Sintesi
La Guida della Commissione europea interpreta l’applicazione della direttiva 2006/42/CE alle macchine installate su veicoli o supporti specifici e delimita l’esclusione prevista per i mezzi di trasporto. L’estratto distingue le macchine nuove da quelle usate, individua quando avviene l’immissione sul mercato dell’UE e disciplina il caso delle macchine ricostruite sostanzialmente. Chiarisce inoltre gli obblighi di fabbricanti, importatori, distributori, installatori e utilizzatori responsabili della prima immissione sul mercato o messa in servizio. Il documento ha natura interpretativa e si riferisce al quadro normativo europeo considerato nella seconda edizione della Guida, pubblicata nel giugno 2010.
Contesto normativo e finalità
La Guida è stata predisposta per favorire un’applicazione uniforme della direttiva macchine 2006/42/CE e coordinare tale disciplina con le direttive europee sull’omologazione dei mezzi di trasporto. Il criterio seguito è quello di separare i rischi propri della circolazione o del trasporto dai rischi derivanti dalle macchine installate sui veicoli, che restano assoggettate alla direttiva macchine.
Con riferimento al coordinamento della disciplina applicabile ai trattori agricoli e forestali, l’UE afferma:
La Commissione riconosce la necessità di inserire nelle direttive sui trattori agricoli e forestali ulteriori prescrizioni relative a rischi non ancora considerati. A tal fine la Commissione sta esaminando la possibilità di adottare misure idonee, tra cui riferimenti ai regolamenti delle Nazioni Unite, alle norme CEN e ISO ed ai codici OCSE.
L’obiettivo dichiarato è quindi assicurare la copertura di tutti i rischi pertinenti, evitando sovrapposizioni tra la normativa sull’omologazione dei veicoli e quella sulla sicurezza delle macchine.
Disposizioni principali
Macchine installate su veicoli o supporti
La macchina montata su un mezzo di trasporto resta soggetta alla direttiva 2006/42/CE anche quando il veicolo o il rimorchio è escluso dal suo campo di applicazione. La conformità riguarda la macchina, le caratteristiche richieste al supporto e gli aspetti dell’interfaccia con il telaio che possono incidere sulla sicurezza di funzionamento o spostamento.
Il fabbricante deve valutare i rischi connessi all’installazione, apporre la marcatura CE, redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità e fornire le specifiche del supporto e le istruzioni di installazione. Deve inoltre identificare le caratteristiche tecniche o i modelli dei veicoli e rimorchi sui quali la macchina può essere installata in sicurezza.
Se il prodotto non è pronto per l’installazione perché privo di elementi essenziali, esso è qualificabile come quasi-macchina ai sensi dell’articolo 2, lettera g), della direttiva. Il soggetto che assembla la quasi-macchina e gli altri componenti sul mezzo di trasporto assume il ruolo di fabbricante della macchina finale.
L’installatore è responsabile del rispetto delle istruzioni del fabbricante. Le verifiche necessarie devono essere eseguite sulla macchina installata sul proprio sostegno; per le macchine di sollevamento il fabbricante deve verificarne anche l’idoneità all’impiego prima della messa in servizio.
Esclusione dei mezzi di trasporto
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva distingue cinque categorie: trattori agricoli e forestali; veicoli stradali a quattro o più ruote e rimorchi; veicoli a due o tre ruote; veicoli esclusivamente da competizione; mezzi di trasporto aerei, navigabili o ferroviari. In linea generale, l’esclusione del mezzo non si estende alle macchine installate su di esso.
Per i trattori agricoli e forestali, nel quadro descritto dalla Guida, l’esclusione opera soltanto per i rischi coperti dalla direttiva 2003/37/CE. Rimorchi, macchine trainate o spinte e macchine o quasi-macchine montate sui trattori non sono automaticamente compresi nell’esclusione.
I veicoli stradali assoggettati all’omologazione europea sono esclusi per i rischi inerenti alla circolazione, mentre le macchine mobili e le attrezzature montate restano disciplinate dalla direttiva macchine per gli altri rischi. I veicoli non destinati all’uso stradale e quelli con velocità massima di progettazione non superiore a 25 km/h ricadono, nei casi indicati dalla Guida, nella direttiva macchine.
I veicoli esclusivamente da competizione sono esclusi sia su strada sia fuori strada; il criterio interpretativo è la progettazione secondo le specifiche tecniche di associazioni ufficialmente riconosciute nel settore delle competizioni motoristiche.
Per il trasporto aereo, navigabile e ferroviario, l’esclusione riguarda il mezzo destinato al trasporto. Restano invece comprese le macchine installate sui mezzi, le macchine ferroviarie impiegate per finalità diverse dal trasporto e quelle utilizzate su sistemi su rotaia non collegati alle reti di trasporto indicate dalla Guida. Le navi marittime, le unità mobili off-shore e le macchine installate a bordo rientrano nella distinta esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera f).
Immissione sul mercato
La direttiva si applica ai prodotti messi a disposizione per la prima volta nel mercato dell’UE o messi in servizio nell’UE. Il concetto riguarda ciascuna singola macchina o quasi-macchina e non il semplice lancio commerciale di un modello o tipo.
Le macchine fabbricate nell’UE esclusivamente per mercati extra-UE non rientrano nell’ambito descritto. Prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, le operazioni di costruzione, montaggio, installazione, regolazione e prova sono soggette alle pertinenti norme nazionali sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma non determinano da sole l’immissione sul mercato.
Macchine nuove, usate e ricostruite
La direttiva si applica a tutte le macchine nuove immesse sul mercato o messe in servizio nell’UE, indipendentemente dal luogo di fabbricazione. In via generale non disciplina la successiva commercializzazione di macchine usate già immesse nel mercato dell’UE, ferme restando le normative nazionali e quelle sull’uso delle attrezzature di lavoro.
L’eccezione riguarda le macchine usate inizialmente distribuite o impiegate fuori dall’UE e successivamente introdotte per la prima volta nel mercato dell’Unione. In tal caso il soggetto responsabile deve adempiere agli obblighi dell’articolo 5 della direttiva 2006/42/CE.
Una macchina usata trasformata o ricostruita in modo tanto sostanziale da poter essere considerata nuova torna soggetta alla direttiva macchine. La Guida non stabilisce criteri generali risolutivi e, nei casi dubbi, indica la consultazione delle autorità nazionali competenti.
Testo dei commi rilevanti
L’estratto è articolato in paragrafi interpretativi della Guida, non in commi normativi autonomi. Di seguito sono riportati i passaggi più rilevanti dei §§37, 54, 56, 57 e 71-73.
Nel §37, l’UE chiarisce il rapporto tra mezzo di trasporto e macchina installata:
I mezzi di trasporto, in generale, sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva macchine, ma le macchine montate sui mezzi di trasporto sono oggetto della direttiva macchine - cfr. §54: commenti sull’articolo 1, paragrafo 2, lettera e).
Quanto alla responsabilità del fabbricante, il §37 precisa:
Il terzo trattino della definizione di macchina implica che il fabbricante di una macchina destinata ad essere installata su un mezzo di trasporto o installata in una costruzione o una struttura è responsabile della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute pertinenti.
Nel §54, l’UE chiarisce gli effetti dell’omologazione facoltativa delle macchine mobili:
L’articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2007/46/CE prevede la possibilità di omologazione od omologazione individuale facoltative per le macchine mobili, pur precisando che tali omologazioni facoltative non pregiudicano l’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE.
Per i veicoli da competizione, il §56 precisa:
L’esclusione concerne veicoli esclusivamente da competizione, per cui, ad esempio, non sono esclusi veicoli ad uso ricreativo che possono anche essere utilizzati per competizioni informali.
Per le macchine ferroviarie non destinate al trasporto, il §57 chiarisce:
Le macchine destinate all’uso su reti ferroviarie per fini diversi dal trasporto di persone e/o beni come, ad esempio, le macchine su rotaia per la costruzione, la manutenzione e l’ispezione delle rotaie e delle strutture ferroviarie rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine.
Nel §71, con riguardo ai prodotti destinati a paesi terzi, l’UE afferma:
Essa non si applica ai prodotti fabbricati nell’UE in vista dell’immissione sul mercato o della messa in servizio in paesi extra-UE, per quanto alcuni di tali paesi possano avere normative nazionali che si basano sulla direttiva macchine, o accettare sui loro mercati macchine conformi alla direttiva.
Il §72 individua il momento della prima immissione e la disciplina delle macchine nuove:
Le macchine si considerano immesse sul mercato allorché vengono messe a disposizione per la prima volta nell’UE. La direttiva macchine si applica pertanto a tutte le macchine nuove immesse sul mercato o messe in servizio nell’UE, a prescindere dal fatto che siano state fabbricate all’interno o al di fuori dell’UE.
Lo stesso §72 stabilisce l’eccezione relativa alle macchine usate provenienti da paesi extra-UE:
Vi è una sola eccezione a questa regola generale. La direttiva macchine si applica a macchine usate o di seconda mano che sono state in un primo tempo messe a disposizione per la distribuzione o l’impiego al di fuori dell’UE, qualora esse vengano successivamente immesse sul mercato dell’UE o messe in servizio per la prima volta nell’UE.
Infine, il §73 precisa quando devono essere adempiuti gli obblighi di conformità:
Il fabbricante o il suo mandatario devono aver assolto a tutti gli obblighi concernenti la conformità della macchina quando questa è immessa sul mercato o messa in servizio – cfr. §103: commenti sull’articolo 5.
Modifiche e proroghe
- 29 aprile 2009 — secondo la Guida, la direttiva 70/156/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2007/46/CE, che ha istituito il nuovo quadro per l’omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi e delle relative entità tecniche.
- Direttiva 2003/44/CE — ha modificato la direttiva 94/25/CE sulle imbarcazioni da diporto, richiamata per delimitare l’applicazione della direttiva macchine ai motori e alle attrezzature nautiche.
- Giugno 2010 — la Guida segnala come ancora proposta la modifica della direttiva 2003/37/CE diretta a includere i rischi dei trattori agricoli e forestali non ancora coperti; l’estratto non documenta la successiva adozione della modifica.
- L’estratto non segnala proroghe dei termini di applicazione della direttiva 2006/42/CE.
Riferimenti normativi
- Art. 1, lettere da a) a f), Direttiva 2006/42/CE — prodotti compresi nella nozione ampia utilizzata per l’immissione sul mercato.
- Art. 1, paragrafo 2, lettera e), primo trattino, Direttiva 2006/42/CE — trattori agricoli e forestali e rischi coperti dalla direttiva 2003/37/CE.
- Art. 1, paragrafo 2, lettera e), secondo trattino, Direttiva 2006/42/CE — veicoli a motore e rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE.
- Art. 1, paragrafo 2, lettera e), terzo trattino, Direttiva 2006/42/CE — veicoli a motore a due o tre ruote oggetto della direttiva 2002/24/CE.
- Art. 1, paragrafo 2, lettera e), quarto trattino, Direttiva 2006/42/CE — veicoli a motore esclusivamente da competizione.
- Art. 1, paragrafo 2, lettera e), quinto trattino, Direttiva 2006/42/CE — mezzi di trasporto aerei, navigabili o ferroviari, escluse le macchine installate.
- Art. 1, paragrafo 2, lettera f), Direttiva 2006/42/CE — navi marittime, unità mobili off-shore e macchine installate a bordo.
- Art. 2, primo paragrafo, Direttiva 2006/42/CE — definizioni e prodotti ai quali si riferisce la nozione di immissione sul mercato.
- Art. 2, lettera a), terzo trattino, Direttiva 2006/42/CE — macchine destinate a essere installate su mezzi di trasporto, edifici o costruzioni.
- Art. 2, lettera a), quarto trattino, Direttiva 2006/42/CE — insiemi di macchine o quasi-macchine con funzionamento solidale.
- Art. 2, lettera g), Direttiva 2006/42/CE — definizione di quasi-macchina.
- Art. 2, lettera j), Direttiva 2006/42/CE — definizione di immissione sul mercato.
- Art. 2, lettera k), Direttiva 2006/42/CE — definizione di messa in servizio.
- Art. 3, Direttiva 2006/42/CE — rapporto con altre direttive europee specifiche.
- Art. 5, Direttiva 2006/42/CE — obblighi precedenti all’immissione sul mercato o alla messa in servizio.
- Art. 6, paragrafo 3, Direttiva 2006/42/CE — macchine esposte in fiere, esposizioni e dimostrazioni.
- Art. 15, Direttiva 2006/42/CE — installazione e uso delle macchine, richiamato in relazione alle attrezzature di lavoro.
- Art. 26, Direttiva 2006/42/CE — applicazione della direttiva dal 29 dicembre 2009.
- Allegato I, principio generale 1, Direttiva 2006/42/CE — valutazione dei rischi e applicazione dei requisiti essenziali.
- Allegato I, punto 1.7.4.2, lettera i), Direttiva 2006/42/CE — istruzioni relative a montaggio, installazione e collegamento.
- Allegato I, punto 4.1.3, Direttiva 2006/42/CE — idoneità all’impiego delle macchine di sollevamento.
- Allegato I, punto 4.4.2, lettere a) ed e), Direttiva 2006/42/CE — istruzioni per le macchine di sollevamento.
- Direttiva 2003/37/CE — omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei rimorchi, delle macchine intercambiabili trainate e delle relative entità tecniche.
- Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 — previgente disciplina sull’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- Art. 2, paragrafo 3, Direttiva 2007/46/CE — omologazione od omologazione individuale facoltativa delle macchine mobili e permanenza della direttiva macchine.
- Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 — quadro per l’omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi e delle relative entità tecniche.
- Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002 — omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
- Direttiva 94/25/CE — disciplina delle imbarcazioni da diporto.
- Direttiva 2003/44/CE — modifica della direttiva 94/25/CE sulle imbarcazioni da diporto.
- Direttiva 89/106/CEE — prodotti da costruzione, richiamata per alcune macchine installate negli edifici.
- Direttiva 89/391/CEE — salute e sicurezza dei lavoratori durante le operazioni anteriori all’immissione sul mercato o alla messa in servizio.
- Direttiva 2009/104/CE — requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro.
- Regolamenti delle Nazioni Unite, norme CEN e ISO e codici OCSE — fonti tecniche richiamate dalla Commissione con riferimento ai rischi dei trattori.
- §§33, 37, 46, 52-57 e 71-73 della Guida — rinvii interpretativi su definizioni, installazione, mezzi di trasporto e immissione sul mercato.
- §§84-85, 92, 103, 108, 140 e 153 della Guida — rinvii interpretativi agli articoli 2, 3, 5, 6, 15 e 26 della direttiva 2006/42/CE.
- §§158, 262, 264, 350-352 e 361 della Guida — rinvii interpretativi ai requisiti dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE.