Sintesi
Il documento GSE illustra la procedura per richiedere il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 attraverso il portale TR5. La procedura riguarda i progetti di innovazione e si rivolge alle imprese che intendono prenotare, confermare e rendicontare il beneficio. La pagina scandisce l’iter in comunicazione preventiva, comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini e comunicazione di completamento. La sua funzione è operativa: indica il canale telematico, i controlli del GSE, il termine per l’acconto e il contenuto della comunicazione finale.
Contesto normativo e finalità
La pagina si colloca nell’attuazione del Piano Transizione 5.0, disciplinato dall’art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e dal decreto attuativo 24 luglio 2024. Nel quadro europeo, la misura appartiene alla Missione 7 — REPowerEU, investimento 15, del PNRR e sostiene la trasformazione digitale ed energetica delle imprese (MIMIT). Il documento GSE ha una finalità procedurale e presenta l’accesso al beneficio come un percorso articolato in tre adempimenti.
Il GSE introduce la procedura nei seguenti termini:
La procedura per la richiesta del credito d'imposta nell'ambito del Piano Transizione 5.0 per i progetti di innovazione prevede 3 fasi:
Disposizioni principali
Articolazione della procedura
La procedura comprende tre fasi successive: comunicazione preventiva, comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini e comunicazione di completamento.
Accesso alla piattaforma
Tutte le comunicazioni e le attività connesse devono essere effettuate sul portale “Transizione 5.0”, disponibile nell’Area Clienti GSE tra i servizi relativi alle misure PNRR, con accesso esclusivamente mediante SPID. Alla data della pagina, 6 maggio 2025, risultavano disponibili la comunicazione preventiva e quella relativa all’effettuazione degli ordini.
Comunicazione preventiva
L’impresa trasmette la comunicazione prima del completamento del progetto di innovazione. In questa fase il GSE controlla il caricamento dei dati, la completezza della documentazione, il limite massimo dei costi ammissibili per impresa e la disponibilità delle risorse; il corrispondente riferimento attuativo è l’art. 12, comma 1, del decreto 24 luglio 2024.
Conferma degli ordini e dell’acconto
Entro trenta giorni dalla conferma dell’importo prenotato, l’impresa deve comunicare gli estremi delle fatture relative agli ordini accettati dal venditore e documentare un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. L’adempimento riguarda sia i beni strumentali riconducibili agli allegati A e B della legge n. 232/2016 sia gli investimenti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo; la disciplina attuativa è contenuta nell’art. 12, comma 4, del decreto 24 luglio 2024.
Progetti già completati
Se il progetto è già completato, l’impresa può dichiararlo nella comunicazione preventiva e, dopo la prenotazione, passare direttamente alla comunicazione di completamento, senza presentare la conferma dell’acconto del 20 per cento.
Comunicazione di completamento
Dopo il completamento del progetto, e comunque entro il 28 febbraio 2026, l’impresa deve comunicare la data effettiva di completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti e il credito d’imposta corrispondente. Il riferimento attuativo è l’art. 12, comma 6, del decreto 24 luglio 2024.
Testo dei commi rilevanti
Il record GSE non è un atto normativo articolato in commi. Sono pertanto riportati i passaggi operativi letterali della pagina, i cui corrispondenti riferimenti normativi sono indicati nelle sezioni precedenti.
Quanto al canale di presentazione, il GSE afferma:
Tutte e tre le comunicazioni e le azioni ad esse correlate dovranno essere effettuate tramite il portale "Transizione 5.0" presente tra i servizi relativi alle misure PNRR accessibile collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all'Area Clienti GSE.
Quanto ai controlli sulla comunicazione preventiva, il GSE precisa:
Il GSE verifica esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno previsti dal Decreto, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
Per la conferma degli ordini, il GSE stabilisce:
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione:
Il GSE individua quindi le categorie di investimenti interessate:
- degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- degli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.
Per gli interventi già conclusi, il GSE chiarisce:
Si ricorda che, in caso di intervento già completato, è possibile indicarlo nella comunicazione preventiva. Ciò consente di procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza dover trasmettere la comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini (relativa alla fase di "Conferma 20%").
Infine, il GSE descrive la comunicazione conclusiva:
A seguito del completamento del progetto di innovazione, in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta.
Modifiche e proroghe
- 6 maggio 2025 — La versione fornita della pagina GSE non contiene una cronologia di modifiche o proroghe. Il termine operativo indicato per la comunicazione di completamento è il 28 febbraio 2026.
- 30 dicembre 2025 — L’art. 1, commi 427-436, della legge n. 199/2025 ha introdotto il Nuovo Piano Transizione 5.0 sotto forma di iperammortamento. Per le nuove pratiche dal 2026 opera la distinta piattaforma NPTR5; la pagina esaminata resta riferita alle pratiche del credito d’imposta gestite mediante TR5 (MIMIT).
Riferimenti normativi
- Art. 38, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 — istituzione e disciplina primaria del Piano Transizione 5.0; testo vigente su Normattiva.
- Art. 38, comma 21, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 — limite di spesa e monitoraggio delle risorse destinate al credito d’imposta.
- Art. 12, commi 1, 4 e 6, decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 luglio 2024 — comunicazione preventiva, conferma degli ordini con acconto del 20 per cento e comunicazione di completamento; testo in Gazzetta Ufficiale.
- Allegati A e B, legge 11 dicembre 2016, n. 232 — categorie di beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
- Art. 1, commi 427-436, legge 30 dicembre 2025, n. 199 — introduzione del Nuovo Piano Transizione 5.0 mediante maggiorazione del costo dei beni strumentali nuovi.