Sintesi
Il documento informativo del GSE illustra il calcolo del credito d’imposta Transizione 5.0 applicabile alle pratiche del regime disciplinato dall’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024. La misura del beneficio varia in funzione della quota di investimento e della riduzione dei consumi energetici conseguita dalla struttura produttiva o dal processo interessato. La pagina considera inoltre i moduli fotovoltaici UE ad alta efficienza e le spese di certificazione sostenute dalle PMI o dai soggetti non obbligati alla revisione legale. Per le nuove pratiche dal 2026 trova invece applicazione il regime della legge n. 199/2025, gestito attraverso la piattaforma NPTR5.
Contesto normativo e finalità
Il Piano Transizione 5.0 è stato istituito dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, per sostenere la transizione digitale ed energetica delle imprese nell’ambito della Missione 7 – REPowerEU del PNRR e della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023. Il documento GSE non contiene un preambolo né riproduce tali disposizioni normative, ma sintetizza la logica economica dell’agevolazione:
Il credito d'imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti e della riduzione dei consumi energetici.
La pagina, estratta il 6 maggio 2025, riguarda il credito d’imposta originario e il relativo portale TR5; non descrive il successivo Nuovo Piano Transizione 5.0 introdotto per il 2026.
Disposizioni principali
Aliquote per quota di investimento
La pagina GSE articola il credito in funzione della riduzione energetica dichiarata:
| Riduzione dei consumi energetici | Quota fino a 10 milioni di euro | Quota da 10 a 50 milioni di euro |
|---|---|---|
| Unità produttiva dal 3 al 6%; processo dal 5 al 10% | 35% | 5% |
| Unità produttiva dal 6 al 10%; processo dal 10 al 15% | 40% | 10% |
| Unità produttiva almeno 10%; processo almeno 15% | 45% | 15% |
Le aliquote corrispondono al meccanismo regolato dall’articolo 38, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 19/2024, nel testo modificato dalla legge n. 207/2024.
Moduli fotovoltaici
Per gli investimenti fotovoltaici il GSE segnala una maggiorazione della base agevolabile, senza riportarne nella pagina le singole percentuali:
È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo del credito d'imposta nel caso di utilizzo di moduli fotovoltaici UE ad alta efficienza energetica.
La disciplina normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024.
Spese di certificazione
Per le PMI, il GSE indica l’incremento destinato alle spese necessarie per le certificazioni tecniche:
a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione.
Per i beneficiari non soggetti per legge alla revisione legale, il GSE contempla anche le spese della certificazione contabile:
b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione.
Queste componenti trovano riscontro, rispettivamente, nei commi 12 e 15 dell’articolo 38.
Limiti informativi della pagina
Il documento non definisce integralmente l’ambito soggettivo, i beni ammissibili, la procedura di accesso o le modalità di compensazione. Per tali aspetti occorre consultare il testo vigente dell’articolo 38 su Normattiva.
Testo dei commi rilevanti
La pagina GSE è un documento informativo e non è articolata in commi; non riproduce quindi il testo legislativo dell’articolo 38. Per preservare la corrispondenza letterale con il documento esaminato, non vengono attribuiti al GSE commi ricavati da fonti esterne.
Quanto alla relazione tra aliquote, investimento e risparmio energetico, il GSE precisa:
Nella tabella di seguito sono rappresentate le percentuali in relazione alle quote di investimento e alla riduzione dei consumi energetici realizzata rispettivamente con riferimento alla struttura produttiva o, in alternativa, ai processi interessati.
Il testo completo e vigente dei commi 1-21 dell’articolo 38 è consultabile su Normattiva.
Modifiche e proroghe
- 29 aprile 2024 — la legge n. 56/2024 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 19/2024.
- 30 dicembre 2024 — l’articolo 1, comma 427, della legge n. 207/2024 ha modificato l’articolo 38; i commi 428 e 429 hanno regolato l’applicazione delle modifiche. La tabella GSE esaminata riflette le aliquote risultanti da tale intervento.
- 21 novembre 2025 — l’articolo 1 del decreto-legge n. 175/2025 ha fissato al 27 novembre 2025 il termine per determinate comunicazioni relative al credito e ha previsto, nei casi indicati, integrazioni documentali entro il 6 dicembre 2025. Il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4.
- 30 dicembre 2025 — l’articolo 1, commi 427-436, della legge n. 199/2025 ha introdotto per i nuovi investimenti dal 2026 una distinta maggiorazione del costo di acquisizione. Non si tratta di una proroga delle aliquote illustrate dalla pagina GSE: le nuove pratiche utilizzano la piattaforma NPTR5.
Riferimenti normativi
- Art. 38, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 — istituzione del Piano Transizione 5.0 nell’ambito della Missione 7 – REPowerEU.
- Art. 38, comma 2, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 — ambito soggettivo e riconoscimento del credito d’imposta.
- Art. 38, comma 4, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 — investimenti agevolabili e soglie minime di riduzione dei consumi.
- Art. 38, comma 5, lettera a), decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 — investimenti per autoproduzione e autoconsumo e maggiorazione relativa ai moduli fotovoltaici.
- Art. 38, commi 7 e 8, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 — aliquote per quota di investimento e livelli di riduzione energetica.
- Art. 38, comma 12, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 — incremento fino a 10.000 euro per le spese di certificazione delle PMI.
- Art. 38, comma 15, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 — certificazione contabile e incremento fino a 5.000 euro per le imprese non obbligate alla revisione legale.
- Art. 1, legge 29 aprile 2024, n. 56 — conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 19/2024.
- Art. 1, commi 427-429, legge 30 dicembre 2024, n. 207 — modifiche alla disciplina del credito Transizione 5.0 e relativa applicabilità.
- Art. 1, decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4 — termini delle comunicazioni e integrazioni per il credito Transizione 5.0.
- Art. 1, commi 427-436, legge 30 dicembre 2025, n. 199 — disciplina del Nuovo Piano Transizione 5.0 per gli investimenti dal 2026.
- Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 — revisione del PNRR e quadro europeo dell’Investimento 15 – Transizione 5.0, Missione 7 – REPowerEU.