Tabelle decodifica tipologia Allegati A e B — legge 232/2016 (Industria 4.0)

15 maggio 2024 · Documento informativo · GSE

Sintesi

Il documento informativo del GSE associa codici operativi alle tipologie di beni strumentali materiali e immateriali descritte negli Allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. La tabella agevola l’identificazione uniforme dei beni riconducibili al paradigma Industria 4.0 senza sostituire i requisiti stabiliti dalla normativa. È destinata principalmente a imprese, professionisti e tecnici coinvolti nella classificazione degli investimenti. Il record comprende inoltre due voci proprie della Transizione 5.0, espressamente distinte dall’Allegato B.

Contesto normativo e finalità

Il documento si colloca nel quadro degli investimenti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Il GSE descrive così l’oggetto della tabella:

Tabella di decodifica della tipologia di intervento (voce e relativo codice) per i beni strumentali materiali (Allegato A) e immateriali (Allegato B) alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Gli Allegati A e B sono collegati, rispettivamente, all’art. 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il documento non introduce una nuova agevolazione: organizza le descrizioni normative in voci codificate utilizzabili nella documentazione operativa. Il GSE precisa la provenienza della codifica:

La codifica proviene dalla tabella GSE predisposta nell'ambito della documentazione operativa del Piano Transizione 5.0.

Il record non richiama specifiche disposizioni dell’Unione europea né espone un autonomo quadro europeo di riferimento.

Disposizioni principali

Beni materiali dell’Allegato A

La tabella suddivide i beni materiali in tre gruppi, mantenendo separata la numerazione dei relativi codici GSE:

  • codici da 1.1 a 1.13: macchine, impianti, robot, sistemi di movimentazione, magazzini automatizzati e dispositivi per il controllo dei processi;
  • codici da 2.1 a 2.9: sistemi per assicurazione della qualità, tracciabilità, monitoraggio delle condizioni operative, sostenibilità e trattamento delle risorse;
  • codici da 3.1 a 3.4: soluzioni per interazione uomo-macchina, ergonomia e sicurezza del posto di lavoro.

Per il codice 1.13, il GSE riporta:

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti

Nell’ambito dei sistemi per la qualità e la sostenibilità, il codice 2.6 riguarda:

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud

Beni immateriali dell’Allegato B

La tabella assegna i codici da 1.1 a 1.23 a software, sistemi, piattaforme e applicazioni funzionali, tra l’altro, alla progettazione, al coordinamento della produzione, all’analisi dei dati, all’intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica, alla logistica e alle interfacce uomo-macchina.

Per il coordinamento della produzione, codice 1.4, il GSE indica:

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing)

La voce 1.13 comprende:

software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto

Per la cybersecurity, codice 1.19, il GSE riporta:

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)

Voci proprie della Transizione 5.0

In coda alla tabella dei beni immateriali sono collocate due ulteriori voci. Il codice 2.1 riguarda l’Energy Dashboarding:

software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding)

Il codice 2.2 riguarda invece determinati software per la gestione d’impresa acquistati unitamente ai beni richiamati dall’art. 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024.

Testo dei commi rilevanti

Il record Polaris non trascrive integralmente i commi della legge n. 232/2016 o dell’art. 38 del decreto-legge n. 19/2024. Per preservare la letteralità documentale, non viene quindi ricostruito in blockquote un testo normativo assente dalla fonte. L’unico rinvio testuale a uno specifico comma compare nella voce GSE 2.2:

software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a) del comma 4, art.38 decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56

La nota del GSE delimita espressamente la natura delle ultime due voci:

Le voci 2.1 e 2.2, in coda all'Allegato B, non appartengono all'Allegato B della L. 232/2016: sono proprie della Transizione 5.0 (art. 38, c. 4, DL 19/2024; art. 6 DM 24/07/2024).

Il testo normativo può essere consultato nella versione vigente della legge n. 232/2016 e del decreto-legge n. 19/2024.

Modifiche e proroghe

  • 29 aprile 2024 — la legge n. 56/2024, richiamata nella voce 2.2, ha convertito con modificazioni il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, contenente all’art. 38 la disciplina della Transizione 5.0.
  • 24 luglio 2024 — l’art. 6 del decreto ministeriale attuativo della Transizione 5.0 è richiamato dalla nota di provenienza per distinguere le voci 2.1 e 2.2 dagli originari beni dell’Allegato B.
  • 30 dicembre 2025 — il metadato descrittivo segnala che gli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 costituiscono elenchi paralleli per l’iperammortamento 2026; il record non li presenta come modifiche degli Allegati A e B alla legge n. 232/2016.
  • Il documento non riporta proroghe né una cronologia delle modifiche testuali degli Allegati A e B.

Riferimenti normativi

  • Art. 1, comma 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — disposizione originariamente collegata agli investimenti nei beni materiali dell’Allegato A.
  • Art. 1, comma 10, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — disposizione originariamente collegata agli investimenti nei beni immateriali dell’Allegato B.
  • Allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni strumentali materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale.
  • Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni strumentali immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale.
  • Art. 38, comma 4, lettera a), Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 — rinvio normativo contenuto nella voce GSE 2.2.
  • Legge 29 aprile 2024, n. 56 — conversione con modificazioni del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
  • Art. 6, Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024 — disciplina attuativa richiamata per le voci proprie della Transizione 5.0; testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  • Art. 1, comma 429, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — disposizione alla quale sono riferiti gli Allegati IV e V richiamati nel metadato descrittivo.
  • Allegati IV e V, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — elenchi paralleli menzionati dal record con riferimento all’iperammortamento 2026; testo su Normattiva.