Sintesi
Il documento GSE è il fac-simile della Comunicazione di Conferma generata dalla piattaforma NPTR5 per l’accesso al Nuovo Piano Transizione 5.0. È destinato alle imprese beneficiarie che intendono confermare investimenti in beni strumentali materiali o immateriali e in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo. Il modello raccoglie dati identificativi, dichiarazioni sostitutive, informazioni tecniche ed economiche, fatture, contratti di leasing e impegni documentali. La conferma riguarda investimenti completati in ciascuna annualità entro il limite massimo di 20 milioni di euro per impresa beneficiaria.
Contesto normativo e finalità
Il fac-simile dà attuazione agli articoli della legge di bilancio 2026 dedicati al Nuovo Piano Transizione 5.0 e al decreto interministeriale del 7 maggio 2026. Il documento non espone autonome motivazioni politiche o macroeconomiche: la sua finalità è procedurale e consiste nell’acquisire la conferma degli investimenti e le dichiarazioni necessarie per accedere al beneficio.
In relazione alla base giuridica del trattamento dei dati, il GSE precisa che:
Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni della citata Legge di Bilancio e nelle norme di legge ad essa collegate.
Il quadro europeo richiamato riguarda la definizione di piccola e media impresa contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE e la disciplina sulla protezione dei dati personali prevista dal Regolamento (UE) 2016/679.
Disposizioni principali
Soggetti e contenuto della comunicazione
La comunicazione deve riportare i dati identificativi dell’impresa beneficiaria, del firmatario e del referente da contattare. Il firmatario può essere il rappresentante legale, il titolare, il responsabile o un delegato munito di poteri di rappresentanza.
Investimenti agevolabili
Il modello contempla beni materiali e immateriali nuovi compresi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025, destinati a una struttura produttiva situata in Italia. Il GSE richiede all’impresa di dichiarare che:
effettuerà gli investimenti in beni materiali e/o immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, destinati ad una struttura produttiva ubicata nel territorio dello Stato;
Sono inoltre rilevanti gli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo. Il modello collega l’ammissibilità ai requisiti dimensionali e ai massimali del Decreto Attuativo:
effettuerà investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, i quali rispettano i requisiti di dimensionamento previsti dall’art. 8, comma 2 del Decreto Attuativo e i costi massimi ammissibili di cui all’Allegato 1 del Decreto Attuativo, da Tabella 2a a Tabella 2d.
Requisiti dell’impresa
L’impresa deve attestare, tra l’altro, di non trovarsi in una procedura concorsuale, di disporre della struttura produttiva alla data della comunicazione preventiva e di rispettare la disciplina sulla sicurezza e gli obblighi contributivi. In particolare, il GSE richiede di dichiarare che l’impresa:
non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e rispetta le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
Spese, acconti e leasing
La comunicazione registra fatture e contratti di leasing relativi agli investimenti. Per ciascun bene sono richiesti, secondo la categoria, il costo di acquisizione, le date previste di completamento, interconnessione o entrata in funzione, gli acconti versati, la percentuale di acconto e gli estremi dell’eventuale leasing. Il riepilogo distingue i costi riferiti agli anni 2026, 2027 e 2028.
Cumulo delle agevolazioni
Il modello ammette il cumulo con altre misure nazionali o europee, purché non siano finanziate le medesime quote di costo e non sia superata la spesa sostenuta. Il GSE richiede al beneficiario di dichiarare:
di essere consapevole che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto;
La base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o degli altri contributi ricevuti per gli stessi costi ammissibili.
Conferma e obblighi documentali
Con la sottoscrizione elettronica, l’impresa conferma di volersi avvalere del beneficio per gli investimenti indicati nella sezione 5. Deve inoltre comunicare le variazioni rilevanti, conservare la documentazione tecnica e contabile e produrre, con la comunicazione di completamento, le attestazioni relative alla perizia tecnica asseverata e alla certificazione contabile.
Protezione dei dati
Il GSE tratta i dati per la gestione tecnica, amministrativa e fiscale della procedura. Il conferimento delle informazioni costituisce un presupposto per l’accesso alla misura:
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o l’accesso al beneficio.
Testo dei commi rilevanti
Il fac-simile non riproduce il testo legislativo dei commi 427-436, 429 e 432 dell’articolo 1 della legge n. 199/2025, ma si limita a richiamarli. Per evitare di attribuire al documento disposizioni non trascritte, si riportano di seguito le clausole applicative presenti nel modello; il testo legislativo vigente è consultabile su Normattiva.
In relazione ai commi da 427 a 436, il modello richiede la seguente attestazione:
che le informazioni e i dati riportati sono veri e conformi alla documentazione in proprio possesso e che gli investimenti rispettano quanto previsto all’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” e al Decreto Attuativo;
Quanto al coordinamento con l’articolo 1, comma 446, della legge n. 207/2024, il GSE fa dichiarare che:
la maggiorazione del costo di cui all’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
Con riferimento agli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto Attuativo, l’impresa si impegna:
a fornire, con la comunicazione di completamento, le attestazioni comprovanti il possesso della Perizia tecnica asseverata di cui all’articolo 6 e della Certificazione contabile di cui all’articolo 7 del Decreto Attuativo;
Modifiche e proroghe
- Il fac-simile del 21 luglio 2026 non riporta modifiche o proroghe introdotte da provvedimenti successivi.
- Il documento richiama il Decreto Attuativo del 7 maggio 2026, ma non contiene una cronologia delle sue eventuali modificazioni.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 427-436, legge 30 dicembre 2025, n. 199 — disciplina del beneficio del Nuovo Piano Transizione 5.0 richiamata come fondamento della comunicazione.
- Art. 1, comma 429, lettera b), legge 30 dicembre 2025, n. 199 — investimenti per l’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo.
- Art. 1, comma 432, legge 30 dicembre 2025, n. 199 — disciplina richiamata in caso di cessione del bene o destinazione a strutture produttive ubicate all’estero.
- Allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199 — elenchi dei beni strumentali materiali e immateriali.
- Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 7 maggio 2026 — decreto attuativo della misura.
- Art. 6 del Decreto Attuativo 7 maggio 2026 — perizia tecnica asseverata.
- Art. 7 del Decreto Attuativo 7 maggio 2026 — certificazione contabile.
- Art. 8, comma 2, del Decreto Attuativo 7 maggio 2026 — dimensionamento degli investimenti per l’autoproduzione energetica.
- Art. 10 del Decreto Attuativo 7 maggio 2026 — disciplina richiamata per la cessione o la destinazione all’estero dei beni agevolati.
- Allegato 1, Tabelle da 2a a 2d, del Decreto Attuativo 7 maggio 2026 — costi massimi ammissibili degli investimenti energetici.
- Artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà.
- Art. 75, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — decadenza dai benefici e conseguenze della dichiarazione mendace.
- Art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — sanzioni per dichiarazioni mendaci e falsità documentali.
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — procedure concorsuali richiamate tra le condizioni ostative.
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 — Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 — sanzioni interdittive a carico degli enti.
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 — Codice delle leggi antimafia.
- Art. 1, comma 446, legge 30 dicembre 2024, n. 207 — agevolazione non cumulabile con la maggiorazione del costo prevista dalla legge n. 199/2025.
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, 6 maggio 2003 — definizione europea di microimprese, piccole e medie imprese.
- Decreto ministeriale 18 aprile 2005 — recepimento nazionale della raccomandazione 2003/361/CE.
- Art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 — autoconsumo di energia rinnovabile anche a distanza.
- Art. 12, comma 1, lettere b) e c), decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 — costi di acquisizione degli impianti solari richiamati nelle tabelle del modello.
- Artt. 13 e 14, Regolamento (UE) 2016/679 — informativa sul trattamento dei dati personali.
- Art. 5, paragrafo 1, lettera e), Regolamento (UE) 2016/679 — durata di conservazione dei dati.
- Art. 28, Regolamento (UE) 2016/679 — responsabili esterni del trattamento.
- Art. 37, Regolamento (UE) 2016/679 — designazione del responsabile della protezione dei dati.
- Artt. 15 e seguenti, Regolamento (UE) 2016/679 — diritti degli interessati.
- Art. 77, Regolamento (UE) 2016/679 — diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.