Sintesi
Il documento GSE del 15 ottobre 2026 è il fac-simile della Comunicazione di Completamento generata dalla piattaforma NPTR5 per il Nuovo Piano Transizione 5.0. È destinato alle imprese beneficiarie che hanno completato investimenti agevolabili in beni materiali, beni immateriali o impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile. Il modello raccoglie dichiarazioni sostitutive, dati tecnici ed economici, fatture, contratti di leasing e informazioni sulla struttura produttiva. La comunicazione consente di attestare il completamento degli investimenti ai fini della fruizione del beneficio previsto dalla legge n. 199/2025.
Contesto normativo e finalità
Il fac-simile non introduce una disciplina autonoma, ma rende operativi gli adempimenti previsti dalla legge di bilancio 2026 e dal decreto attuativo interministeriale del 7 maggio 2026. Il GSE individua così il fondamento normativo della comunicazione:
Ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"
La finalità dichiarata è documentare il completamento degli investimenti e acquisire gli elementi necessari alla gestione tecnica, amministrativa e fiscale del beneficio. Il testo non espone ulteriori motivazioni politiche o macroeconomiche. Il quadro europeo rileva per la definizione di PMI, per il possibile cumulo con agevolazioni finanziate da risorse europee e per il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR.
Disposizioni principali
Imprese interessate e dichiarazioni
Il modello deve essere compilato dal rappresentante legale, dal titolare, dal responsabile o da un delegato munito di poteri di rappresentanza. Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con richiamo alle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni non veritiere.
L’impresa deve dichiarare, tra l’altro, di non essere sottoposta alle procedure concorsuali indicate nel modello, di non essere destinataria delle richiamate sanzioni interdittive, di rispettare la normativa sulla sicurezza e gli obblighi contributivi e di avere la disponibilità della struttura produttiva sin dalla comunicazione preventiva.
Investimenti oggetto della comunicazione
La comunicazione riguarda beni materiali e immateriali nuovi degli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 e investimenti per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile:
ha effettuato gli investimenti in beni materiali e/o immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli Allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199 e/o all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, destinati ad una struttura produttiva ubicata nel territorio dello Stato;
Per ciascun bene devono essere indicati categoria, stato, data di completamento, eventuale data di interconnessione o entrata in funzione, costo di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per gli impianti energetici sono richiesti anche dati quali potenza, capacità di accumulo, POD, codice CENSIMP, zona di mercato e parametri di dimensionamento.
Documentazione tecnica e contabile
L’impresa deve disporre delle attestazioni previste dal decreto attuativo. Il GSE richiede espressamente che l’impresa:
è in possesso della Perizia tecnica asseverata di cui all'articolo 6 e della Certificazione contabile di cui all'articolo 7 del Decreto Attuativo;
Per gli impianti di autoproduzione devono inoltre essere rispettati i requisiti di dimensionamento dell’art. 8, comma 2, e i costi massimi ammissibili dell’Allegato 1, Tabelle da 2a a 2d, del decreto attuativo.
Fatture, leasing e costi
Il modello acquisisce gli estremi delle fatture e dei contratti di leasing ulteriori rispetto a quelli già trasmessi nella fase di conferma. Sono richiesti, tra gli altri dati, categoria dell’investimento, numero e data del documento, soggetto emittente, partita IVA, importo complessivo al netto dell’IVA e, per il leasing, canone anticipato.
Il riepilogo distingue i costi sostenuti nel 2026, 2027 e 2028 per beni dell’Allegato IV, beni dell’Allegato V e investimenti destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo.
Cumulo delle agevolazioni
Il modello ammette il cumulo con altri interventi nazionali o europei, purché non siano finanziate le stesse quote di costo e non venga superato il costo sostenuto:
di essere consapevole che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto;
La base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti per gli stessi costi ammissibili. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano dell’art. 1, comma 446, della legge n. 207/2024.
Obblighi successivi
L’impresa si impegna a conservare la documentazione tecnica, contabile e di trasporto necessaria ai controlli e a informare il GSE di variazioni rilevanti. In particolare, il modello richiede:
a comunicare formalmente al GSE eventuali successive variazioni societarie e ogni altro fatto o circostanza che comporti il ricorrere di una delle cause ostative previste dall'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
Deve essere comunicata anche la cessione onerosa del bene agevolato o la sua destinazione a strutture produttive situate all’estero durante il periodo di fruizione della maggiorazione.
Trattamento dei dati personali
Il GSE opera come titolare del trattamento per la gestione della comunicazione. Il conferimento dei dati è funzionale all’accesso al beneficio:
I predetti dati e le informazioni richieste con la presente dichiarazione costituiscono il presupposto indispensabile per le azioni di competenza del GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.
L’informativa disciplina inoltre conservazione, comunicazione dei dati ai ministeri competenti, diritti degli interessati e possibilità di reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Testo dei commi rilevanti
Il record Polaris contiene il fac-simile GSE e non riproduce integralmente il testo legislativo dei commi 427-436. Per mantenere la verificabilità, sono riportati soltanto i passaggi letterali del modello che richiamano le disposizioni; per il testo vigente integrale occorre consultare Normattiva.
Con riferimento ai commi 427-436 dell’art. 1 della legge n. 199/2025, il modello fa comunicare:
il completamento degli investimenti di cui alla sezione 5 ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
Quanto al valore massimo degli investimenti completati, la comunicazione precisa:
fermo restando il limite massimo del valore degli investimenti, completati in ciascuna annualità, pari a 20 milioni di euro per impresa beneficiaria.
Il comma 429, lettera b), è richiamato nel prospetto dedicato agli investimenti energetici:
DATI DEGLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA FINALIZZATI ALL'AUTOPRODUZIONE DESTINATA ALL'AUTOCONSUMO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 429, LETTERA B), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199
Per la cessione o la destinazione all’estero dei beni, il modello richiama il comma 432 e il decreto attuativo:
fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 432, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" e all'articolo 10 del Decreto Attuativo.
Modifiche e proroghe
- Il documento sorgente non riporta norme modificative, proroghe o una cronologia Normattiva. Il fac-simile è datato 15 ottobre 2026 e richiama come disciplina applicabile la legge n. 199/2025 e il decreto attuativo del 7 maggio 2026.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi da 427 a 436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — disciplina del beneficio del Nuovo Piano Transizione 5.0 richiamata dal modello.
- Art. 1, comma 429, lettera b), Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — investimenti per l’autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo.
- Art. 1, comma 432, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — disposizione richiamata in caso di cessione o destinazione all’estero del bene.
- Allegati IV e V, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili.
- Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 7 maggio 2026 — decreto attuativo del beneficio.
- Art. 6, Decreto attuativo 7 maggio 2026 — perizia tecnica asseverata.
- Art. 7, Decreto attuativo 7 maggio 2026 — certificazione contabile.
- Art. 8, comma 2, Decreto attuativo 7 maggio 2026 — dimensionamento degli impianti di autoproduzione.
- Art. 10, Decreto attuativo 7 maggio 2026 — disciplina richiamata per cessione e destinazione all’estero dei beni.
- Allegato 1, Tabelle da 2a a 2d, Decreto attuativo 7 maggio 2026 — costi massimi ammissibili degli investimenti energetici.
- Artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — dichiarazioni sostitutive.
- Artt. 75 e 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — decadenza dai benefici e sanzioni per dichiarazioni non veritiere.
- Art. 75, comma 1-bis, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — revoca dei benefici e divieto temporaneo di accesso ad agevolazioni.
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — procedure concorsuali richiamate fra le cause ostative.
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 — Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 — sanzioni interdittive a carico degli enti.
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia.
- Art. 1, comma 446, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — agevolazione indicata come incompatibile con la maggiorazione del costo.
- Art. 30, comma 1, lettera a), numero 1), Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 — autoconsumo fisico.
- Art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 — autoconsumo a distanza nella medesima zona di mercato.
- Art. 12, comma 1, lettere b) e c), Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 — categorie di costo degli impianti solari richiamate nelle tabelle.
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, 6 maggio 2003 — definizione europea di microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella GUUE L 124 del 20 maggio 2003.
- Decreto ministeriale 18 aprile 2005 — recepimento nazionale della definizione di PMI, pubblicato nella G.U. n. 238 del 18 ottobre 2005.
- Artt. 13 e 14, Regolamento (UE) 2016/679 — informazioni da fornire agli interessati sul trattamento dei dati personali.
- Art. 28, Regolamento (UE) 2016/679 — responsabili esterni del trattamento.
- Art. 37, Regolamento (UE) 2016/679 — designazione del responsabile della protezione dei dati.
- Art. 5, comma 1, lettera e), Regolamento (UE) 2016/679 — principio di limitazione della conservazione.
- Artt. 15 e seguenti, Regolamento (UE) 2016/679 — diritti degli interessati.
- Art. 77, Regolamento (UE) 2016/679 — diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
- Standard 3GPP — riferimento tecnico per le reti 5G private.
- IEEE 1588 e TSN — riferimenti tecnici per la sincronizzazione temporale e le reti industriali deterministiche.
- Standard ETSI — riferimento per le infrastrutture Multi-access Edge Computing.
- Standard IEC 62443 — riferimento per la sicurezza informatica industriale.
- Standard IDS-RAM — riferimento europeo citato per gli ecosistemi di condivisione dei dati.