Sintesi
La guida GSE illustra l’utilizzo del portale TR5 per le pratiche relative al credito d’imposta Transizione 5.0 disciplinato dall’art. 38 del D.L. 19/2024; è un documento operativo, non un testo normativo. Descrive la prenotazione del credito, la conferma dell’acconto del 20% e la comunicazione di completamento dei progetti dai quali deriva una riduzione dei consumi energetici. È rivolta alle imprese ammesse al beneficio e, nei casi previsti, alle ESCo. La guida resta pertinente alle pratiche del precedente regime gestite su TR5, mentre per il Nuovo Piano Transizione 5.0 introdotto dalla L. 199/2025 viene utilizzata la piattaforma NPTR5.
Contesto normativo e finalità
La guida attua sul piano procedurale il Piano Transizione 5.0 istituito dall’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56. Le modalità attuative sono contenute nel D.M. 24 luglio 2024, pubblicato nella G.U. n. 183 del 6 agosto 2024. Il testo vigente del D.L. 19/2024 è disponibile su Normattiva, mentre il D.M. 24 luglio 2024 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il GSE individua così destinatari, oggetto e finalità dell’agevolazione:
La presente guida è rivolta alle imprese che, nell'ambito del meccanismo Transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 2 marzo 2024, intendano presentare progetti di investimento in strutture produttive da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, ai fini del riconoscimento di un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta.
Il documento colloca inoltre il portale nell’area dedicata all’attuazione delle misure PNRR e riporta nelle schermate i riferimenti a NextGenerationEU. La finalità operativa è consentire la gestione telematica dell’intero procedimento, dalla prenotazione fino alla conferma del credito utilizzabile in compensazione.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo
La guida ammette le principali forme organizzative imprenditoriali, escludendo espressamente persone fisiche e pubbliche amministrazioni. Il GSE precisa:
Società o altri Enti, Ditta Individuale, Impresa o Ente Privato Costituito all'Estero, ad eccezione di Persona Fisica e Pubblica Amministrazione.
Se il richiedente è una ESCo, il portale richiede anche le informazioni e la documentazione relative all’impresa cliente.
Accesso e documentazione preliminare
L’accesso al portale TR5 avviene dall’Area Clienti GSE, selezionando l’operatore associato all’utente. Il GSE prescrive:
Per accedere al portale Transizione 5.0 (TR5) bisogna prima collegarsi ad Area Clienti GSE esclusivamente tramite SPID.
Prima della prenotazione devono essere disponibili, tra gli altri documenti, la certificazione ex ante, i documenti d’identità dei firmatari, l’eventuale delega, il modulo ESCo/EGE, la dichiarazione di terzietà del valutatore e la dichiarazione sul titolare effettivo.
Prenotazione del credito
La richiesta comprende i dati della struttura produttiva, l’anagrafica dell’operatore, le dichiarazioni, l’anagrafica del progetto, gli eventuali dati di autoproduzione e le spese. Non possono coesistere richieste in bozza o inviate riferite allo stesso sito identificato dai medesimi dati catastali; una nuova richiesta è invece consentita se i progetti precedenti risultano conclusi, ritirati o rigettati.
Le autodichiarazioni sono necessarie anche per rappresentare il cumulo con altre agevolazioni. Il GSE dispone:
È OBBLIGATORIO ACCETTARE TUTTE LE DICHIARAZIONI TRAMITE APPOSITO FLAG. DEVONO, INOLTRE, ESSERE INDICATE LE EVENTUALI AGEVOLAZIONI CUMULABILI DI CUI SI È USUFRUITO O SI INTENDE USUFRUIRE (UTILIZZARE IL TASTO "AGGIUNGI" PER INSERIRLE).
Spese e beni agevolabili
È obbligatorio inserire almeno una voce relativa ai beni materiali o immateriali. La guida distingue le due categorie nei seguenti termini:
L'ALLEGATO "A" SI RIFERISCE ALLE SPESE PER BENI MATERIALI. L'ALLEGATO "B" A QUELLE PER BENI IMMATERIALI.
In presenza di altre agevolazioni, i singoli campi di spesa devono essere compilati al netto del relativo beneficio, indicando separatamente il totale al lordo. Il portale controlla inoltre i limiti delle spese di formazione, delle certificazioni energetiche e delle certificazioni contabili.
Invio della prenotazione
Per inviare la richiesta occorre generare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscriverla digitalmente, inserire il relativo codice DSAN e caricare gli allegati. Ogni allegato può avere una dimensione massima di 5 MB. Entro 24 ore dall’invio viene generata la ricevuta di trasmissione; il GSE verifica quindi completezza dei dati e dei documenti, attivando, se necessario, un interlocutorio con termine di dieci giorni per l’integrazione.
Conferma del 20%
Dopo la ricevuta di conferma della prenotazione, l’impresa può confermare o modificare i dati e documentare l’avanzamento tramite fatture o contratti di leasing. Il GSE stabilisce:
Entro 30 GIORNI dalla "Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione" puoi confermare o modificare i dati inseriti su un progetto.
La fase non è disponibile quando, già in sede di prenotazione, è stato dichiarato il completamento degli investimenti. L’invio richiede una nuova DSAN e produce una specifica ricevuta relativa alla comunicazione di avanzamento.
Completamento del progetto
Secondo la tempistica riportata nella guida, il GSE indica:
Entro e non oltre il 28 febbraio 2026, potrai procedere con l'invio della "comunicazione di completamento".
La comunicazione comprende i dati definitivi del progetto, le spese, le fatture, gli eventuali leasing, la certificazione ex post e gli ulteriori allegati tecnici e contabili. Il credito finale è determinato tenendo conto degli importi risultanti dalle fasi di prenotazione, conferma e completamento.
In caso di esito positivo, la guida descrive così la conclusione del procedimento:
In caso di accertamento da parte del GSE della completezza dei documenti e dei dati, entro 10 giorni dalla generazione della "Ricevuta di avvenuto caricamento della comunicazione di completamento", la richiesta passa nello stato "Idonea - Ammessa" e viene rilasciata la "Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione".
Testo dei commi rilevanti
La guida non riproduce letteralmente i commi dell’art. 38 del D.L. 19/2024 né il testo degli artt. 4, 6, 7, 15 e 16 del D.M. 24 luglio 2024. Non è quindi possibile presentarne il contenuto come citazione normativa tratta dal documento. Il richiamo operativo più diretto agli artt. 6 e 7 del D.M. è formulato dal GSE nei seguenti termini:
GLI IMPORTI DELLE VOCI DI SPESA INSERITE DEVONO ESSERE ALMENO PARI AL 20% SIA DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 6 SIA DEGLI INVESTIMENTI DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.M.
La citazione precedente appartiene alla guida e non sostituisce il testo degli articoli. Per la formulazione normativa occorre consultare il testo vigente dell’art. 38 su Normattiva e il testo ufficiale del D.M. 24 luglio 2024.
Modifiche e proroghe
- 22 ottobre 2025 — data del record e aggiornamento della guida. Le parti contrassegnate come “NEW” precisano la rappresentazione delle spese al netto e al lordo delle altre agevolazioni; il documento non contiene una cronologia analitica delle versioni precedenti.
- 30 dicembre 2025 — l’art. 1, commi 427-436, della L. n. 199/2025 ha introdotto il Nuovo Piano Transizione 5.0, successivamente attuato dal D.M. 7 maggio 2026. Si tratta di un regime distinto, basato sulla maggiorazione del costo di acquisizione, e non di un aggiornamento retroattivo della procedura TR5 descritta nella guida. Il testo della L. 199/2025 è consultabile su Normattiva.
- 12 giugno 2026 — per le nuove pratiche del regime introdotto dalla L. 199/2025 è divenuta operativa la piattaforma NPTR5; la route oggetto della scheda resta riferita alle pratiche del precedente credito d’imposta gestite su TR5. La distinzione è riportata nella pagina istituzionale MIMIT sul Piano Transizione 5.0.
Riferimenti normativi
- Art. 38, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 — istituzione e disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0.
- Articolo unico, L. 29 aprile 2024, n. 56 — conversione, con modificazioni, del D.L. 19/2024.
- Art. 4, comma 4, D.M. 24 luglio 2024 — completamento degli investimenti rilevante per la gestione della procedura.
- Art. 6, D.M. 24 luglio 2024 — investimenti in beni materiali e immateriali riconducibili agli allegati A e B.
- Art. 7, D.M. 24 luglio 2024 — beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.
- Art. 15, D.M. 24 luglio 2024 — certificazioni relative alla riduzione dei consumi energetici.
- Art. 16, D.M. 24 luglio 2024 — perizia tecnica asseverata o attestazione di conformità dei beni.
- Allegati A e B alla L. 11 dicembre 2016, n. 232 — elenchi dei beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati richiamati dalla procedura.
- Art. 1, commi 427-436, L. 30 dicembre 2025, n. 199 — disciplina del Nuovo Piano Transizione 5.0 applicabile dal 2026.
- D.M. 7 maggio 2026 — modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0 previsto dalla L. 199/2025.