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FAQ del 10 aprile 2025 — MiSE

10 aprile 2025 · FAQ · MiSE

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Sintesi

Il documento riporta l'estratto letterale della Sezione 8 «Cumulabilità» delle FAQ Transizione 5.0 pubblicate dal MIMIT, nell'aggiornamento del 10 aprile 2025. La sezione contiene 7 FAQ numerate (8.1–8.7), di cui due rimosse il 21 febbraio 2025 (8.1 e 8.5), per un totale di 5 quesiti operativi. I temi affrontati riguardano la qualificazione del credito come aiuto di Stato, la cumulabilità con Certificati Bianchi, Conto Termico, altre agevolazioni nazionali ed europee, ZES unica e ZLS. La rilevanza operativa è elevata per le imprese che intendono combinare il credito d'imposta Transizione 5.0 con altri strumenti agevolativi, in particolare per le regole di calcolo della base imponibile al netto di altri contributi.

Domande e risposte

Tema: Qualificazione come aiuto di Stato

8.2 — Configurazione come aiuto di Stato

Domanda. Il credito d'imposta Transizione 5.0 si configura come aiuto di Stato ai sensi della disciplina comunitaria? Risposta. Il MIMIT esclude la qualificazione di aiuto di Stato sulla base della natura generale e non selettiva della misura:

No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.

Tema: Cumulo con Certificati Bianchi

8.3 — Cumulabilità con i Certificati Bianchi

Domanda. Il credito d'imposta Transizione 5.0 può essere cumulato con i Certificati Bianchi (TEE)? Risposta. Il MIMIT conferma la cumulabilità, richiamando integralmente l'art. 6, comma 2-bis, del D.L. 124/2023 e specificando la decorrenza applicativa:

Si, il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con i Certificati Bianchi. Si precisa che per il credito d'imposta Transizione 5.0 risulta valido quanto previsto dall'art. 6 comma 2-bis del decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023, di seguito riportato: "in relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento".

Sulla decorrenza applicativa il MIMIT precisa:

Si precisa, ulteriormente, che tale disposto normativo si applica ai progetti presentati a decorrere dal 17 novembre 2023 (data di entrata in vigore della Legge 162/2023 di conversione del D.L 124/2023).

Tema: Cumulo con altre agevolazioni nazionali ed europee

8.4 — Cumulabilità con il Conto Termico

Domanda. Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il Conto Termico, e in quale misura? Risposta. Il MIMIT ammette la cumulabilità con vincolo di non superamento del costo sostenuto, richiamando l'art. 10, comma 4, del decreto attuativo:

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto attuativo del 24 luglio 2024, non porti al superamento del costo sostenuto.

8.6 — Cumulo con agevolazioni nazionali ed europee e regola della base di calcolo

Domanda. È possibile cumulare il credito d'imposta con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee? Risposta. Il MIMIT, nella versione modificata il 10 aprile 2025, definisce la regola generale di cumulo ed esplicita il criterio del netto contributi sulla base di calcolo:

Il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Il MIMIT fornisce inoltre un esempio operativo di applicazione della regola al residuo dei costi:

A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità d'aiuto pari al 60%, il credito d'imposta 5.0 si calcola applicando l'aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui all'articolo 10 del decreto attuativo, al residuo 40% dei costi.

Il MIMIT richiama infine la clausola di salvezza dei divieti specifici di cumulo:

Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l'impresa intende beneficiare.

Tema: Cumulo con ZES unica e ZLS

8.7 — Cumulabilità con il credito d'imposta ZES unica e ZLS

Domanda. Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica? Risposta. Il MIMIT conferma la cumulabilità — anche con la ZLS — rinviando alla regola di calcolo della FAQ 8.6 e ai riferimenti normativi istitutivi:

Si, ferme restando le modalità di calcolo specificate dalla FAQ n. 8.6, il credito d'imposta è cumulabile con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Riferimenti normativi

  • Art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (cumulo Certificati Bianchi)
  • Legge 13 novembre 2023, n. 162 (conversione del D.L. 124/2023) — entrata in vigore 17 novembre 2023
  • Art. 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Fondo per il sostegno alla transizione industriale)
  • Articolo 10, comma 4, del Decreto attuativo del 24 luglio 2024 (Decreto MIMIT Transizione 5.0)
  • Articolo 10 del decreto attuativo (parametri di investimento e di risparmio energetico)
  • Articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (credito ZES unica Mezzogiorno)
  • Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Zona Logistica Semplificata - ZLS)
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