Sintesi
Il documento raccoglie una serie di quesiti rivolti al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in materia di profili tecnologici relativi all'iper ammortamento e al super ammortamento, con risposte ufficiali pubblicate il 12 luglio 2017. I temi affrontati spaziano dall'interpretazione del concetto di "guida semi-automatica" per le macchine agricole, alla definizione estensiva di "fabbrica", fino alla verifica dei requisiti 5+2 nel caso di noleggio a lungo termine, all'applicabilità dell'agevolazione alle imprese di servizi, ai software cloud, agli impianti di servizio e ai sistemi di telemanutenzione. Si tratta di chiarimenti di natura tecnica che integrano e precisano quanto già stabilito dalla Circolare 4/E del 30 marzo 2017, fornendo interpretazioni operative essenziali per la corretta fruizione del beneficio fiscale.
Contesto e quesito
Il documento si inserisce nel quadro applicativo delle agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) per gli investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico. I quesiti sono posti da operatori economici e professionisti che necessitano di chiarimenti interpretativi su aspetti tecnici specifici non pienamente risolti dalla normativa primaria né dalla Circolare 4/E. Ciascun quesito viene presentato in forma diretta, seguito dalla risposta del MiSE.
Analisi del MiSE
Guida semi-automatica per macchine agricole
Il primo quesito riguarda l'interpretazione del requisito obbligatorio di interconnessione con specifico riferimento alla "guida semi-automatica" delle trattrici e macchine agricole. Il MiSE chiarisce che le macchine agricole possono rientrare nell'Allegato A a determinate condizioni funzionali:
Le macchine agricole possono rientrare a fare parte della voce n 11 dell'Allegato A alla legge di Bilancio se sono in grado di gestire le lavorazioni su base spazio-temporale al fine di incrementare la profittabilità e ridurne al contempo l'impatto ambientale tramite l'utilizzo di funzionalità quali guida parallela, controllo sezioni e/o gestione di applicazione a rateo variabile.
Per quanto riguarda la definizione operativa di "guida semi-automatica o assistita", il MiSE precisa che:
per guida semi-automatica o assistita su trattrici e altre macchine operatrici si possono intendere sistemi che:
- sono in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto
- prevedono la presenza a bordo di un operatore per ragioni di sicurezza e per altre operazioni supplementari alla guida.
Il MiSE ricorda inoltre che:
L'agevolabilità è inoltre subordinata al rispetto delle altre 4+2 caratteristiche previste dalla norma e descritte a pag. 83 e seguenti della Circolare 4/E del 30 marzo 2017
Definizione estensiva di "fabbrica"
Il secondo quesito riguarda l'interpretazione del concetto di "fabbrica" alla luce della Circolare 4/E, che la definiva come ambiente fisico di creazione di valore. Il MiSE adotta un'interpretazione significativamente più ampia e funzionale:
La parola fabbrica deve essere intesa come l'insieme di attività integrate nella catena del valore di uno o più soggetti, interni o esterni all'azienda, che trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto finito (output del processo). Tali attività sono inerenti ai processi aziendali, ovvero alle attività di acquisto, produzione e distribuzione associate a una o più famiglie di prodotto realizzate dalla fabbrica stessa.
Il MiSE precisa inoltre il concetto di "trasformazione", centrale per delimitare il perimetro applicativo:
con il termine "trasformazione" si definisce un processo che modifica lo stato di materie prime, semilavorati e prodotti, eseguito lungo la catena del valore necessaria al fine di rendere disponibile e fruibile un prodotto. Il processo di trasformazione si realizza per mezzo di macchine, impianti o sistemi che utilizzano energia e che necessitano di scambiare informazioni.
Il documento fornisce anche una definizione di "informazioni" ai fini dell'interconnessione:
Per informazioni si intendono i dati, in input o in output, necessari a guidare la corretta esecuzione del processo (ad esempio part program, ricette per processi chimici, letture di sensori, misure svolte sul materiale/semilavorato/pezzo finito, composizione di lotti di lavorazione, informazioni di collaudo, codici identificativi di materie, prime/semilavorati/prodotti finiti, ecc.).
Il MiSE elenca a titolo esemplificativo le tipologie di trasformazione ammissibili: di forma/geometria, chimico/fisiche, di relazione tra le parti, logistiche e di superficie. Questa elencazione è rilevante perché include espressamente le trasformazioni logistiche, estendendo il perimetro oltre la manifattura in senso stretto.
Noleggio a lungo termine e verifica dei requisiti 5+2
Il quesito riguarda una società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) che acquista un bene iperammortizzabile per noleggiarlo a terzi: i requisiti devono essere verificati presso il noleggiante o presso l'utilizzatore finale? Il MiSE risponde:
Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all'agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l'obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi.
Il MiSE aggiunge una condizione significativa in caso di soddisfacimento esterno:
qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all'agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.
Questo principio di proporzionalità introduce un vincolo temporale importante per le società di noleggio.
Applicabilità alle imprese di servizi
Il quesito verte sull'ammissibilità all'iper ammortamento per un'azienda che opera esclusivamente nei servizi alle imprese, con riferimento ai "sistemi per l'assicurazione della qualità". Il MiSE afferma il principio di neutralità settoriale:
Tutti i beni, i sistemi e i dispositivi riconducibili all'allegato A della legge di Bilancio 2017 possono essere soggetti all'iperammortamento a condizione che sia verificata l'interconnessione e che il soggetto che realizza l'investimento sia titolare di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui opera e in cui effettua l'investimento.
Con specifico riguardo ai sistemi di monitoraggio in process per le aziende di servizi, il MiSE estende esplicitamente il campo applicativo:
i sistemi di monitoraggio in process di cui al punto due dell'elencazione del "Sistema dell'Assicurazione della Qualità e Sostenibilità" dell'allegato A della Legge n. 232 del 2016, possono essere riferiti non solo al "Prodotto - Processo Produttivo - Fabbrica" ma anche al "Servizio - Processo di Produzione del Servizio - Azienda".
Software cloud e super ammortamento
Vengono posti due quesiti relativi a software cloud. Il primo riguarda un software per la gestione di fatturazione elettronica, disputa online e conservazione digitale. Il MiSE lo esclude dall'agevolazione:
Il caso proposto descrive un Software Cloud utilizzato per la gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, per la gestione dell'offerta, della fatturazione e per la gestione documentale. Per tale motivo, così come esplicitato dalla Circolare 4/E pubblicata il 30/03/2017 (pag.99), il software in questione non è oggetto della agevolazione.
Il secondo quesito riguarda un software cloud per l'invio di ordini ai fornitori e la ricezione di DDT digitali. In questo caso il MiSE lascia aperta la possibilità di agevolazione:
Il caso proposto sembra rientrare nella categoria "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain". Se ricorrono i requisiti di natura contabile e fiscale, dal punto di vista tecnico il bene può accedere all'agevolazione.
La distinzione tra i due casi è rilevante: il discrimine è la finalità del software, se meramente amministrativa/documentale oppure a supporto dei processi produttivi e della supply chain.
Filtri e sistemi di trattamento/recupero
Il quesito riguarda i requisiti per i sistemi di trattamento e recupero nell'ambito dell'assicurazione della qualità e sostenibilità: è necessario ottemperare a entrambe le funzioni (trattamento e recupero) oppure è sufficiente una sola? Il MiSE risponde in modo chiaro:
È sufficiente ottemperare a uno dei due requisiti per risultare idonei alla voce in questione.
Impianti di servizio
Il MiSE chiarisce che gli impianti di servizio possono beneficiare dell'iper ammortamento solo a precise condizioni:
Sono agevolabili solo gli impianti di servizio riconducibili alla voce "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime". In particolare, se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione, allora gli stessi impianti di servizio potranno godere del beneficio fiscale.
Il MiSE ribadisce inoltre un'esclusione esplicita:
le soluzioni destinate alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato a pag.91 della circolare 4/E.
Telemanutenzione centralizzata
L'ultimo quesito riguarda la possibilità di soddisfare il requisito della telemanutenzione in modo centralizzato anziché macchina per macchina. Il MiSE conferma la validità di tale approccio:
Le linee guida equiparano i sistemi di tele manutenzione, di telediagnosi e di controllo in remoto, pertanto nel caso descritto la caratteristica è da ritenersi soddisfatta.
Perimetro della risposta
Le risposte del MiSE riguardano esclusivamente i profili tecnologici e non si estendono ai requisiti di natura contabile e fiscale, come chiarito in più passaggi. In particolare, per il software cloud di gestione ordini e DDT, il MiSE subordina espressamente l'agevolabilità alla verifica fiscale:
Se ricorrono i requisiti di natura contabile e fiscale, dal punto di vista tecnico il bene può accedere all'agevolazione.
Il requisito dell'interconnessione resta condizione imprescindibile per tutti i beni dell'Allegato A:
Tutti i beni, i sistemi e i dispositivi riconducibili all'allegato A della legge di Bilancio 2017 possono essere soggetti all'iperammortamento a condizione che sia verificata l'interconnessione
Nel caso del noleggio, la mutua esclusività tra verifica interna ed esterna è un vincolo espresso:
È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi.
Riferimenti normativi
- Legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017) — disciplina dell'iper ammortamento e del super ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi
- Allegato A alla Legge di Bilancio 2017 — elenco dei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (iper ammortamento)
- Allegato A, voce n. 11 — voce relativa alle macchine agricole
- Allegato A, "Sistema dell'Assicurazione della Qualità e Sostenibilità", punto 2 — sistemi di monitoraggio in process
- Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 — Agenzia delle Entrate (guida operativa iper e super ammortamento)
- Pag. 83 e seguenti — caratteristiche obbligatorie 4+2
- Pag. 91 — esclusione delle soluzioni destinate alla produzione di energia
- Pag. 99 — esclusione dei software per gestione fatturazione e documentale
- Sezione 6.1.1 — platea dei soggetti interessati dalla maggiorazione del 150%
Temi
- Guida semi-automatica macchine agricole
- Definizione di fabbrica
- Noleggio a lungo termine e iper ammortamento
- Requisiti 5+2 interconnessione
- Imprese di servizi e Allegato A
- Software cloud e super ammortamento
- Impianti di servizio e stretta funzionalità alla produzione
- Telemanutenzione centralizzata