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FAQ del 19 maggio 2017 — MiSE

19 maggio 2017 · FAQ · MiSE

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Sintesi

Il documento, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) il 19 maggio 2017, raccoglie 18 quesiti con relative risposte sui profili tecnologici rilevanti ai fini dell'iper ammortamento previsto dalla legge di bilancio 2017. I temi principali riguardano: l'applicabilità del requisito delle 5+2 caratteristiche alle diverse categorie dell'Allegato A, il significato e le modalità di soddisfacimento del requisito dell'integrazione automatizzata (con il sistema logistico, la rete di fornitura e altre macchine), le condizioni per l'agevolabilità delle operazioni di revamping e ammodernamento, il monitoraggio dei parametri di processo e le derive di processo, nonché l'interpretazione delle voci relative ai sistemi per la qualità e la sostenibilità. Il documento riveste notevole rilevanza operativa in quanto chiarisce requisiti tecnici che condizionano l'accesso al beneficio fiscale della maggiorazione del 150%.

Domande e risposte

Tema: Requisiti 5+2 e ambito di applicazione

1 — Obbligo 5+2 per sistemi qualità e dispositivi ergonomia

Domanda. Si chiede se i "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" e i "Dispositivi per l'interazione uomo macchina" debbano rispettare le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 successive dell'Allegato A.

Risposta. Il MiSE chiarisce che il vincolo delle 5+2 non si applica a tali categorie:

No, il rispetto dell'obbligo delle 5+2 caratteristiche si riferisce esclusivamente ai "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti". Per le voci in questione è sufficiente soddisfare il requisito dell'interconnessione.

2 — Tecnologie equivalenti o superiori allo standard di mercato

Domanda. Si chiede se le caratteristiche dell'Allegato A possano ritenersi soddisfatte qualora le funzionalità siano espletate da tecnologie equivalenti o più avanzate rispetto allo standard di mercato.

Risposta. Il MiSE conferma l'ammissibilità di soluzioni equivalenti o superiori:

Le caratteristiche indicate nell'allegato A rappresentano le caratteristiche minime per poter considerare il macchinario 4.0. Pertanto, tutto ciò che è equivalente, o anche superiore tecnologicamente, è iper ammortizzabile.

3 — Beni strumentali destinati a laboratorio di R&S

Domanda. Si chiede se una macchina o un impianto utilizzato nel laboratorio di R&S di un'azienda manifatturiera possa beneficiare dell'iper ammortamento, anche considerando che il laboratorio non è un impianto di produzione in senso stretto.

Risposta. Il MiSE precisa che l'utilizzo in laboratorio non è di per sé motivo di esclusione, purché sussistano determinati requisiti:

L'utilizzo del bene in un laboratorio non è di per sé moto di esclusione dal beneficio dell'iper ammortamento. È necessario tuttavia che il bene soddisfi i requisiti tecnici richiesti dalla legge di bilancio, soddisfi le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 ulteriori caratteristiche e che l'azienda svolga un'attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.

Il MiSE ricorda inoltre la possibilità alternativa del credito d'imposta R&S:

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera b) del DL 23 dicembre 2013, n. 145 e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio possono beneficiare del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.

4 — Impianti di servizio

Domanda. Si chiede se gli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti possano beneficiare dell'iper ammortamento.

Risposta. Il MiSE delimita le categorie ammissibili e fornisce una precisazione sugli impianti di servizio:

I beni che possono fruire dei benefici fiscali sono solo quelli che rientrano sotto la categoria dei beni strumentali (12 voci), quella dei "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" (9 voci) e quella dei "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci).

In una successiva risposta, il MiSE aggiunge:

Per poter beneficiare dell'agevolazione, gli impianti di servizio devono rientrare nella voce dei beni strumentali "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime". Possono godere del beneficio fiscale se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione. Si ricorda, infine, che le soluzioni destinate alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato dalla circolare 4/E.

5 — Stabilimento logistico (interportuale, marittimo)

Domanda. Si chiede se l'acquisto di beni strumentali (Allegato A) o immateriali (Allegato B) per la trasformazione in chiave Industria 4.0 di uno stabilimento logistico possa beneficiare dell'iper ammortamento.

Risposta. Il MiSE ammette la possibilità, subordinandola a specifiche condizioni:

Sì, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla norma. In particolare, per i "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" è necessario dimostrare che avvenga creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.

6 — Gru edili e gru a torre non citate nella circolare 4/E

Domanda. Si chiede se il mancato richiamo delle gru edili automontanti e delle gru a torre nella circolare 4/E debba interpretarsi come esclusione dal beneficio, dato che la circolare cita espressamente gru mobili e gru a portale.

Risposta. Il MiSE chiarisce che l'elenco della circolare è meramente esemplificativo, aggiungendo un vincolo specifico:

La circolare 4/E cita solo alcuni esempi. Tutti i dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione e la pesatura automatica dei pezzi, che rientrano nella categoria di macchine operatrici e motrici, possono essere agevolati. Tuttavia si specifica che i dispositivi, oltre a soddisfare i 5+2 vincoli, devono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica.

Tema: Integrazione automatizzata

7 — Integrazione con sistema logistico in sito remoto

Domanda. Si chiede se il requisito dell'integrazione automatizzata con il sistema logistico possa ritenersi soddisfatto quando il magazzino si trova in un altro sito rispetto al sistema di handling, comunicando attraverso il sistema gestionale di produzione.

Risposta. Il MiSE specifica le condizioni per il soddisfacimento del requisito:

L'integrazione con il sistema logistico può ritenersi soddisfatta se il magazzino (o qualsiasi altro sistema di inventory), oltre a scambiare informazioni, è in grado di tenere traccia dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (ad esempio codici a barre, tag RFID) e se contemporaneamente il sistema logistico, tramite appunto tali sistemi, è in grado di registrare lo stato (ossia informazioni quali dimensioni, tipologia, posizionamento nel magazzino, ecc.) dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo.

8 — Integrazione M2M tramite sistema gestionale di produzione

Domanda. Si chiede se l'integrazione con altre macchine del ciclo produttivo possa ritenersi soddisfatta quando una macchina riceve istruzioni dal sistema gestionale in funzione dei dati trasmessi dalla macchina che ha eseguito la fase precedente.

Risposta. Il MiSE conferma e dettaglia le specifiche tecniche della comunicazione M2M:

Sì, la comunicazione tra le due macchine (M2M) avviene in maniera automatica attraverso il sistema gestionale di produzione: le due macchine possono essere considerate integrate tra loro. In particolare, per quanto concerne la comunicazione M2M, questa è da ritenersi tale se il segnale/informazione/messaggio è univocamente identificato e ha un protocollo che lo renda integrabile anche all'esterno del contesto industriale in cui si trova; ciò vuol dire che la comunicazione deve avvenire con un protocollo riconosciuto internazionalmente (ad es. standard Ethernet (TCP/IP)) e che ci sia una configurazione basata sull'esistenza di un hub/router centrale il cui ruolo è quello di collezionare e processare i dati (ricevuti via cavo o in modalità wireless) da diversi dispositivi. Inoltre, per comunicazione si intende lo scambio di un dato o di una richiesta specifica e non di un segnale acustico o visivo.

9 — Integrazione con rete di fornitura e soluzione cloud

Domanda. Si chiede se l'integrazione con la rete di fornitura possa avvenire tramite trasferimento automatico dei dati al gestionale con successivo invio manuale da parte di un operatore, oppure se sia necessario un sistema completamente automatizzato; si ipotizza una soluzione cloud che generi automaticamente una comunicazione al cliente a fine lavorazione.

Risposta. Il MiSE conferma la validità della soluzione cloud:

La soluzione cloud permette di soddisfare il requisito obbligatorio dell'integrazione automatizzata in quanto esclude il controllo umano che non renderebbe automatico il processo di comunicazione.

10 — Telemanutenzione centralizzata

Domanda. Si chiede se il requisito della telemanutenzione possa considerarsi soddisfatto quando il sistema è realizzato centralmente tramite il sistema a cui i beni sono interconnessi, anziché con link diretto su ogni macchina.

Risposta. Il MiSE risponde affermativamente:

Sì.

Tema: Monitoraggio e derive di processo

11 — Adattività alle derive di processo: intervento diretto

Domanda. Si chiede se la capacità di adattività alle derive di processo debba obbligatoriamente prevedere la possibilità di intervento diretto sul processo.

Risposta. Il MiSE chiarisce che:

Non è espressamente richiesta la necessità di intervento diretto nel caso di derive di processo.

12 — Monitoraggio: macro parametri vs micro parametri

Domanda. Si chiede se il monitoraggio continuo debba riguardare anche i micro parametri (ad es. vibrazioni sugli utensili, usura puntuale), oppure se sia sufficiente monitorare i macro parametri (temperatura, assorbimento energetico, livelli dei liquidi).

Risposta. Il MiSE precisa:

Nelle linee guida non viene specificato il tipo di parametri da tenere sotto controllo, quindi il monitoraggio dei macro parametri è sufficiente.

13 — Definizione di derive di processo e obbligo di retroazione

Domanda. Si chiede cosa si intenda per "derive di processo" e se, oltre alla misurazione continua, debbano essere attuate anche correzioni in caso di deviazioni dallo standard.

Risposta. Il MiSE fornisce la definizione e chiarisce l'obbligo di retroazione:

Le derive di processo sono gli scostamenti dalle condizioni ottimali proprie di un processo produttivo.

La capacità di riportare la produzione verso i normali parametri di lavorazione rientra tra le capacità che la macchina in questione deve soddisfare.

Tema: Revamping e ammodernamento

14 — Agevolabilità dei costi di revamping e ammodernamento

Domanda. Si chiede se i costi sostenuti per il revamping o l'ammodernamento di un macchinario siano agevolabili.

Risposta. Il MiSE subordina l'agevolabilità al rispetto dei requisiti tecnici:

I costi relativi a un'azione di aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping (la macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della macchina) possono beneficiare dell'agevolazione solo se viene garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli.

15 — SW embedded e attività di system integration

Domanda. Si chiede se l'attività di adeguamento software svolta da un system integrator per integrare un bene dell'Allegato A con il sistema aziendale possa essere assimilata a un software embedded e godere dell'iper ammortamento.

Risposta. Il MiSE esclude tale possibilità, ricordando tuttavia l'alternativa del credito R&S:

L'ammodernamento o lo sviluppo di un software già esistente non sono inclusi tra le agevolazioni disponibili dal super ammortamento dei beni immateriali. Tali spese potrebbero beneficiare del credito d'imposta per la R&S se sussistono i requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

16 — HW di controllo e SW per revamping come software embedded

Domanda. Si chiede se un investimento in hardware di controllo e relativo software per il revamping di un bene dell'Allegato A, finalizzato a dotarlo delle caratteristiche 4.0, possa essere considerato software embedded e godere dell'iper ammortamento al 250%.

Risposta. Il MiSE conferma l'agevolabilità in presenza di componente hardware:

Se l'investimento è inclusivo di una componente HW, anche il relativo SW per il revamping è riconducibile alla fattispecie di software embedded ed è pertanto iper ammortizzabile.

17 — Costi agevolabili nel revamping oltre il secondo gruppo dell'Allegato A

Domanda. Si chiede se nel caso di revamping siano agevolabili solo gli investimenti del secondo gruppo dell'Allegato A o anche altri costi necessari.

Risposta. Il MiSE conferma un'ampia agevolabilità dei costi funzionali al revamping:

L'attività di revamping è agevolabile se garantisce alla macchina o all'impianto oggetto dell'ammodernamento il soddisfacimento delle 5+2 caratteristiche. In questo caso, l'acquisto e l'implementazione di tutti quei dispositivi, strumentazione e componentistica (si intendono anche package e componenti di impianto) necessari a ottenere l'ammodernamento della macchina o dell'impianto, saranno considerati agevolabili ai fini dell'iper ammortamento.

18 — Marcatura CE per macchine ante 1996 soggette a revamping

Domanda. Si chiede se, per una macchina costruita prima del 1996 e sprovvista di marcatura CE, sia sufficiente uniformarsi all'allegato V del D.Lgs. 81/08 oppure sia necessaria la marcatura CE per soddisfare il requisito della rispondenza ai parametri di sicurezza.

Risposta. Il MiSE richiama la direttiva macchine:

In linea con quanto previsto dalla direttiva macchine, ogni volta che vengono introdotte modifiche sostanziali rispetto alla macchina originaria è necessaria una nuova marcatura CE.

Tema: Sistemi per la qualità e la sostenibilità

19 — Installazione di dispositivi su macchine esistenti come revamping

Domanda. Si chiede se l'installazione su macchine esistenti di dispositivi rientranti nei "Sistemi per l'assicurazione della qualità e la sostenibilità" possa essere considerata revamping, pur senza modifica della destinazione d'uso o dei parametri prestazionali.

Risposta. Il MiSE distingue tale fattispecie dal revamping, indicando un diverso percorso agevolativo:

In questo caso non si rientrerebbe nella definizione di revamping, poiché non vengono modificate le capacità della macchina ma, tramite l'installazione dei nuovi dispositivi, essa potrebbe essere interconnessa al sistema di gestione aziendale. Pertanto, i nuovi dispositivi potrebbero usufruire dell'iperammortamento a condizione che rispettino il requisito dell'interconnessione.

20 — Gestione, utilizzo efficiente e monitoraggio consumi: requisiti cumulativi

Domanda. Si chiede se i sistemi per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici debbano svolgere contestualmente tutte e tre le funzioni o sia sufficiente ottemperarne una sola.

Risposta. Il MiSE chiarisce la natura cumulativa delle funzioni e la possibilità di intervenire su una sola tipologia di consumi:

È necessario che esercitino contestualmente tutte e tre le funzioni ed è sufficiente che intervengano su una sola delle due tipologie di consumi (energetici o idrici). Per quanto concerne invece la riduzione di emissioni, il sistema deve intervenire direttamente sul processo nel caso di derive.

Il MiSE precisa inoltre il significato di "componenti intelligenti":

I componenti devono avere un'intelligenza locale (e quindi sensori, dispositivi etc.) oppure devono essere parte di un sistema simile a quello sopradescritto. Per esempio, una semplice valvola o vite sono componenti, ma non sono intelligenti e dunque possono essere agevolate, solo se inserite in un sistema in grado di effettuare gestione/utilizzo/monitoraggio efficiente.

Riferimenti normativi

  • Legge di bilancio 2017 — Allegato A (beni strumentali materiali) e Allegato B (beni immateriali)
  • Circolare 4/E dell'Agenzia delle Entrate (richiamata per gli esempi esplicativi e per l'esclusione degli impianti di produzione di energia)
  • Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, articolo 3, comma 6, lettera b) — credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
  • Decreto Legislativo 81/08, allegato V — requisiti di sicurezza per le attrezzature di lavoro
  • Direttiva macchine — obbligo di nuova marcatura CE in caso di modifiche sostanziali
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