Sintesi
Il documento raccoglie una serie di quesiti tecnici rivolti al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in merito ai profili tecnologici rilevanti ai fini dell'iper ammortamento, agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 per gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0". Le FAQ affrontano temi cruciali quali l'applicabilità del vincolo delle 5+2 caratteristiche obbligatorie alle diverse categorie di beni dell'allegato A, il requisito dell'interconnessione, l'integrazione automatizzata con il sistema logistico e con altre macchine del ciclo produttivo, il revamping di macchinari esistenti, il monitoraggio dei parametri di processo, e la comunicazione M2M. Il documento rappresenta una fonte interpretativa essenziale per determinare l'ammissibilità tecnica dei beni strumentali alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.
Contesto e quesito
Il documento si colloca nel contesto dell'attuazione del Piano Nazionale Industria 4.0 e della relativa disciplina fiscale dell'iper ammortamento. Le imprese e i professionisti, a fronte della complessità tecnica dei requisiti elencati nell'allegato A alla Legge di Bilancio 2017, hanno formulato al MiSE una serie di quesiti interpretativi riguardanti le caratteristiche tecnologiche che i beni devono possedere per accedere al beneficio. Le domande investono sia questioni di perimetro applicativo (quali categorie di beni devono soddisfare il vincolo 5+2), sia aspetti di dettaglio tecnico (protocolli di comunicazione, parametri di monitoraggio, derive di processo), sia fattispecie particolari (revamping, laboratori di R&S, stabilimenti logistici).
Analisi del MiSE
Requisito 5+2: ambito di applicazione
Uno dei quesiti fondamentali riguarda se tutte le categorie di beni dell'allegato A debbano rispettare le cinque caratteristiche obbligatorie più due delle tre ulteriori. Il MiSE chiarisce in modo netto che tale obbligo ha un perimetro circoscritto:
No, il rispetto dell'obbligo delle 5+2 caratteristiche si riferisce esclusivamente ai "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti". Per le voci in questione è sufficiente soddisfare il requisito dell'interconnessione.
Le "voci in questione" sono i "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" (9 voci) e i "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0" (4 voci).
Equivalenza tecnologica delle caratteristiche
Quanto alla possibilità di soddisfare le caratteristiche dell'allegato A con tecnologie equivalenti o superiori allo standard di mercato, il MiSE adotta un approccio inclusivo:
Le caratteristiche indicate nell'allegato A rappresentano le caratteristiche minime per poter considerare il macchinario 4.0. Pertanto, tutto ciò che è equivalente, o anche superiore tecnologicamente, è iper ammortizzabile.
Beni utilizzati in laboratori di R&S
In merito all'ammissibilità di beni destinati a laboratori di ricerca e sviluppo, il MiSE non esclude tale utilizzo ma subordina il beneficio al rispetto di specifiche condizioni:
L'utilizzo del bene in un laboratorio non è di per sé moto di esclusione dal beneficio dell'iper ammortamento. È necessario tuttavia che il bene soddisfi i requisiti tecnici richiesti dalla legge di bilancio, soddisfi le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 ulteriori caratteristiche e che l'azienda svolga un'attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.
Il MiSE richiama inoltre una possibilità alternativa:
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera b) del DL 23 dicembre 2013, n. 145 e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio possono beneficiare del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Stabilimenti logistici
Il MiSE conferma l'ammissibilità degli investimenti 4.0 in contesti logistici, con un vincolo specifico:
Sì, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla norma. In particolare, per i "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" è necessario dimostrare che avvenga creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.
Dispositivi di movimentazione e gru
In relazione alla mancata menzione nella circolare 4/E di alcune tipologie di gru, il MiSE precisa che l'elenco della circolare non è tassativo, ma introduce un vincolo aggiuntivo:
La circolare 4/E cita solo alcuni esempi. Tutti i dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione e la pesatura automatica dei pezzi, che rientrano nella categoria di macchine operatrici e motrici, possono essere agevolati. Tuttavia si specifica che i dispositivi, oltre a soddisfare i 5+2 vincoli, devono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica.
Integrazione automatizzata con il sistema logistico
Il MiSE fornisce una definizione operativa di quando il requisito dell'integrazione con il sistema logistico può considerarsi soddisfatto:
L'integrazione con il sistema logistico può ritenersi soddisfatta se il magazzino (o qualsiasi altro sistema di inventory), oltre a scambiare informazioni, è in grado di tenere traccia dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (ad esempio codici a barre, tag RFID) e se contemporaneamente il sistema logistico, tramite appunto tali sistemi, è in grado di registrare lo stato (ossia informazioni quali dimensioni, tipologia, posizionamento nel magazzino, ecc.) dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo.
Comunicazione M2M e integrazione tra macchine
In merito all'integrazione con altre macchine del ciclo produttivo tramite sistema gestionale, il MiSE conferma la validità di tale schema e specifica i requisiti della comunicazione M2M:
Sì, la comunicazione tra le due macchine (M2M) avviene in maniera automatica attraverso il sistema gestionale di produzione: le due macchine possono essere considerate integrate tra loro. In particolare, per quanto concerne la comunicazione M2M, questa è da ritenersi tale se il segnale/informazione/messaggio è univocamente identificato e ha un protocollo che lo renda integrabile anche all'esterno del contesto industriale in cui si trova; ciò vuol dire che la comunicazione deve avvenire con un protocollo riconosciuto internazionalmente (ad es. standard Ethernet (TCP/IP)) e che ci sia una configurazione basata sull'esistenza di un hub/router centrale il cui ruolo è quello di collezionare e processare i dati (ricevuti via cavo o in modalità wireless) da diversi dispositivi.
Il MiSE precisa inoltre la natura della comunicazione ammissibile:
Inoltre, per comunicazione si intende lo scambio di un dato o di una richiesta specifica e non di un segnale acustico o visivo.
Integrazione con la rete di fornitura tramite cloud
In merito alla possibilità di soddisfare il requisito dell'integrazione con la rete di fornitura attraverso una soluzione cloud che escluda l'intervento umano, il MiSE accoglie tale soluzione:
La soluzione cloud permette di soddisfare il requisito obbligatorio dell'integrazione automatizzata in quanto esclude il controllo umano che non renderebbe automatico il processo di comunicazione.
Telemanutenzione centralizzata
Il MiSE conferma che il sistema di telemanutenzione può essere realizzato centralmente:
Se il "sistema di telemanutenzione" delle macchine è realizzato centralmente mediante il sistema a cui tali beni sono interconnessi, anziché tramite link diretto su ogni macchina, può comunque essere considerato soddisfatta la caratteristica di cui all'allegato A?
Sì.
Monitoraggio dei parametri di processo
Il MiSE chiarisce che non è richiesto un monitoraggio granulare esteso ai micro-parametri:
Nelle linee guida non viene specificato il tipo di parametri da tenere sotto controllo, quindi il monitoraggio dei macro parametri è sufficiente.
Quanto alla capacità di adattività alle derive di processo, il MiSE non richiede un intervento diretto automatico come condizione obbligatoria:
Non è espressamente richiesta la necessità di intervento diretto nel caso di derive di processo.
Derive di processo: definizione e retroazione
Il MiSE definisce le derive di processo e il requisito di retroazione in modo puntuale:
Le derive di processo sono gli scostamenti dalle condizioni ottimali proprie di un processo produttivo.
La capacità di riportare la produzione verso i normali parametri di lavorazione rientra tra le capacità che la macchina in questione deve soddisfare.
Revamping e ammodernamento
Il MiSE ammette l'agevolabilità delle attività di revamping e ammodernamento, subordinandola al rispetto dei requisiti tecnici:
I costi relativi a un'azione di aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping (la macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della macchina) possono beneficiare dell'agevolazione solo se viene garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli.
Per quanto riguarda il perimetro dei costi agevolabili nel revamping:
L'attività di revamping è agevolabile se garantisce alla macchina o all'impianto oggetto dell'ammodernamento il soddisfacimento delle 5+2 caratteristiche. In questo caso, l'acquisto e l'implementazione di tutti quei dispositivi, strumentazione e componentistica (si intendono anche package e componenti di impianto) necessari a ottenere l'ammodernamento della macchina o dell'impianto, saranno considerati agevolabili ai fini dell'iper ammortamento.
Revamping e marcatura CE
In relazione ai macchinari ante-1996, il MiSE richiama la direttiva macchine:
In linea con quanto previsto dalla direttiva macchine, ogni volta che vengono introdotte modifiche sostanziali rispetto alla macchina originaria è necessaria una nuova marcatura CE.
Software e revamping
Il MiSE distingue tra software embedded e software stand-alone in contesto di revamping. In merito allo sviluppo software per l'integrazione di un bene (system integration):
L'ammodernamento o lo sviluppo di un software già esistente non sono inclusi tra le agevolazioni disponibili dal super ammortamento dei beni immateriali.
Tuttavia, nel caso di un investimento comprensivo di hardware di controllo:
Se l'investimento è inclusivo di una componente HW, anche il relativo SW per il revamping è riconducibile alla fattispecie di software embedded ed è pertanto iper ammortizzabile.
Sistemi per la qualità e sostenibilità: gestione consumi
Il MiSE chiarisce che le tre funzioni previste dalla voce "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" sono cumulative:
È necessario che esercitino contestualmente tutte e tre le funzioni ed è sufficiente che intervengano su una sola delle due tipologie di consumi (energetici o idrici). Per quanto concerne invece la riduzione di emissioni, il sistema deve intervenire direttamente sul processo nel caso di derive.
Il MiSE precisa inoltre che i componenti semplici non sono agevolabili autonomamente:
I componenti devono avere un'intelligenza locale (e quindi sensori, dispositivi etc.) oppure devono essere parte di un sistema simile a quello sopradescritto. Per esempio, una semplice valvola o vite sono componenti, ma non sono intelligenti e dunque possono essere agevolate, solo se inserite in un sistema in grado di effettuare gestione/utilizzo/monitoraggio efficiente.
Impianti di servizio
In merito agli impianti di servizio alla produzione, il MiSE circoscrive l'ammissibilità con una condizione funzionale e un'esclusione espressa:
Per poter beneficiare dell'agevolazione, gli impianti di servizio devono rientrare nella voce dei beni strumentali "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime". Possono godere del beneficio fiscale se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione. Si ricorda, infine, che le soluzioni destinate alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato dalla circolare 4/E.
Perimetro della risposta
Le risposte del MiSE sono strettamente ancorate al quadro normativo dell'allegato A alla Legge di Bilancio 2017 e alla circolare 4/E dell'Agenzia delle Entrate. I requisiti tecnici variano a seconda della categoria di appartenenza del bene:
I beni che possono fruire dei benefici fiscali sono solo quelli che rientrano sotto la categoria dei beni strumentali (12 voci), quella dei "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" (9 voci) e quella dei "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci).
L'esclusione degli impianti di produzione di energia è ribadita espressamente:
Si ricorda, infine, che le soluzioni destinate alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato dalla circolare 4/E.
Per il software stand-alone, il MiSE richiama la possibilità di un credito alternativo:
Tali spese potrebbero beneficiare del credito d'imposta per la R&S se sussistono i requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.
Riferimenti normativi
- Legge di Bilancio 2017 — disciplina dell'iper ammortamento, allegato A (beni materiali) e allegato B (beni immateriali)
- Allegato A, Legge di Bilancio 2017 — elenco dei beni strumentali ammissibili, suddiviso in tre categorie (beni strumentali, sistemi per la qualità e sostenibilità, dispositivi per l'interazione uomo-macchina)
- Allegato B, Legge di Bilancio 2017 — elenco dei beni immateriali ammissibili
- Circolare n. 4/E dell'Agenzia delle Entrate — chiarimenti interpretativi sulle voci dell'allegato A, esempi esplicativi e esclusione degli impianti di produzione di energia
- Art. 3, comma 6, lettera b), Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 — credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (spese per strumenti e attrezzature di laboratorio)
- Art. 3, Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 — disciplina generale del credito d'imposta R&S
- Decreto Legislativo 81/08, Allegato V — requisiti di sicurezza per attrezzature di lavoro (richiamato in relazione al revamping di macchine ante-1996)
- Direttiva macchine (richiamata in relazione alla marcatura CE in caso di modifiche sostanziali)
Temi
- Caratteristiche obbligatorie 5+2
- Interconnessione
- Integrazione automatizzata sistema logistico
- Comunicazione M2M
- Revamping e ammodernamento
- Software embedded vs. stand-alone
- Monitoraggio parametri di processo e derive
- Allegato A — categorie di beni
- Stabilimenti logistici
- Marcatura CE
- Sistemi assicurazione qualità e sostenibilità
- Impianti di servizio