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FAQ del 7 febbraio 2017 — MiSE

7 febbraio 2017 · FAQ · MiSE

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Sintesi

Il documento, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) il 7 febbraio 2017, contiene 7 domande di approfondimento relative alle misure di iper e superammortamento introdotte dal Piano Nazionale Industria 4.0. I temi affrontati riguardano il trattamento del software embedded, la decorrenza temporale dell'iperammortamento, l'ambito soggettivo (esclusione dei professionisti), la relazione tra beni materiali e immateriali ai fini dell'agevolazione, la definizione tecnica di "interconnessione" e le modalità di redazione della perizia giurata. Le risposte forniscono chiarimenti operativi di primo livello, utili per orientare le imprese nell'applicazione delle maggiorazioni del 150% e del 40% previste dalla legge di Bilancio 2017.

Domande e risposte

1 — Software embedded e iperammortamento

Domanda. Si chiede se un bene Industria 4.0 acquistato a prezzo unitario comprensivo del software necessario al suo funzionamento possa beneficiare interamente della maggiorazione del 150%, o se occorra distinguere tra componente materiale e immateriale.

Risposta. Il MiSE chiarisce che il software incorporato nel bene rientra nell'iperammortamento:

Si ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l'iperammortamento. Questa interpretazione è coerente con l'elenco dell'allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al funzionamento del bene.

2 — Decorrenza temporale dell'iperammortamento

Domanda. Si chiede conferma che l'iperammortamento del 150% si applichi solo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 e che un bene dell'allegato A consegnato nel 2016 benefici solo del superammortamento del 40%.

Risposta. Il MiSE conferma la decorrenza e il criterio di competenza, precisando:

L'iperammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni).

E conclude:

Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l'effettuazione dell'investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40%.

3 — Bene acquistato nel 2016 e interconnesso nel 2017

Domanda. Si chiede quale maggiorazione spetti per un bene compreso nell'allegato A, acquistato nel 2016 ma entrato in funzione e interconnesso nel 2017.

Risposta. Il MiSE ribadisce che la data dell'investimento è determinante e che l'interconnessione non rileva ai fini del superammortamento:

Come già rilevato nella risposta precedente, l'investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del superammortamento (e non dell'iperammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d'imposta di entrata in funzione del bene. L'interconnessione, ai fini del superammortamento previsto dalla legge n. 208 del 2015, non assume alcuna rilevanza.

4 — Esclusione degli esercenti arti e professioni

Domanda. Si chiede se l'iperammortamento del 150% sia applicabile anche agli esercenti arti e professioni.

Risposta. Il MiSE esclude i professionisti dal beneficio, sulla base del tenore letterale della norma:

Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 ("Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione..."), il contenuto dell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (elencazione dei "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»") nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa.

5 — Bene immateriale (allegato B) applicato a bene materiale non agevolato

Domanda. Si chiede se il superammortamento del 40% spetti per un bene immateriale dell'allegato B acquistato nel 2017 e applicato a un bene dell'allegato A già posseduto da anni dall'impresa e quindi non agevolato.

Risposta. Il MiSE chiarisce che la norma collega il bene immateriale al soggetto fruitore dell'iperammortamento, non allo specifico bene materiale:

La norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il "soggetto" che fruisce dell'iperammortamento e non con uno specifico bene materiale ("oggetto" agevolato). Tale relazione è confermata anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di bilancio.

E conclude:

Pertanto, il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa usufruisca dell'iperammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

6 — Definizione di "interconnessione"

Domanda. Si chiede quali caratteristiche debba avere un bene per poter essere definito "interconnesso" ai fini dell'iperammortamento.

Risposta. Il MiSE individua due requisiti necessari e sufficienti:

Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito "interconnesso" ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iperammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:

  1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

7 — Perizia giurata: per singolo bene o cumulativa

Domanda. Si chiede se la perizia giurata per beni di valore superiore a 500.000 euro debba essere redatta per singolo bene o possa comprendere tutti i beni acquistati nello stesso esercizio.

Risposta. Il MiSE risponde in modo netto:

La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.

Riferimenti normativi

  • Legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), articolo 1, commi 8, 9, 10 e 11
  • Allegato A alla legge n. 232/2016 — beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
  • Allegato B alla legge n. 232/2016 — beni immateriali (software) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0
  • Legge n. 208 del 2015 — disciplina originaria del superammortamento del 40%
  • Articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR — regole generali della competenza fiscale
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