Sintesi
Il documento è una raccolta di FAQ pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0, dedicata a chiarire i principali dubbi interpretativi in materia di iper e superammortamento introdotti dalla legge di Bilancio 2017. Le risposte affrontano sette quesiti tecnici cruciali: il trattamento del software embedded, la decorrenza temporale dell'iperammortamento, il regime dei beni acquistati nel 2016 ma interconnessi nel 2017, l'esclusione dei professionisti dall'iperammortamento, il rapporto tra beni immateriali (allegato B) e soggetto beneficiario, la definizione tecnica di "interconnessione" e le modalità di redazione della perizia giurata. Si tratta di chiarimenti di grande rilevanza operativa, in quanto fissano i criteri applicativi che orientano le scelte di investimento delle imprese.
Contesto e quesito
Il documento si colloca nella fase iniziale di applicazione del Piano Nazionale Industria 4.0, lanciato con la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016). L'introduzione del Ministro Calenda inquadra la ratio complessiva del Piano:
Il Piano Industria 4.0 è una grande occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale: il Piano prevede un insieme di misure organiche e complementari in grado di favorire gli investimenti per l'innovazione e per la competitività.
Il Ministro sottolinea la scelta di un meccanismo automatico e universale:
abbiamo disegnato delle misure che ogni azienda può attivare in modo automatico senza ricorrere a bandi o sportelli e, soprattutto, senza vincoli dimensionali, settoriali o territoriali.
I sette quesiti della sezione FAQ nascono dall'esigenza di chiarire, per operatori e consulenti, le zone grigie interpretative emerse nei primi mesi di vigenza della disciplina, con particolare riguardo ai confini soggettivi, oggettivi e temporali delle due agevolazioni.
Analisi del MiSE
Software embedded e iperammortamento
Il primo quesito riguarda il trattamento fiscale di un bene Industria 4.0 acquistato a prezzo unitario comprensivo del software necessario al suo funzionamento. Il MiSE chiarisce:
Si ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l'iperammortamento. Questa interpretazione è coerente con l'elenco dell'allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al funzionamento del bene.
Il ragionamento è a contrario: poiché l'allegato B contempla il software autonomo (stand alone), il software inscindibile dal bene materiale segue il regime di quest'ultimo, ossia l'iperammortamento al 150%.
Decorrenza temporale dell'iperammortamento e beni consegnati nel 2016
Il MiSE ricostruisce il quadro normativo distinguendo i due benefici:
L'articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017) proroga al 31 dicembre 2017 - ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni - la disciplina relativa al c.d. "superammortamento" del 40% riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (la proroga non vale per alcune tipologie di mezzi di trasporto a motore).
Il successivo comma 9 introduce un nuovo beneficio, il c.d. "iperammortamento", che consiste nella possibilità di maggiorare del 150%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia (elencati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017).
Per quanto riguarda il criterio temporale di imputazione degli investimenti:
Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% si è dell'avviso che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione, come per il superammortamento, debba seguire le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.
La conseguenza operativa è netta:
Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l'effettuazione dell'investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40%.
Bene acquistato nel 2016 e interconnesso nel 2017
Il terzo quesito riguarda un bene compreso nell'allegato A, acquistato nel 2016 ma entrato in funzione e interconnesso solo nel 2017. Il MiSE ribadisce la rilevanza del momento di effettuazione dell'investimento:
Come già rilevato nella risposta precedente, l'investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del superammortamento (e non dell'iperammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d'imposta di entrata in funzione del bene. L'interconnessione, ai fini del superammortamento previsto dalla legge n. 208 del 2015, non assume alcuna rilevanza.
Questo chiarimento è particolarmente significativo: l'interconnessione rileva solo ai fini dell'iperammortamento; per il superammortamento conta unicamente l'entrata in funzione del bene.
Esclusione degli esercenti arti e professioni
Il MiSE esclude i professionisti dall'iperammortamento, argomentando su tre basi convergenti:
Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 ("Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione..."), il contenuto dell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (elencazione dei "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»") nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa.
Rapporto tra beni immateriali (allegato B) e soggetto beneficiario
Il quesito verte sulla possibilità di applicare il superammortamento del 40% a un bene immateriale dell'allegato B, acquistato nel 2017, anche se applicato a un bene dell'allegato A non agevolato perché già posseduto dall'impresa. Il MiSE scioglie il dubbio con un'interpretazione soggettiva:
L'articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali elencati nell'allegato B della legge stessa. Tale beneficio è riconosciuto ai "soggetti" che beneficiano della maggiorazione del 150%. La norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il "soggetto" che fruisce dell'iperammortamento e non con uno specifico bene materiale ("oggetto" agevolato). Tale relazione è confermata anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di bilancio.
La conclusione è esplicita:
Pertanto, il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa usufruisca dell'iperammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.
Definizione di "interconnesso"
Il MiSE fornisce una definizione tecnica puntuale del requisito di interconnessione, articolata in due condizioni necessarie e sufficienti:
Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito "interconnesso" ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iperammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:
- scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
Perizia giurata: per singolo bene
Il quesito chiede se la perizia giurata prevista per beni di valore superiore a 500.000 euro possa essere redatta cumulativamente. La risposta è secca:
La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.
Perimetro della risposta
L'ambito soggettivo dell'iperammortamento è circoscritto ai soli titolari di reddito d'impresa:
la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa.
Il superammortamento si rivolge a una platea più ampia:
Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all'IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
L'iperammortamento si applica esclusivamente nel periodo normativo previsto:
L'iperammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni).
La soglia per l'obbligo di perizia è fissata dalla norma:
Per gli investimenti in iperammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B della legge di Bilancio 2017.
Il beneficio dell'iperammortamento è espressamente dichiarato cumulabile con Nuova Sabatini, Credito d'imposta R&S, Patent Box, ACE, incentivi startup e PMI innovative e Fondo Centrale di Garanzia.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 8, legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) — proroga del superammortamento del 40% al 31 dicembre 2017 (o 30 giugno 2018)
- Art. 1, comma 9, legge n. 232/2016 — introduzione dell'iperammortamento del 150% per beni allegato A
- Art. 1, comma 10, legge n. 232/2016 — maggiorazione del 40% per beni immateriali allegato B, riconosciuta ai soggetti che beneficiano dell'iperammortamento
- Art. 1, comma 11, legge n. 232/2016 — obbligo di dichiarazione/perizia per la fruizione dell'iperammortamento e requisito di interconnessione
- Art. 109, commi 1 e 2, TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) — regole generali di competenza per l'imputazione temporale degli investimenti
- Legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) — disciplina originaria del superammortamento
- Allegato A, legge n. 232/2016 — elenco dei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Industria 4.0)
- Allegato B, legge n. 232/2016 — elenco dei beni immateriali (software) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0
- Relazione di accompagnamento alla legge di Bilancio 2017 — richiamata a conferma della relazione soggettiva (e non oggettiva) tra bene immateriale e beneficiario dell'iperammortamento
Temi
- software embedded
- iperammortamento 150%
- superammortamento 40%
- interconnessione
- allegato A
- allegato B
- perizia giurata
- decorrenza temporale investimenti
- beni immateriali
- esclusione professionisti