Sintesi
Il documento contiene le FAQ ufficiali del MIMIT sulla misura Transizione 5.0, aggiornate al 10 aprile 2025, articolate in 10 sezioni tematiche e comprendenti oltre 60 domande e risposte. I temi principali affrontati riguardano: le caratteristiche del Piano, la procedura di accesso al credito d'imposta, i beni agevolabili degli allegati A e B, il calcolo del risparmio energetico (inclusa la procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025), la determinazione del credito d'imposta, gli impianti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità, i controlli e il principio DNSH. Il documento ha rilevanza operativa fondamentale per imprese, certificatori e consulenti che intendano accedere ai 6,3 miliardi di euro complessivamente stanziati a copertura degli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025.
Domande e risposte
Tema: Caratteristiche del Piano Transizione 5.0
1.1 — Obiettivo del Piano
Domanda. Qual è l'obiettivo del Piano Transizione 5.0?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.
1.2 — Riferimento normativo
Domanda. Qual è il riferimento normativo del Piano?
Risposta. Il MIMIT precisa che la disciplina poggia su più fonti, integrate dalla Legge di Bilancio 2025:
Il Piano è istituito e regolato dall'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. decreto PNRR-quater), convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, da ultimo integrato con le previsioni introdotte dai commi 427-429 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) che ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.
1.3 — Contenuto della misura
Domanda. In cosa consiste il Piano Transizione 5.0?
Risposta. Il MIMIT indica che:
La misura consiste in un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
1.5 — Data di avvio del progetto
Domanda. Cosa si intende per data di avvio del progetto di innovazione?
Risposta. Il MIMIT specifica che:
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.
Tema: Procedura per l'accesso all'agevolazione
2.1 — Soggetti beneficiari
Domanda. Chi può accedere all'agevolazione?
Risposta. Il MIMIT chiarisce l'ampia platea dei beneficiari e le relative esclusioni:
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione, fallimento o procedura concorsuale, quelle destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 e quelle inadempienti rispetto a normative sulla sicurezza e contributi previdenziali.
2.8 — Più progetti di innovazione
Domanda. È possibile presentare comunicazioni per più di un progetto d'innovazione?
Risposta. Il MIMIT precisa che:
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. [...] Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.
2.11 — Acconto del 20%
Domanda. È necessario effettuare un pagamento di acconto almeno pari al 20% per ogni singolo bene?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
2.12 — Interconnessione e tempistica
Domanda. Entro quando è possibile effettuare l'interconnessione dei beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto?
Risposta. Il MIMIT precisa che:
L'interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. [...] L'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento. Pertanto, è necessario che l'interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall'articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall'attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
2.13 — Intervento già completato
Domanda. Se l'intervento è già completato, è necessario comunque procedere con la comunicazione ex ante?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di "Conferma 20%".
2.15 — ESCo come beneficiarie
Domanda. Le ESCo rientrano tra i beneficiari dell'incentivo Transizione 5.0?
Risposta. Il MIMIT conferma che:
Sì, tra i soggetti beneficiari dell'incentivo Transizione 5.0, previsti dall'art. 3 del Decreto 24 luglio 2024, rientrano anche le ESCO (Energy Service Company). [...] La valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro per la concessione dell'incentivo, deve essere effettuata sui processi del cliente che utilizza il servizio, poiché è su questi processi che si realizza l'efficientamento energetico.
2.17 — Vendita con riserva di proprietà
Domanda. Il contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni permette di usufruire del credito?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione, rilevante ai fini della spettanza dell'agevolazione, l'imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR [...] senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
2.18 — Validità perizia 4.0 per 5.0
Domanda. Se l'impresa possiede già perizia/attestato rilasciati per Transizione 4.0, serve una nuova attestazione per accedere a Transizione 5.0?
Risposta. Il MIMIT conferma che:
La verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni [...] comprovata, ai fini dell'accesso al credito d'imposta Transizione 4.0, tramite perizia asseverata ovvero attestato di conformità ovvero dichiarazione resa dal legale rappresentante, è valida anche ai fini del credito d'imposta Transizione 5.0.
Tema: Beni materiali e immateriali (Allegati A e B)
3.1 — Investimenti agevolabili e condizioni
Domanda. Quali sono gli investimenti agevolabili nell'ambito del Piano e quali condizioni devono possedere?
Risposta. Il MIMIT elenca i beni ammissibili e le esclusioni. Riguardo ai beni materiali, è richiesto il rispetto dei requisiti 5+2:
beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato (c.d. "5+2 requisiti" laddove richiesti ovvero il requisito dell'interconnessione)
3.3 — Impianti di illuminazione
Domanda. Gli impianti di illuminazione e i relativi sistemi di gestione rientrano tra i beni degli allegati A e B?
Risposta. Il MIMIT, richiamando la Circolare n. 177355/2018, precisa che:
Per quanto concerne i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione, si ritiene che tali sistemi, sebbene concorrano in senso ampio al risparmio dell'energia elettrica, non possano considerarsi ricompresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 [...] nell'ambito della voce in questione rientrano solo "quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo"
3.5 — Bene 4.0 e uso indiretto di combustibili fossili
Domanda. È agevolabile un bene 4.0 che utilizzi vapore prodotto da una centrale termica preesistente alimentata a gas?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
Nel caso di vettori energetici validi, quale il vapore nell'esempio proposto, non rileva il fatto che tale vettore sia prodotto con tecnologie non facenti parte del progetto di innovazione impieganti combustibile fossile (si tratta infatti di un uso indiretto, non rientrante delle esclusioni). Il bene è pertanto agevolabile.
3.6 — Macchine mobili non stradali a combustibili fossili
Domanda. È possibile agevolare con Transizione 5.0 le Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili?
Risposta. Il MIMIT esclude tali investimenti:
Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
3.9 — Impianti tecnici di servizio per attività non produttive
Domanda. Nel caso di attività di servizi (ad esempio alberghi), gli impianti tecnici di servizio possono essere ammessi come beni strumentali dell'allegato A?
Risposta. Il MIMIT apre alla ammissibilità in determinati casi:
Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.
E aggiunge un esempio concreto:
Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.
Tema: Calcolo del risparmio energetico
4.4 — Metodo di calcolo della riduzione dei consumi
Domanda. Come si calcola la riduzione dei consumi energetici?
Risposta. Il MIMIT precisa che:
La riduzione dei consumi energetici è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento [...]. La riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente ai beni strumentali materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B alla legge n.232 del 2016.
4.7 — Scelta tra struttura produttiva e processo
Domanda. Il calcolo può riguardare indistintamente la struttura produttiva o il processo interessato?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
È facoltà delle imprese individuare il parametro di riferimento per il calcolo della riduzione dei consumi energetici – struttura produttiva o processo interessato dall'investimento – salvo qualora il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo: in tal caso la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi della struttura produttiva.
4.8 — Risparmio solo su beni allegati A e B
Domanda. La riduzione deve essere calcolata solo in relazione ai beni degli allegati A e B o anche all'autoproduzione?
Risposta. Il MIMIT precisa che:
Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall'investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell'incentivo.
Tema: Procedura semplificata (comma 9-bis)
4.19 — Caratteristiche tecnologiche analoghe nella sostituzione
Domanda. Quali requisiti deve soddisfare il nuovo bene per la sostituzione nella procedura semplificata?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
Per "caratteristiche tecnologiche analoghe" si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.
4.21 — Ammortamento di riferimento per la verifica dei 24 mesi
Domanda. A quale tipo di ammortamento occorre fare riferimento per verificare che un bene sia interamente ammortizzato da almeno 24 mesi?
Risposta. Il MIMIT precisa che:
Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui al comma 9-bis, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere "interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio" deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile.
4.24 — Applicazione pratica della procedura semplificata
Domanda. Come si applica in concreto la procedura semplificata per sostituzione di macchinari ammortizzati da almeno 24 mesi?
Risposta. Il MIMIT fornisce indicazioni operative dettagliate:
La procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, consente di determinare i consumi energetici riferibili al bene da sostituire nella situazione ex ante direttamente dai dati di consumo del bene nuovo da inserire nel processo interessato dall'investimento, assumendo che il bene da sostituire consumi il 5% in più del bene nuovo.
Il MIMIT precisa inoltre che:
Si specifica che la norma non fissa alcun vincolo tecnologico (fermo restando quanto previsto dalla FAQ 4.19), di potenza, e tipologia tra il bene obsoleto e quello nuovo. Si precisa, inoltre, che il bene sostituito deve essere dismesso e non occorre rottamarlo.
4.25 — Beni acquisiti in leasing e verifica dei 24 mesi
Domanda. Come si verifica la condizione di ammortamento da almeno 24 mesi per beni acquisiti in leasing?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
In considerazione della sostanziale equivalenza tra l'acquisto in proprietà del bene e la sua acquisizione con contratto di leasing, ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui al comma 9-bis, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere "interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione ex ante di accesso al beneficio" deve essere operata considerando il teorico periodo di ammortamento fiscale del bene, calcolato applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, come se l'impresa beneficiaria avesse acquisito - fin dall'origine - il bene in proprietà (anziché in leasing).
Tema: Credito d'imposta — determinazione e utilizzo
5.1 — Ammontare del credito d'imposta
Domanda. A quanto ammonta il credito d'imposta?
Risposta. Il MIMIT indica le seguenti aliquote in funzione delle fasce di investimento e delle percentuali di risparmio energetico:
- Fino a 10 mln €: 35% (risparmio 3-6% struttura / 5-10% processo), 40% (6-10% / 10-15%), 45% (oltre 10% / oltre 15%)
- Da 10 a 50 mln €: 5%, 10%, 15% rispettivamente
5.3 — Utilizzo del credito maturato
Domanda. Come si utilizza il credito maturato?
Risposta. Il MIMIT precisa che:
Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31/12/2025 nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L'eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo
5.4 — Risparmio ex post inferiore all'ex ante
Domanda. In fase di completamento è possibile indicare un risparmio energetico inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione?
Risposta. Il MIMIT conferma tale possibilità e aggiunge un'importante opzione di ripiego:
Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell'impresa accedere alla Misura "Transizione 4.0". In tal caso l'impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per la Misura "Piano Transizione 5.0" e trasmettere l'apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0 tramite il portale dedicato "Transizione 4.0 – Accedi ai questionari", accessibile dalla home page di Area Clienti.
Tema: Impianti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili
6.1 — Impianti fotovoltaici e registro
Domanda. Tra gli investimenti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici?
Risposta. Il MIMIT precisa che:
Per gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 [...] che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12
Sono previste maggiorazioni della base di calcolo: 130% (lettera a), 140% (lettera b), 150% (lettera c).
6.6 — Accumulo su fotovoltaico preesistente
Domanda. È agevolabile l'investimento in un impianto per lo stoccaggio dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico preesistente?
Risposta. Il MIMIT esclude tale ipotesi:
No. Come definito all'art. 7 del DM "Transizione 5.0" e precisato a pag. 44 della Circolare Operativa, le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono agevolabili solo in presenza di impianti di autoproduzione realizzati ex novo e non preesistenti e fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.
6.7 — Autoconsumo a distanza
Domanda. Gli impianti di autoproduzione possono essere posizionati in un sito diverso dalla struttura produttiva?
Risposta. Il MIMIT conferma che:
Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva [...] sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza).
Il MIMIT precisa che nel caso di autoconsumo a distanza deve esservi coincidenza tra produttore e cliente finale (stesso codice fiscale) e localizzazione nella medesima zona di mercato.
6.11 — Cumulabilità con CACER e TIAD
Domanda. Gli impianti di autoproduzione realizzati ai sensi dell'art. 7 del Decreto 24 luglio 2024 possono accedere anche ai benefici del Decreto CACER e del TIAD?
Risposta. Il MIMIT, nella FAQ pubblicata il 10 aprile 2025, conferma la possibilità di accesso a tali benefici aggiuntivi a condizioni specifiche, tra cui la localizzazione nella medesima cabina primaria e il rispetto di requisiti di potenza:
il riconoscimento di una tariffa incentivante, ai sensi del Decreto CACER, qualora abbia una potenza non superiore a 1 MW, purché il beneficio derivante non sia superiore al costo.
Tema: Cumulabilità
8.2 — Aiuto di Stato
Domanda. L'incentivo Transizione 5.0 si configura come un aiuto di stato?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
8.6 — Cumulo con altre agevolazioni nazionali ed europee
Domanda. È possibile cumulare il credito d'imposta con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee?
Risposta. Il MIMIT precisa che:
Il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Tema: DNSH
10.1 — Rifiuti speciali pericolosi e schema di verifica
Domanda. Come si applica l'eccezione relativa alle attività con rifiuti speciali pericolosi (art. 5, comma 1, lettera d)?
Risposta. Il MIMIT fornisce uno schema di flusso condizionale per la verifica DNSH, distinguendo tra verifiche a livello di progetto e verifiche a livello di sito industriale:
- il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è "NO", il progetto è ammissibile. Se la risposta è "SI", allora si passa alla verifica condizionale del punto 2; 2) i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è "SI", il progetto è ammissibile. Se la risposta è "NO", il progetto di innovazione non è ammissibile.
10.2 — Logistica e ottimizzazione rotte
Domanda. Sono ammissibili i progetti di innovazione nel settore logistico riguardanti software per l'ottimizzazione delle rotte?
Risposta. Il MIMIT conferma l'ammissibilità:
Si conferma l'ammissibilità al beneficio dei progetti di innovazione riguardanti l'implementazione di software e soluzioni digitali per la gestione dei flussi logistici, la tracciabilità delle merci e l'ottimizzazione dei percorsi, trattandosi di investimenti che introducono innovazioni digitali nei processi aziendali secondo il paradigma 4.0
Tuttavia, rimangono esclusi i veicoli a motore rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2018/858.
Le FAQ qui non integralmente riportate (1.4, 1.6, 2.2-2.7, 2.9-2.10, 2.14, 2.16, 3.2, 3.4, 3.7-3.8, 3.10, 4.1-4.3, 4.5-4.6, 4.9-4.18, 4.20, 4.22-4.23, 5.2, 6.2-6.5, 6.9-6.10, 7.1, 8.3-8.5, 8.7, 9.1-9.3) sono presenti nel documento originale e trattano aspetti complementari relativi a procedure, documentazione, casistiche settoriali e formazione.
Riferimenti normativi
- Art. 38, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. decreto PNRR-quater), convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 — disciplina del Piano Transizione 5.0
- Commi 427-429, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) — modifiche e introduzione del comma 9-bis (procedura semplificata)
- Decreto 24 luglio 2024 del MIMIT, di concerto con il MEF (DM "Transizione 5.0") — decreto attuativo
- Circolare operativa MIMIT del 16 agosto 2024 — chiarimenti tecnici e istruzioni operative
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — Allegati A e B (beni materiali e immateriali 4.0)
- Art. 109, commi 1 e 2, del TUIR — regole generali di competenza per l'effettuazione degli investimenti
- Art. 164, comma 1, del TUIR — esclusione veicoli
- D.M. 31 dicembre 1988 — coefficienti di ammortamento
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — responsabilità amministrativa degli enti
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
- Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (art. 12) — registro moduli fotovoltaici
- Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 116 (art. 1, comma 6) — integrazioni registro fotovoltaico
- Decreto-legge 113/2024 (art. 1, comma 6) — modifiche art. 12 DL 181/2023
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (art. 30) — autoconsumo a distanza
- Decreto 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. Decreto CACER) — comunità energetiche rinnovabili
- Deliberazione ARERA ARG/elt 104/11 — contratto di fornitura energia rinnovabile
- Deliberazione ARERA 103/19/R/eel — zone di mercato
- TIAD — Testo integrato autoconsumo diffuso (ARERA)
- Regolamento (UE) 2016/1628 — macchine mobili non stradali
- Regolamento (UE) 167/2013 — omologazione veicoli agricoli e forestali
- Regolamento (UE) 2018/858 — omologazione veicoli a motore
- Regolamento (UE) n. 852/2020 (art. 17) — principio DNSH
- Direttiva europea 2014/32/UE (c.d. Measuring Instruments Directive) — strumenti di misura
- Circolare MiSE n. 177355 del 23 maggio 2018 — eleggibilità beni / impianti generali
- Circolare n. 4/E del 2017 (MiSE e Agenzia delle Entrate) — chiarimenti allegato A
- Circolare n. 23/E del 2016 — chiarimenti Piano 4.0
- Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (art. 6, comma 2-bis) — cumulabilità con Certificati Bianchi
- Legge 208/2015 (Allegato 3) — beni esclusi
- D.P.R. 445/2000 — dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
- Norme UNI CEI 11339 e UNI CEI 11352 — certificazione EGE e ESCo
- Serie ISO 14955, ISO 12759, IEC 61800, IEC 60034, EN 50598 — standard efficienza energetica