Sintesi
Il documento raccoglie le FAQ ufficiali pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), in collaborazione con il GSE, relative al Piano Transizione 5.0, aggiornate al 10 aprile 2025. Le FAQ coprono l'intero spettro della misura: ambito soggettivo e oggettivo, procedura di accesso al credito d'imposta tramite la piattaforma informatica del GSE, investimenti agevolabili in beni materiali e immateriali 4.0 (allegati A e B alla L. 232/2016), calcolo del risparmio energetico (inclusa la nuova procedura semplificata introdotta dal comma 9-bis), impianti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, formazione, cumulabilità con altre agevolazioni e principio DNSH. Il documento integra le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (commi 427-429, L. 207/2024), che ha ampliato l'ambito applicativo e semplificato le procedure di accesso al beneficio.
Contesto e quesito
Le FAQ nascono dall'esigenza di fornire chiarimenti operativi alle imprese e ai professionisti coinvolti nell'applicazione del Piano Transizione 5.0, istituito dall'art. 38 del D.L. 19/2024. Il documento si struttura come raccolta di domande e risposte su temi specifici, progressivamente integrata dalla prima pubblicazione (8 ottobre 2024) fino all'ultimo aggiornamento del 10 aprile 2025. Il MIMIT precisa che:
Le richieste per il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0 potranno essere presentate esclusivamente tramite il portale informatico Transizione 5.0 (sezione Misure PNRR), accedendo con SPID all'Area Clienti del GSE.
Il contesto normativo è articolato e richiede coordinamento tra disposizioni del D.L. 19/2024, il DM 24 luglio 2024, la Circolare Operativa del MIMIT del 16 agosto 2024 e le novità della Legge di Bilancio 2025.
Analisi del MIMIT
Ambito soggettivo e oggettivo della misura
Il MIMIT definisce l'obiettivo e il perimetro del Piano. Alla FAQ 1.1:
Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.
In merito alla consistenza della misura (FAQ 1.3), il MIMIT chiarisce che:
La misura consiste in un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
Quanto alla data di avvio del progetto (FAQ 1.5):
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.
Soggetti beneficiari e requisiti di accesso
La FAQ 2.1 precisa il perimetro soggettivo:
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.
Anche le ESCo sono ammesse. Il MIMIT chiarisce alla FAQ 2.15 il loro ruolo:
Le ESCO, attraverso gli investimenti realizzati, permettono di ottenere un'efficienza energetica sui processi dell'azienda cliente, risultando essere i potenziali beneficiari diretti dell'incentivo. La valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici [...] deve essere effettuata sui processi del cliente che utilizza il servizio, poiché è su questi processi che si realizza l'efficientamento energetico.
Procedura di accesso e fasi operative
La procedura prevede fasi sequenziali sulla piattaforma GSE. In merito alla conferma del 20% (FAQ 2.11), il MIMIT chiarisce un punto operativo rilevante:
No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
Sul tema dell'interconnessione (FAQ 2.12), il MIMIT precisa che:
L'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento. Pertanto, è necessario che l'interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall'articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall'attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
In tema di leasing (FAQ 2.16):
Sì, la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di Leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento, indipendentemente dall'entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.
Validità delle perizie Transizione 4.0 ai fini del 5.0
Alla FAQ 2.18, il MIMIT stabilisce un principio di equivalenza documentale:
La verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché dell'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, comprovata, ai fini dell'accesso al credito d'imposta Transizione 4.0, tramite perizia asseverata ovvero attestato di conformità ovvero dichiarazione resa dal legale rappresentante, è valida anche ai fini del credito d'imposta Transizione 5.0.
Beni materiali e immateriali agevolabili
In merito agli impianti tecnici di servizio nel settore terziario (FAQ 3.9), il MIMIT adotta un'interpretazione estensiva:
Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.
E con un esempio concreto:
Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.
Restano invece escluse le Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili (FAQ 3.6):
Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
Procedura semplificata (comma 9-bis)
Questa è una delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Il MIMIT descrive la semplificazione:
La disposizione, inserita dalla legge di bilancio 2025, introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio e consentendo all'impresa di accedere automaticamente alla prima soglia di risparmio energetico e di ritenere soddisfatta la verifica relativa al periodo di sorveglianza.
Quanto ai criteri di applicazione della semplificazione per beni obsoleti (FAQ 4.24):
La procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, consente di determinare i consumi energetici riferibili al bene da sostituire nella situazione ex ante direttamente dai dati di consumo del bene nuovo da inserire nel processo interessato dall'investimento, assumendo che il bene da sostituire consumi il 5% in più del bene nuovo.
Precisazione importante sulla base di ammortamento per i beni in leasing (FAQ 4.25):
La verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere "interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione ex ante di accesso al beneficio" deve essere operata considerando il teorico periodo di ammortamento fiscale del bene, calcolato applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, come se l'impresa beneficiaria avesse acquisito - fin dall'origine - il bene in proprietà (anziché in leasing).
Impianti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili
In materia di autoconsumo a distanza (FAQ 6.7), il MIMIT chiarisce l'ampia portata della norma:
Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva [...] sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza).
L'accumulo è agevolabile solo in abbinamento a nuovi impianti (FAQ 6.6):
Le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono agevolabili solo in presenza di impianti di autoproduzione realizzati ex novo e non preesistenti e fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.
Cumulabilità
In materia di cumulo con altre agevolazioni nazionali ed europee (FAQ 8.6):
Il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d'imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Il MIMIT chiarisce che non si tratta di un aiuto di Stato (FAQ 8.2):
No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
Utilizzo del credito
In merito alle modalità di fruizione (FAQ 5.3):
Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31/12/2025 nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L'eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo
Perimetro della risposta
Il MIMIT delimita l'applicazione della misura con diverse condizioni. In merito alle modifiche al progetto (FAQ 2.10):
Sono consentite modifiche per le quali dovrà essere fornita evidenza nella certificazione ex post. A tal riguardo, si specifica che non è possibile includere nel programma d'investimento modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
Quanto al limite massimo di investimenti (FAQ 2.8):
Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.
In merito al calcolo del risparmio energetico riferito esclusivamente ai beni 4.0 (FAQ 4.8):
Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall'investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell'incentivo.
Riferimenti normativi
- Art. 38, D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. decreto PNRR-quater), conv. con mod. dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 — disciplina del Piano Transizione 5.0
- Art. 38, comma 9-bis, D.L. 19/2024 — procedura semplificata per il calcolo del risparmio energetico (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025)
- Commi 427-429, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) — modifiche alla disciplina Transizione 5.0
- DM 24 luglio 2024 del MIMIT, di concerto con il MEF (DM "Transizione 5.0") — decreto attuativo
- Art. 3, DM 24 luglio 2024 — soggetti beneficiari
- Art. 4, commi 1 e 4, DM 24 luglio 2024 — completamento del progetto di innovazione
- Art. 5, DM 24 luglio 2024 — esclusioni e condizioni DNSH
- Art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), DM 24 luglio 2024 — veicoli agricoli e forestali
- Art. 5, comma 1, lettera d), DM 24 luglio 2024 — eccezione rifiuti pericolosi/DNSH
- Art. 5, comma 2, DM 24 luglio 2024 — beni gratuitamente devolvibili
- Artt. 6 e 7, DM 24 luglio 2024 — investimenti agevolabili in beni 4.0 e in autoproduzione da FER
- Art. 7, comma 3, DM 24 luglio 2024 — costo massimo ammissibile impianti autoproduzione
- Art. 7, lettera c), DM 24 luglio 2024 — sistemi di elettrificazione del calore
- Art. 10, comma 4, DM 24 luglio 2024 — cumulo agevolazioni
- Art. 11, comma 2, DM 24 luglio 2024 — divieto di cumulo tra 4.0 e 5.0
- Art. 12, comma 4, DM 24 luglio 2024 — comunicazione ordini e acconto 20%
- Art. 15, DM 24 luglio 2024 — certificazioni ex ante ed ex post e requisiti dei certificatori
- Art. 16, DM 24 luglio 2024 — perizia tecnica asseverata
- Art. 17, DM 24 luglio 2024 — certificazione contabile
- Artt. 19 e 20, DM 24 luglio 2024 — vigilanza e controlli
- Allegato 1 al DM "Transizione 5.0" — formula fabbisogno energetico e costi massimi ammissibili
- L. 11 dicembre 2016, n. 232, Allegati A e B — elenchi beni materiali e immateriali 4.0
- L. 28 dicembre 2015, n. 208, Allegato 3 — beni esclusi
- Art. 1, comma 115, L. 232/2016 — centri di competenza ad alta specializzazione
- Art. 109, commi 1 e 2, TUIR (D.P.R. 917/1986) — regole di competenza per l'imputazione temporale degli investimenti
- Art. 164, comma 1, TUIR — veicoli esclusi
- D.M. 31 dicembre 1988 — coefficienti di ammortamento (aliquota minima 6,5%)
- Circolare Operativa MIMIT del 16 agosto 2024 — istruzioni operative per l'accesso al credito d'imposta
- Circolare MiSE n. 177355 del 23 maggio 2018 — eleggibilità beni, impianti generali e di servizio
- Circolare n. 4/E del 2017 — Agenzia delle Entrate/MiSE, chiarimenti su allegato A
- Circolare n. 23/E del 2016 — Agenzia delle Entrate, momento di effettuazione degli investimenti
- Art. 12, D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, conv. con mod. dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11 — registro moduli fotovoltaici
- Art. 1, comma 6, D.L. 9 agosto 2024, n. 116 — integrazioni registro moduli fotovoltaici
- Art. 1, comma 6, D.L. 113/2024 — modifiche all'art. 12 del D.L. 181/2023
- Art. 6, comma 2-bis, D.L. 19 settembre 2023, n. 124, conv. dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 — cumulo con Certificati Bianchi
- Artt. 16 e 16-bis, D.L. 124/2023 — credito d'imposta ZES unica
- Art. 13, D.L. 7 maggio 2024, n. 60, conv. dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 — ZLS
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 30, comma 1, lettera a), n. 2) — autoconsumo a distanza
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — sanzioni interdittive
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — legge fallimentare
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — dichiarazioni sostitutive
- DM 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. Decreto CACER) — comunità energetiche rinnovabili
- Deliberazione ARERA ARG/elt 104/11 — contratti di fornitura energia rinnovabile
- Deliberazione ARERA 103/19/R/eel — zone di mercato della RTN
- TIAD (Testo integrato autoconsumo diffuso) — regolazione autoconsumo diffuso ai sensi del D.Lgs. 199/2021
- Reg. (UE) 2021/694, art. 16 — European Digital Innovation Hubs
- Reg. (UE) 2018/858 — omologazione veicoli a motore
- Reg. (UE) 2016/1628 — Macchine Mobili non Stradali
- Reg. (UE) 167/2013 — omologazione veicoli agricoli e forestali
- Reg. (UE) 2020/852, art. 17 — principio DNSH
- Direttiva (UE) 2015/849, art. 3, punto 6 — titolare effettivo
- Direttiva europea 2014/32/UE — strumenti di misura (MID)
- Direttiva 2006/42/CE — direttiva macchine
- Norme UNI CEI 11339 (EGE) e UNI CEI 11352 (ESCo) — certificazione soggetti abilitati
- Serie ISO 14955, ISO 12759, IEC 61800, IEC 60034, EN 50598 — standard di efficienza energetica macchinari
- Reg. (UE) 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, 2019/2018, 2016/2281 — regolamenti ecodesign
Temi
- credito d'imposta Transizione 5.0
- procedura semplificata comma 9-bis
- risparmio energetico struttura produttiva e processo produttivo
- beni strumentali 4.0 allegati A e B
- interconnessione e perizia asseverata
- autoproduzione energia rinnovabile e autoconsumo a distanza
- cumulabilità agevolazioni (ZES, Certificati Bianchi, Conto Termico, CACER)
- principio DNSH
- certificazione ex ante ed ex post
- leasing e noleggio operativo
- ESCo e contratti EPC
- ammortamento beni obsoleti e sostituzione