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FAQ del 24 febbraio 2025 — MIMIT

24 febbraio 2025 · FAQ · MIMIT

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Sintesi

Il documento contiene le FAQ ufficiali del MIMIT sul Piano Transizione 5.0, aggiornate al 24 febbraio 2025. Sono presenti oltre 60 domande e risposte organizzate in 10 sezioni tematiche: caratteristiche del Piano, procedura di accesso, beni agevolabili (allegati A e B), calcolo del risparmio energetico (inclusa la procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025), determinazione del credito d'imposta, impianti per autoproduzione da fonti rinnovabili, formazione, cumulabilità, controlli e verifiche, e DNSH. Le FAQ incorporano le significative modifiche introdotte dai commi 427-429 della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e rappresentano il riferimento operativo primario per imprese e certificatori che intendono accedere al credito d'imposta Transizione 5.0.

Domande e risposte

Tema: Caratteristiche del Piano Transizione 5.0

1.1 — Obiettivo del Piano

Domanda. Qual è l'obiettivo del Piano Transizione 5.0?

Risposta. Il MIMIT sintetizza l'obiettivo come segue:

Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.

1.2 — Riferimento normativo

Domanda. Qual è il quadro normativo del Piano?

Risposta. Il MIMIT indica il corpus normativo completo, includendo le novità della Legge di Bilancio 2025:

Il Piano è istituito e regolato dall'art. 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR-quater), convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, da ultimo integrato con le previsioni introdotte dai commi 427-429 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) che ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.

1.3 — Contenuto della misura

Domanda. In cosa consiste concretamente il Piano Transizione 5.0?

Risposta. Il MIMIT descrive la misura come credito d'imposta condizionato al raggiungimento di soglie minime di risparmio energetico:

La misura consiste in un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

1.5 — Avvio del progetto

Domanda. Cosa si intende per data di avvio del progetto di innovazione?

Risposta. Il MIMIT chiarisce la definizione e l'esclusione degli ordini pre-2024:

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.

Tema: Procedura per l'accesso all'agevolazione

2.1 — Soggetti beneficiari

Domanda. Chi può accedere all'agevolazione?

Risposta. Il MIMIT specifica i beneficiari e le ESCo, nonché le cause di esclusione:

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa. Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

2.8 — Più progetti di innovazione

Domanda. È possibile presentare comunicazioni per più di un progetto di innovazione?

Risposta. Il MIMIT chiarisce i vincoli per struttura produttiva e il tetto complessivo:

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. [...] Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.

2.12 — Interconnessione e tempi

Domanda. Entro quando deve essere realizzata l'interconnessione dei beni strumentali 4.0?

Risposta. Il MIMIT precisa che l'interconnessione non condiziona il completamento dell'investimento:

L'interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. [...] L'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento. Pertanto, è necessario che l'interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall'articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall'attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

2.13 — Intervento già completato

Domanda. Se l'intervento è già completato, è necessario comunque procedere con la comunicazione ex ante?

Risposta. Il MIMIT conferma la necessità della fase ex ante anche per interventi già conclusi:

In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di "Conferma 20%".

2.17 — Vendita con riserva di dominio

Domanda. Il contratto di vendita con patto di riservato dominio consente di fruire del credito Transizione 5.0?

Risposta. Il MIMIT chiarisce il momento di effettuazione rilevante:

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione, rilevante ai fini della spettanza dell'agevolazione, l'imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

2.18 — Validità perizia 4.0 per 5.0

Domanda. La perizia o attestato già rilasciati per Transizione 4.0 sono validi anche per Transizione 5.0?

Risposta. Il MIMIT conferma la validità incrociata delle attestazioni:

La verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché dell'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, comprovata, ai fini dell'accesso al credito d'imposta Transizione 4.0, tramite perizia asseverata ovvero attestato di conformità ovvero dichiarazione resa dal legale rappresentante, è valida anche ai fini del credito d'imposta Transizione 5.0.

Tema: Beni materiali e immateriali (allegati A e B)

3.1 — Investimenti agevolabili e condizioni

Domanda. Quali investimenti sono agevolabili e con quali condizioni?

Risposta. Il MIMIT descrive i requisiti dei beni 4.0 e l'Energy Dashboarding:

Sono agevolabili con la misura Transizione 5.0 i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, effettuati in: beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato (c.d. "5+2 requisiti" laddove richiesti ovvero il requisito dell'interconnessione).

3.6 — Macchine Mobili non Stradali a combustibili fossili

Domanda. È possibile agevolare le Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili?

Risposta. Il MIMIT esclude nettamente tali veicoli, anche con combustibili alternativi:

Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

3.9 — Impianti tecnici di servizio (settore alberghiero, sanitario, commerciale)

Domanda. Gli impianti tecnici di servizio in attività non produttive (es. albergo) sono ammissibili?

Risposta. Il MIMIT ammette tali impianti a condizioni specifiche:

Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.

E aggiunge un esempio concreto:

Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.

Tema: Calcolo del risparmio energetico

4.4 — Metodo di calcolo della riduzione dei consumi

Domanda. Come si calcola la riduzione dei consumi energetici?

Risposta. Il MIMIT descrive il metodo comparativo annuale:

La riduzione dei consumi energetici è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento. La riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente ai beni strumentali materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B alla legge n.232 del 2016.

4.8 — Risparmio: solo beni 4.0 o anche rinnovabili?

Domanda. Il calcolo del risparmio deve considerare anche l'autoproduzione da fonti rinnovabili?

Risposta. Il MIMIT chiarisce la separazione netta tra risparmio minimo e investimenti aggiuntivi:

Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall'investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell'incentivo.

Tema: Procedura semplificata (comma 9-bis)

4.19 — Sostituzione di beni con caratteristiche analoghe

Domanda. Quali requisiti deve soddisfare il nuovo bene per la procedura semplificata?

Risposta. Il MIMIT, nella FAQ modificata il 24 febbraio 2025, fornisce la definizione e un esempio:

Per "caratteristiche tecnologiche analoghe" si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo. A titolo esemplificativo, rientra nell'applicazione del comma 9-bis dell'articolo 38 del D.L. 19/2024 la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi, o l'adozione di un macchinario con area di lavoro maggiore.

4.21 — Ammortamento per la procedura semplificata

Domanda. A quale tipo di ammortamento occorre fare riferimento per verificare che un bene sia ammortizzato da almeno 24 mesi?

Risposta. Il MIMIT chiarisce il riferimento alla vita utile civilistica:

Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui al comma 9-bis, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere "interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio" deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile.

Tema: Determinazione del credito d'imposta

5.1 — Ammontare del credito

Domanda. A quanto ammonta il credito d'imposta?

Risposta. Il MIMIT fornisce le aliquote per scaglione di investimento e fascia di risparmio. Per investimenti fino a 10 milioni di euro le aliquote sono: 35% (risparmio 3-6% struttura / 5-10% processo), 40% (risparmio 6-10% / 10-15%), 45% (risparmio oltre 10% / oltre 15%). Per la quota da 10 a 50 milioni: 5%, 10% e 15% rispettivamente.

5.4 — Risparmio inferiore in fase di completamento

Domanda. È possibile dichiarare un risparmio inferiore a quello della prenotazione?

Risposta. Il MIMIT prevede la ricalcolazione e la possibilità di ricadere su Transizione 4.0:

Sì, il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato). [...] Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell'impresa accedere alla Misura "Transizione 4.0".

Tema: Autoproduzione da fonti rinnovabili

6.1 — Impianti fotovoltaici

Domanda. Gli impianti fotovoltaici rientrano tra gli investimenti agevolabili?

Risposta. Il MIMIT specifica i requisiti di iscrizione al registro e le maggiorazioni per moduli ad alta efficienza:

Per gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181 [...] È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere a), b) e c), comma 1, art. 12, del DL 181/2023, ossia: i. 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento; ii. 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; iii. 150% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

6.7 — Autoconsumo a distanza

Domanda. Gli impianti FER possono essere ubicati in un sito diverso dalla struttura produttiva?

Risposta. Il MIMIT ammette l'autoconsumo a distanza con vincoli specifici:

Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva [...] sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza). Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell'impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell'energia e cliente finale (stesso codice fiscale - C.F.).

Tema: Cumulabilità

8.2 — Aiuto di Stato

Domanda. L'incentivo Transizione 5.0 si configura come aiuto di Stato?

Risposta. Il MIMIT esclude la natura di aiuto di Stato:

No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.

8.6 — Cumulo con agevolazioni UE

Domanda. È possibile cumulare il credito d'imposta con agevolazioni finanziate dall'Unione europea?

Risposta. Il MIMIT, recependo la Legge di Bilancio 2025, chiarisce:

L'articolo 1, comma 427, lettera h) della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha previsto che "il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione". [...] A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d'imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.

Tema: DNSH

10.1 — Rifiuti speciali pericolosi e schema condizionale DNSH

Domanda. Come si applica l'eccezione relativa alle attività che generano rifiuti speciali pericolosi?

Risposta. Il MIMIT fornisce uno schema di flusso condizionale articolato in 4 punti di verifica:

Ai fini dell'applicabilità dell'eccezione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, le condizioni di cui ai punti elenco 1 e 2 si riferiscono al progetto di innovazione, mentre i punti elenco 3 e 4 sono riferibili al sito industriale in cui il progetto viene realizzato.

Il documento originale contiene ulteriori FAQ non riportate integralmente in questa scheda (tra cui: FAQ 1.4 sulla dotazione finanziaria di 6,3 miliardi, FAQ 1.6 sul completamento del progetto, FAQ 2.3-2.7 sulla documentazione e certificazioni, FAQ 2.9-2.11 su DNSH e acconti, FAQ 3.2-3.5 su beni specifici, FAQ 4.1-4.3 sulle definizioni di struttura e processo, FAQ 4.5-4.7 e 4.9-4.17 sui dettagli del calcolo, FAQ 6.2-6.6 e 6.9-6.10 sugli impianti FER, FAQ 7.1 sulla formazione, FAQ 8.3-8.4 e 8.7 sulla cumulabilità, FAQ 9.1-9.3 su controlli e verifiche, FAQ 10.2 sulla logistica).

Riferimenti normativi

  • Art. 38, Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR-quater), convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56
  • Commi 427-429 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) — comma 9-bis dell'art. 38
  • Decreto 24 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il MEF (DM "Transizione 5.0")
  • Circolare operativa MIMIT del 16 agosto 2024
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Allegati A e B)
  • Art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (D.P.R. 917/1986)
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267
  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
  • Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, art. 12 (convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11)
  • Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 116, art. 1, comma 6
  • Decreto-Legge 113/2024, art. 1, comma 6
  • Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124, art. 6, comma 2-bis (convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 162)
  • Regolamento (UE) 2016/1628 (Macchine Mobili non Stradali)
  • Regolamento (UE) 167/2013 (veicoli agricoli e forestali)
  • Regolamento (UE) 2018/858 (veicoli a motore)
  • Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine)
  • Direttiva europea 2014/32/UE (Measuring Instruments Directive)
  • Regolamento (UE) n. 852/2020, art. 17 (DNSH)
  • Circolare MiSE n. 177355 del 23 maggio 2018
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 2016 e n. 4/E del 2017
  • Norme UNI CEI 11339 (EGE) e UNI CEI 11352 (ESCo)
  • Serie ISO 14955, ISO 12759, IEC 61800, IEC 60034, EN 50598
  • Deliberazione ARERA 103/19/R/eel e Delibera ARERA ARG/elt 104/11
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Allegato 3
  • D.M. 31 dicembre 1988 (coefficienti di ammortamento)
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 478 e 479
  • Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, art. 13 (ZLS), convertito dalla L. 4 luglio 2024, n. 95
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