Sintesi
Le FAQ Transizione 5.0, pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con il supporto del GSE e aggiornate al 24 febbraio 2025, costituiscono il principale strumento di chiarimento operativo per l'accesso al credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0. Il documento affronta in modo sistematico i profili più rilevanti della misura — dai requisiti soggettivi e oggettivi alla procedura di prenotazione e completamento, dal calcolo del risparmio energetico alla cumulabilità con altre agevolazioni — recependo le significative modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (commi 427-429 della legge n. 207/2024), tra cui la nuova procedura semplificata di cui al comma 9-bis dell'art. 38. Le FAQ si rivolgono alle imprese beneficiarie, ai certificatori (EGE, ESCo, professionisti abilitati), ai consulenti fiscali e agli operatori coinvolti nella filiera dell'agevolazione, fornendo indicazioni operative su aspetti spesso controversi come l'interconnessione, il noleggio, i veicoli agricoli, gli impianti di autoproduzione e il principio DNSH.
Contesto e quesito
Il documento nasce dall'esigenza di fornire chiarimenti interpretativi e operativi sul Piano Transizione 5.0, istituito dall'art. 38 del D.L. 19/2024 e attuato dal DM 24 luglio 2024. Le FAQ rispondono a quesiti ricorrenti delle imprese e degli operatori, organizzati in dieci macro-aree tematiche. Non si tratta di un singolo quesito, ma di una raccolta organica di domande-risposta che il MIMIT e il GSE pubblicano e aggiornano progressivamente (con integrazioni datate 8 ottobre 2024, 2 novembre 2024 e 21 febbraio 2025), recependo da ultimo le novità della Legge di Bilancio 2025.
Analisi del MIMIT
Ambito di applicazione e requisiti del Piano
Il MIMIT definisce con precisione l'oggetto dell'agevolazione e il suo perimetro temporale:
La misura consiste in un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
Con riferimento alla data di avvio, il MIMIT chiarisce un aspetto critico di natura antielusiva:
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.
Soggetti beneficiari e cause di esclusione
Il perimetro soggettivo è ampio, con esclusioni tassative:
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.
Tra i beneficiari rientrano anche le ESCo, con una precisazione rilevante sulla struttura dell'incentivo:
beneficiario dell'incentivo: la ESCO, che realizza l'investimento e implementa il miglioramento energetico; oggetto della valutazione di efficientamento: i processi dell'azienda cliente, sui quali la ESCO interviene per ridurre i consumi energetici.
Procedura di accesso: fasi e tempistiche
Il MIMIT articola la procedura in sei fasi distinte. Con riguardo alla conferma del 20%, viene chiarito un punto operativo di grande rilievo pratico:
No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
In caso di leasing, la FAQ 2.16 introduce un'importante semplificazione:
Sì, la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di Leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento, indipendentemente dall'entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.
Interconnessione e tempistica
La FAQ 2.12 affronta uno dei temi più delicati, distinguendo tra completamento dell'investimento e interconnessione:
L'interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. [...] L'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento. Pertanto, è necessario che l'interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall'articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall'attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
Modifiche al programma di investimento
Il MIMIT è particolarmente restrittivo sulle modifiche sostanziali:
non è possibile includere nel programma d'investimento modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
Validità delle attestazioni 4.0 ai fini del 5.0
Un chiarimento di grande utilità pratica per le imprese che migrano da una misura all'altra:
La verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché dell'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, comprovata, ai fini dell'accesso al credito d'imposta Transizione 4.0, tramite perizia asseverata ovvero attestato di conformità ovvero dichiarazione resa dal legale rappresentante, è valida anche ai fini del credito d'imposta Transizione 5.0.
Vendita con riserva di proprietà
La FAQ 2.17 chiarisce il trattamento ai fini della competenza:
le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Beni materiali: esclusioni e casi particolari
Con riferimento agli impianti di illuminazione, il MIMIT conferma la linea restrittiva consolidata:
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23 maggio 2018, ai paragrafi 5 e 6, ha escluso l'eleggibilità degli impianti generali al servizio dell'edificio, e, in particolare, degli impianti di illuminazione, salvo il caso in cui essi stessi si configurino come impianti di produzione in senso proprio.
Importante apertura, invece, per gli impianti tecnici di servizio nel settore dei servizi:
Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.
Con un esempio concreto:
Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.
Macchine mobili non stradali e veicoli agricoli
Il MIMIT detta regole rigide legate al principio DNSH:
Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
Per i veicoli agricoli e forestali è prevista un'eccezione condizionata:
L'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile; L'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo; La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.
Calcolo del risparmio energetico
Il MIMIT precisa che il calcolo della riduzione dei consumi è limitato ai soli beni 4.0:
Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall'investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell'incentivo.
Con riguardo alla strumentazione di misura, il MIMIT opera un'importante distinzione operativa:
i dati generati dalla struttura produttiva attraverso la strumentazione di bordo macchina (non certificata), gestiti e conservati attraverso i sistemi informativi aziendali di produzione (quale il MES) sono validi ai fini della determinazione delle baseline di riferimento e rendicontazione.
Procedura semplificata (comma 9-bis)
Introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, la procedura semplificata per investimenti sostitutivi rappresenta una novità di rilievo:
si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio.
Sul concetto di "caratteristiche tecnologiche analoghe" ai fini della sostituzione:
Per "caratteristiche tecnologiche analoghe" si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.
Sulla verifica dell'ammortamento:
la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere "interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio" deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile.
Noleggio a lungo termine
La FAQ 4.15 affronta il caso della società di locazione operativa:
il noleggiante (cioè, la società di locazione operativa) è il soggetto che ha diritto all'agevolazione fiscale e che deve dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti dal piano Transizione 5.0. L'obbligo può essere soddisfatto internamente o esternamente alla società di noleggio. [...] È necessario, tuttavia, che i due casi siano mutuamente esclusivi: una volta scelta l'opzione di verifica (interna o esterna), questa deve essere applicata in modo coerente.
Impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili
Per gli impianti fotovoltaici il MIMIT conferma il vincolo del registro di cui all'art. 12 del D.L. 181/2023 e le maggiorazioni di base di calcolo:
130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento; 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; 150% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.
Sull'autoconsumo a distanza, è ammessa la localizzazione in siti diversi dalla struttura produttiva:
Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell'impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell'energia e cliente finale (stesso codice fiscale - C.F.). Inoltre, l'impianto può essere direttamente interconnesso alla struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri [...] oppure l'impresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente [...] a condizione che i siti di autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato.
Sui sistemi di accumulo si pone un vincolo netto:
le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono agevolabili solo in presenza di impianti di autoproduzione realizzati ex novo e non preesistenti e fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.
Cumulabilità
La Legge di Bilancio 2025 ha ampliato le possibilità di cumulo:
il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
Il MIMIT fornisce un esempio applicativo chiarificatore:
A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d'imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.
Sulla natura dell'incentivo:
No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
Terzietà del certificatore
Sulla compatibilità tra pregressi incarichi professionali e ruolo di certificatore:
Questo non significa che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il Certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell'impresa richiedente le certificazioni.
DNSH
Il MIMIT chiarisce lo schema di flusso condizionale per le attività con rifiuti pericolosi, articolando le verifiche su progetto e su sito industriale. Con riferimento alla logistica:
si precisa che, sulla base della prassi sinora emanata in materia di credito d'imposta beni strumentali 4.0, non possono essere ricompresi all'interno dell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, e, in particolare, al punto elenco 11 dei beni del primo gruppo del citato allegato, i veicoli a motore rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del parlamento europeo e del consiglio.
Perimetro della risposta
Le FAQ delimitano espressamente l'ambito della misura sotto diversi profili:
gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.
le variazioni non possono interessare la tipologia dei beni rientranti nel progetto di innovazione di cui agli articoli 6 e 7 del DM "Transizione 5.0" indicati con la comunicazione ex ante.
Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31/12/2025 nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L'eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Con riferimento al completamento del progetto:
il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025 [...] l'impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento.
Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell'impresa accedere alla Misura "Transizione 4.0". In tal caso l'impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per la Misura "Piano Transizione 5.0" e trasmettere l'apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0.
Riferimenti normativi
- Art. 38, D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR-quater) — istituzione e disciplina del Piano Transizione 5.0
- L. 29 aprile 2024, n. 56 — conversione con modificazioni del D.L. 19/2024
- Commi 427-429, art. 1, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) — modifiche ampliative al Piano Transizione 5.0, incluso comma 9-bis
- DM 24 luglio 2024, MIMIT di concerto con MEF (DM "Transizione 5.0") — decreto attuativo
- Circolare operativa MIMIT del 16 agosto 2024 — chiarimenti tecnici e istruzioni operative
- L. 11 dicembre 2016, n. 232 — allegati A e B (beni materiali e immateriali 4.0)
- Art. 109, commi 1 e 2, TUIR — regole generali di competenza per l'effettuazione degli investimenti
- Art. 164, comma 1, TUIR — esclusione veicoli
- D.M. 31 dicembre 1988 — aliquote di ammortamento (esclusione beni < 6,5%)
- L. 28 dicembre 2015, n. 208, Allegato 3 — beni esclusi
- Art. 1, comma 115, L. 232/2016 — centri di competenza ad alta specializzazione
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — legge fallimentare
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — responsabilità amministrativa degli enti
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — dichiarazioni sostitutive
- Art. 12, D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 — registro moduli fotovoltaici e requisiti
- L. 2 febbraio 2024, n. 11 — conversione D.L. 181/2023
- Art. 1, comma 6, D.L. 9 agosto 2024, n. 116 — modifiche art. 12 D.L. 181/2023
- Art. 1, comma 6, D.L. 10 agosto 2024, n. 113 — modifiche art. 12 D.L. 181/2023
- Art. 6, comma 2-bis, D.L. 19 settembre 2023, n. 124 — cumulo con certificati bianchi
- L. 13 novembre 2023, n. 162 — conversione D.L. 124/2023
- Artt. 16 e 16-bis, D.L. 19 settembre 2023, n. 124 — credito d'imposta ZES unica
- Art. 13, D.L. 7 maggio 2024, n. 60 — Zona Logistica Semplificata (ZLS)
- L. 4 luglio 2024, n. 95 — conversione D.L. 60/2024
- Art. 1, commi 478 e 479, L. 30 dicembre 2021, n. 234 — Fondo per il sostegno alla transizione industriale
- Circolare n. 23/E del 2016 — Agenzia delle Entrate (chiarimenti Piano 4.0)
- Circolare n. 4/E del 2017 — Agenzia delle Entrate e MiSE (chiarimenti Piano 4.0)
- Circolare MiSE n. 177355 del 23 maggio 2018 — beni strumentali, impianti generali e impianti di produzione
- Regolamento (UE) 2016/1628 — Macchine Mobili non Stradali (emissioni)
- Regolamento (UE) 167/2013 — omologazione veicoli agricoli e forestali
- Direttiva 2006/42/CE — direttiva macchine
- Regolamento (UE) 2018/858 — omologazione veicoli a motore
- Direttiva (UE) 2014/32/UE — strumenti di misura (Measuring Instruments Directive)
- Art. 17, Regolamento (UE) n. 852/2020 — principio DNSH
- Direttiva (UE) 2015/849 — normativa antiriciclaggio (titolare effettivo)
- Reg. (CE) 68/2001 — formazione e fondi interprofessionali
- Reg. (UE) 2021/694, art. 16 — European Digital Innovation Hubs
- Decisione della Commissione europea C/2021/7911 — Seal of Excellence
- Norma UNI CEI 11339 — certificazione EGE
- Norma UNI CEI 11352 — certificazione ESCo
- Norma UNI EN ISO 9001, settore EA 37 — certificazione qualità formazione
- Norme ISO 14955, ISO 12759, IEC 61800, IEC 60034, EN 50598 — standard efficienza energetica macchinari
- Regolamenti UE 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, 2019/2018, 2016/2281 — ecodesign e componenti
- Deliberazione ARERA ARG/elt 104/11 — contratti di fornitura energia rinnovabile
- Deliberazione ARERA 103/19/R/eel — zone di mercato elettrico
- Allegato A.24 al Codice di rete italiano — struttura zone della rete rilevante
Temi
- credito d'imposta Transizione 5.0
- riduzione consumi energetici
- procedura semplificata comma 9-bis
- interconnessione beni strumentali
- allegati A e B legge 232/2016
- autoproduzione energia rinnovabile e autoconsumo a distanza
- cumulabilità agevolazioni e ZES unica
- DNSH e macchine mobili non stradali