Sintesi
Il documento contiene le FAQ ufficiali del MIMIT sul Piano Transizione 5.0, aggiornate al 21 febbraio 2025, organizzate in 10 sezioni tematiche per un totale di oltre 60 domande e risposte. I temi principali riguardano le caratteristiche del Piano, la procedura di accesso al credito d'imposta tramite il portale GSE, i beni agevolabili degli allegati A e B alla Legge 232/2016, il calcolo del risparmio energetico (inclusa la nuova procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025), gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità con altre agevolazioni, i controlli e il principio DNSH. Il documento ha elevata rilevanza operativa in quanto costituisce la guida interpretativa ufficiale per imprese e certificatori che intendano accedere al credito d'imposta Transizione 5.0, finanziato con risorse PNRR NextGenerationEU per complessivi 6,3 miliardi di euro nel biennio 2024-2025.
Domande e risposte
Tema: Caratteristiche del Piano Transizione 5.0
1.1 — Obiettivo del Piano Transizione 5.0
Domanda. Qual è l'obiettivo del Piano Transizione 5.0?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.
1.2 — Riferimento normativo del Piano
Domanda. Qual è il quadro normativo di riferimento del Piano Transizione 5.0?
Risposta. Il MIMIT individua le fonti normative e attuative:
Il Piano è istituito e regolato dall'art. 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR-quater), convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, da ultimo integrato con le previsioni introdotte dai commi 427-429 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) che ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.
1.3 — Contenuto dell'agevolazione
Domanda. In cosa consiste concretamente il Piano Transizione 5.0?
Risposta. Il MIMIT definisce il perimetro agevolativo:
La misura consiste in un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
1.5 — Data di avvio del progetto
Domanda. Cosa si intende per data di avvio del progetto di innovazione?
Risposta. Il MIMIT precisa il criterio temporale rilevante:
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.
Tema: Procedura per l'accesso all'agevolazione
2.1 — Soggetti beneficiari
Domanda. Chi può accedere all'agevolazione Transizione 5.0?
Risposta. Il MIMIT indica i soggetti ammessi e le esclusioni:
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.
Sono esplicitamente escluse le imprese in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo senza continuità aziendale, le destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 e le imprese inadempienti su sicurezza sul lavoro e contributi previdenziali.
2.8 — Più progetti di innovazione
Domanda. È possibile presentare comunicazioni per più di un progetto d'innovazione?
Risposta. Il MIMIT chiarisce il limite per struttura produttiva e il tetto annuale:
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione allo stesso struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste in stato "bozza"/"inviata", è invece possibile inviare un'ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.
Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.
2.10 — Modifiche al programma di investimento
Domanda. È possibile modificare il programma di investimento rispetto alla certificazione ex ante?
Risposta. Il MIMIT distingue tra modifiche consentite e modifiche sostanziali vietate:
Sono consentite modifiche per le quali dovrà essere fornita evidenza nella certificazione ex post. A tal riguardo, si specifica che non è possibile includere nel programma d'investimento modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; [...] variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
2.11 — Acconto del 20%
Domanda. L'acconto del 20% per la conferma dell'avvio deve essere versato per ogni singolo bene?
Risposta. Il MIMIT semplifica l'adempimento:
No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
2.12 — Termine per l'interconnessione
Domanda. Entro quando deve essere realizzata l'interconnessione dei beni strumentali 4.0?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che l'interconnessione non incide sulla data di completamento:
L'interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. [...] L'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento. Pertanto, è necessario che l'interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall'articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall'attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
2.15 — ESCO come beneficiarie
Domanda. Le Energy Service Company rientrano tra i beneficiari dell'incentivo?
Risposta. Il MIMIT conferma l'ammissibilità delle ESCO precisando il meccanismo:
Sì, tra i soggetti beneficiari dell'incentivo Transizione 5.0, previsti dall'art. 3 del Decreto 24 luglio 2024, rientrano anche le ESCO (Energy Service Company). [...] beneficiario dell'incentivo: la ESCO, che realizza l'investimento e implementa il miglioramento energetico; oggetto della valutazione di efficientamento: i processi dell'azienda cliente, sui quali la ESCO interviene per ridurre i consumi energetici.
2.17 — Vendita con riserva di proprietà
Domanda. Il contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni permette di usufruire del credito d'imposta?
Risposta. Il MIMIT conferma l'applicabilità delle regole generali di competenza:
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione, rilevante ai fini della spettanza dell'agevolazione, l'imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
2.18 — Validità attestazioni 4.0 per 5.0
Domanda. Se l'impresa possiede già perizia/attestato di conformità rilasciati per Transizione 4.0, serve una nuova attestazione per accedere a Transizione 5.0?
Risposta. Il MIMIT sancisce la portabilità delle attestazioni:
La verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché dell'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, comprovata, ai fini dell'accesso al credito d'imposta Transizione 4.0, tramite perizia asseverata ovvero attestato di conformità ovvero dichiarazione resa dal legale rappresentante, è valida anche ai fini del credito d'imposta Transizione 5.0.
Tema: Beni materiali e immateriali (Allegati A e B)
3.1 — Investimenti agevolabili e condizioni
Domanda. Quali investimenti sono agevolabili nell'ambito di Transizione 5.0 e quali condizioni devono possedere?
Risposta. Il MIMIT specifica i requisiti dei beni materiali 4.0:
beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato (c.d. "5+2 requisiti" laddove richiesti ovvero il requisito dell'interconnessione)
3.5 — Bene 4.0 che utilizza vapore da centrale a gas
Domanda. È agevolabile un bene 4.0 che utilizza vapore prodotto da una centrale termica preesistente alimentata a gas?
Risposta. Il MIMIT distingue tra uso diretto e indiretto dei combustibili fossili:
Non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attività direttamente connesse all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle. Nel caso di vettori energetici validi, quale il vapore nell'esempio proposto, non rileva il fatto che tale vettore sia prodotto con tecnologie non facenti parte del progetto di innovazione impieganti combustibile fossile (si tratta infatti di un uso indiretto, non rientrante delle esclusioni). Il bene è pertanto agevolabile.
3.6 — Macchine Mobili non Stradali a combustibili fossili
Domanda. È possibile agevolare con Transizione 5.0 le Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili?
Risposta. Il MIMIT esclude questa categoria:
Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
3.9 — Impianti tecnici di servizio (es. alberghi)
Domanda. Gli impianti tecnici di servizio, normalmente esclusi per il 4.0, possono essere ammessi a Transizione 5.0 per attività di servizi (es. albergo)?
Risposta. Il MIMIT apre all'ammissibilità per le attività di servizio con condizioni precise:
Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.
Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.
Tema: Calcolo del risparmio energetico
4.4 — Metodo di calcolo della riduzione dei consumi
Domanda. Come si calcola la riduzione dei consumi energetici?
Risposta. Il MIMIT descrive il confronto tra consumi ex ante ed ex post:
La riduzione dei consumi energetici è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento [...]. La riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente ai beni strumentali materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B alla legge n.232 del 2016.
4.8 — Risparmio minimo: solo beni 4.0, non FER
Domanda. La riduzione dei consumi deve includere anche l'investimento in autoproduzione?
Risposta. Il MIMIT chiarisce un punto fondamentale:
Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall'investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell'incentivo.
4.19 — Procedura semplificata: caratteristiche tecnologiche analoghe (comma 9-bis)
Domanda. Quali requisiti deve avere il nuovo bene per la procedura semplificata di sostituzione?
Risposta. Il MIMIT definisce il concetto di "caratteristiche tecnologiche analoghe" introdotto dalla Legge di Bilancio 2025:
Per "caratteristiche tecnologiche analoghe" si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.
Si specifica che per l'accesso al beneficio il bene obsoleto non dovrà essere rottamato.
4.21 — Ammortamento ai fini della procedura semplificata
Domanda. A quale tipo di ammortamento occorre fare riferimento per verificare che un bene sia interamente ammortizzato da almeno 24 mesi?
Risposta. Il MIMIT precisa:
Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui al comma 9-bis, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere "interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio" deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile.
Tema: Determinazione del credito d'imposta
5.1 — Aliquote del credito d'imposta
Domanda. A quanto ammonta il credito d'imposta?
Risposta. Il MIMIT indica le aliquote per fasce di investimento e percentuali di risparmio energetico. Per investimenti fino a 10 milioni di euro: 35% (risparmio struttura 3-6% / processo 5-10%), 40% (struttura 6-10% / processo 10-15%), 45% (struttura oltre 10% / processo oltre 15%). Per investimenti da 10 a 50 milioni di euro: 5%, 10%, 15% rispettivamente.
5.3 — Utilizzo del credito in compensazione
Domanda. Come si utilizza il credito maturato?
Risposta. Il MIMIT precisa le modalità e i tempi di utilizzo:
Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31/12/2025 nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L'eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo
5.4 — Risparmio energetico ex post inferiore all'ex ante
Domanda. In fase di completamento è possibile indicare un risparmio energetico inferiore a quello preventivato?
Risposta. Il MIMIT prevede flessibilità ma con limiti minimi, e segnala la possibilità di ripiego su Transizione 4.0:
Sì, il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato).
Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell'impresa accedere alla Misura "Transizione 4.0".
Tema: Impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili
6.1 — Impianti fotovoltaici agevolabili
Domanda. Tra gli investimenti per l'autoproduzione rientrano anche gli impianti fotovoltaici?
Risposta. Il MIMIT subordina l'ammissibilità all'iscrizione nel registro e prevede maggiorazioni per i moduli ad alta efficienza:
Per gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181 [...] che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12
Le maggiorazioni sono: 130% per moduli con efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%; 140% per moduli con celle con efficienza almeno pari al 23,5%; 150% per moduli con celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24%.
6.6 — Accumulo per impianto FV preesistente
Domanda. È agevolabile un impianto di stoccaggio abbinato a un fotovoltaico preesistente?
Risposta. Il MIMIT esclude questa possibilità:
No. Come definito all'art. 7 del DM "Transizione 5.0" e precisato a pag. 44 della Circolare Operativa, le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono agevolabili solo in presenza di impianti di autoproduzione realizzati ex novo e non preesistenti e fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.
6.7 — Autoconsumo a distanza
Domanda. Gli impianti di autoproduzione possono essere posizionati in un sito diverso dalla struttura produttiva?
Risposta. Il MIMIT ammette l'autoconsumo a distanza a specifiche condizioni:
Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva [...] sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza). Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell'impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell'energia e cliente finale (stesso codice fiscale - C.F.).
Tema: Cumulabilità
8.2 — Aiuto di Stato
Domanda. L'incentivo Transizione 5.0 è un aiuto di Stato?
Risposta. Il MIMIT esclude questa qualificazione:
No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
8.6 — Cumulo con agevolazioni UE
Domanda. È possibile cumulare il credito d'imposta con altre agevolazioni finanziate dall'UE?
Risposta. Il MIMIT, recependo la novità della Legge di Bilancio 2025, chiarisce:
il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione
A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d'imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.
Tema: Controlli e DNSH
9.2 — Terzietà e indipendenza del certificatore
Domanda. Un professionista che ha svolto attività pregresse per l'impresa può rilasciare le certificazioni ex ante/ex post?
Risposta. Il MIMIT adotta un approccio pragmatico:
Questo non significa che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il Certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell'impresa richiedente le certificazioni.
10.1 — Eccezione DNSH per rifiuti pericolosi
Domanda. Come si applica l'eccezione relativa alle attività che generano rifiuti speciali pericolosi?
Risposta. Il MIMIT fornisce uno schema di flusso condizionale articolato su progetto e sito industriale:
- il progetto genera un incremento di rifiuti pericolosi? Se la risposta è "NO", il progetto è ammissibile. Se la risposta è "SI", allora si passa alla verifica condizionale del punto 2; 2) i rifiuti pericolosi generati dal progetto sono destinati a R1-R12 o D1-D12? Se la risposta è "SI", il progetto è ammissibile. Se la risposta è "NO", il progetto di innovazione non è ammissibile.
Per la verifica sul sito industriale, se il sito produce più del 50% di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento e ha superato per più di due anni la soglia PRTR, il progetto è escluso.
Riferimenti normativi
- Art. 38, Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR-quater), convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56
- Commi 427-429, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)
- Decreto 24 luglio 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (DM "Transizione 5.0")
- Circolare operativa MIMIT del 16 agosto 2024
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Allegati A e B)
- Art. 109, commi 1 e 2, TUIR
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa)
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
- Art. 164, comma 1, TUIR (esclusione veicoli)
- D.M. 31 dicembre 1988 (coefficienti ammortamento)
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Allegato 3
- Circolare MiSE n. 177355 del 23 maggio 2018
- Circolare n. 4/E del 2017 (Agenzia delle Entrate / MiSE)
- Circolare n. 23/E del 2016 (Agenzia delle Entrate)
- Art. 12, Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11
- Art. 1, comma 6, Decreto-Legge n. 116 del 9 agosto 2024
- Art. 1, comma 6, Decreto-Legge 113/2024
- Regolamento UE 2016/1628 (Macchine Mobili non Stradali)
- Regolamento UE 167/2013 (veicoli agricoli e forestali)
- Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine)
- Regolamento UE 2018/858 (omologazione veicoli a motore)
- Art. 6, comma 2-bis, Decreto-Legge n. 124 del 19 settembre 2023, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 162
- Artt. 16 e 16-bis, Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 (ZES unica)
- Art. 13, Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 (ZLS)
- Direttiva UE 2014/32/UE (Measuring Instruments Directive)
- Regolamento UE n. 852/2020, art. 17 (principio DNSH)
- Direttiva UE 2015/849, art. 3, punto 6 (normativa antiriciclaggio)
- Delibera ARERA ARG/elt 104/11
- Deliberazione ARERA 103/19/R/eel
- Norme UNI CEI 11339 (EGE) e UNI CEI 11352 (ESCo)
- Serie ISO 14955, ISO 12759, IEC 61800, IEC 60034, EN 50598