Sintesi
Le FAQ Transizione 5.0, pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con il supporto del GSE e aggiornate al 21 febbraio 2025, costituiscono il principale strumento di chiarimento operativo per l'accesso al credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0. Il documento, articolato in dieci sezioni tematiche, copre l'intero ciclo dell'agevolazione: dai requisiti soggettivi e oggettivi alla procedura telematica di prenotazione e completamento, dal calcolo del risparmio energetico alla determinazione del credito, dagli impianti di autoproduzione rinnovabile alla cumulabilità con altre misure. L'aggiornamento del 21 febbraio 2025 recepisce le significative modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (commi 427-429, L. 207/2024), che ha ampliato l'ambito applicativo e introdotto la procedura semplificata di cui al comma 9-bis dell'art. 38. La dotazione finanziaria complessiva per il biennio 2024-2025 ammonta a 6,3 miliardi di euro.
Contesto e quesito
Il documento nasce dall'esigenza di fornire chiarimenti tecnici e operativi alle imprese che intendono accedere al credito d'imposta Transizione 5.0, istituito dall'art. 38 del D.L. 19/2024. Le FAQ rispondono a quesiti concreti formulati da imprese e operatori su molteplici aspetti della disciplina, dalla corretta individuazione dei beni agevolabili ai criteri di calcolo del risparmio energetico, dalla procedura di accesso alle regole di cumulo. Il MIMIT, nella FAQ 1.2, ricostruisce il quadro normativo precisando che:
Il Piano è istituito e regolato dall'art. 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR-quater), convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, da ultimo integrato con le previsioni introdotte dai commi 427-429 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) che ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.
Le FAQ sono presentate in formato domanda-risposta e pubblicate progressivamente (8 ottobre 2024, 2 novembre 2024, 21 febbraio 2025), con alcune FAQ modificate o rimosse nei successivi aggiornamenti.
Analisi del MIMIT
Natura dell'agevolazione e ambito temporale
Il MIMIT chiarisce che la misura riguarda progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e da completarsi entro il 31 dicembre 2025. La FAQ 1.3 definisce il contenuto dell'agevolazione:
La misura consiste in un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
Per quanto riguarda la data di avvio, la FAQ 1.5 precisa:
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.
Soggetti beneficiari e cause di esclusione
La platea dei beneficiari è definita in modo ampio dalla FAQ 2.1:
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.
Il MIMIT conferma inoltre l'estensione del beneficio alle ESCo (FAQ 2.15):
Sì, tra i soggetti beneficiari dell'incentivo Transizione 5.0, previsti dall'art. 3 del Decreto 24 luglio 2024, rientrano anche le ESCO (Energy Service Company). [...] beneficiario dell'incentivo: la ESCO, che realizza l'investimento e implementa il miglioramento energetico; oggetto della valutazione di efficientamento: i processi dell'azienda cliente, sui quali la ESCO interviene per ridurre i consumi energetici.
Procedura di accesso: le fasi operative
La procedura si articola in fasi sequenziali sul portale TR5 del GSE. In merito all'obbligo di acconto del 20%, la FAQ 2.11 offre un chiarimento di grande rilevanza pratica:
No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
Sul leasing, la FAQ 2.16 conferma che:
Sì, la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di Leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento, indipendentemente dall'entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.
Interconnessione dei beni strumentali
La FAQ 2.12 chiarisce un punto cruciale sulla tempistica dell'interconnessione:
L'interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. [...] L'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento. Pertanto, è necessario che l'interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall'articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall'attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
Validità delle attestazioni 4.0 per il 5.0
Di particolare interesse pratico è la FAQ 2.18, che consente il riutilizzo delle attestazioni già rilasciate:
La verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché dell'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, comprovata, ai fini dell'accesso al credito d'imposta Transizione 4.0, tramite perizia asseverata ovvero attestato di conformità ovvero dichiarazione resa dal legale rappresentante, è valida anche ai fini del credito d'imposta Transizione 5.0.
Beni agevolabili: inclusioni ed esclusioni specifiche
Con riferimento agli impianti di illuminazione, la FAQ 3.3 richiama la prassi consolidata:
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23 maggio 2018, ai paragrafi 5 e 6, ha escluso l'eleggibilità degli impianti generali al servizio dell'edificio, e, in particolare, degli impianti di illuminazione, salvo il caso in cui essi stessi si configurino come impianti di produzione in senso proprio.
La FAQ 3.9 apre tuttavia un varco per i settori dei servizi, chiarendo che:
Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all'incentivo Transizione 5.0 [...]. Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.
Per le macchine mobili non stradali a combustibile fossile, la FAQ 3.6 è netta:
Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
Calcolo del risparmio energetico
Il MIMIT definisce i concetti chiave nelle FAQ 4.1 e 4.2. In particolare, per struttura produttiva:
un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso [...] purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
Per le imprese di nuova costituzione, la FAQ 4.6 prevede lo scenario controfattuale:
Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante: 1. la determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6 del DM "Transizione 5.0", almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione.
Procedura semplificata (comma 9-bis)
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un importante snellimento procedurale. Il MIMIT precisa nella sezione 4.1:
La disposizione, inserita dalla legge di bilancio 2025, introduce un importante elemento di snellimento procedurale: pur mantenendo l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio.
Per la condizione di ammortamento, la FAQ 4.21 specifica:
la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere "interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio" deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile.
Impianti fotovoltaici e autoproduzione
La FAQ 6.1 dettaglia i requisiti specifici per gli impianti fotovoltaici e le maggiorazioni previste:
Per gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181 [...]. È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza [...] i. 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento; ii. 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; iii. 150% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.
Sull'autoconsumo a distanza, la FAQ 6.7 chiarisce:
Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva [...] sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza). Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell'impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell'energia e cliente finale (stesso codice fiscale - C.F.).
Cumulabilità
Il MIMIT conferma che la misura non costituisce aiuto di Stato (FAQ 8.2):
No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
Sulla cumulabilità con fondi UE, la FAQ 8.6 recepisce la novità della Legge di Bilancio 2025:
"il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione". Conformemente a quanto disposto dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.
Con riferimento ai Certificati Bianchi, la FAQ 8.3 precisa la riduzione al 50%:
in relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica [...] gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento.
Perimetro della risposta
Le FAQ delimitano il proprio campo di applicazione con riferimento ai presupposti normativi e alle condizioni operative. Il MIMIT ribadisce le soglie minime inderogabili di risparmio energetico:
una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
In merito alle modifiche consentite al progetto di innovazione, la FAQ 2.10 circoscrive chiaramente il perimetro:
non è possibile includere nel programma d'investimento modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva). In tal caso, è necessario che l'Impresa Beneficiaria rinunci alla domanda di agevolazione e presenti eventualmente una nuova richiesta.
Il limite massimo di investimento è fissato dalla FAQ 2.8:
gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.
Sulla scadenza per la comunicazione di completamento:
a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l'impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento.
Riferimenti normativi
- Art. 38, D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR-quater) — istituzione e disciplina del Piano Transizione 5.0
- L. 29 aprile 2024, n. 56 — conversione con modificazioni del D.L. 19/2024
- Commi 427-429, art. 1, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) — modifiche al Piano Transizione 5.0, incluso comma 9-bis
- D.M. 24 luglio 2024 del MiMIT, di concerto con MEF (DM "Transizione 5.0") — decreto attuativo
- Circolare operativa MIMIT del 16 agosto 2024 — chiarimenti tecnici per la corretta applicazione
- L. 11 dicembre 2016, n. 232, Allegati A e B — elenchi beni materiali e immateriali agevolabili
- Art. 109, commi 1 e 2, TUIR — regole generali di competenza per l'imputazione degli investimenti
- Art. 164, comma 1, TUIR — esclusione veicoli
- D.M. 31 dicembre 1988 — coefficienti di ammortamento (soglia minima 6,5%)
- L. 28 dicembre 2015, n. 208, Allegato 3 — beni esclusi
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — legge fallimentare
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — responsabilità amministrativa degli enti (sanzioni interdittive)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, art. 12 — registro e requisiti moduli fotovoltaici
- L. 2 febbraio 2024, n. 11 — conversione D.L. 181/2023
- D.L. 9 agosto 2024, n. 116, art. 1, comma 6 — modifica registro fotovoltaico
- D.L. 10 agosto 2024, n. 113, art. 1, comma 6 — modifica art. 12 D.L. 181/2023
- D.L. 19 settembre 2023, n. 124, art. 6, comma 2-bis — cumulo con Certificati Bianchi
- L. 13 novembre 2023, n. 162 — conversione D.L. 124/2023
- D.L. 19 settembre 2023, n. 124, artt. 16 e 16-bis — credito d'imposta ZES unica
- D.L. 7 maggio 2024, n. 60, art. 13 — Zona logistica semplificata (ZLS)
- L. 4 luglio 2024, n. 95 — conversione D.L. 60/2024
- L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 478-479 — Fondo per il sostegno alla transizione industriale
- Circolare n. 23/E del 2016 — Agenzia delle Entrate (chiarimenti Piano 4.0)
- Circolare n. 4/E del 2017 — Agenzia delle Entrate e MiSE (beni strumentali 4.0)
- Circolare MiSE n. 177355 del 23 maggio 2018 — chiarimenti su impianti e beni 4.0
- Reg. (UE) 2016/1628 — macchine mobili non stradali
- Reg. (UE) 167/2013 — omologazione veicoli agricoli e forestali
- Direttiva 2006/42/CE — direttiva macchine
- Direttiva (UE) 2014/32/UE — strumenti di misura (Measuring Instruments Directive)
- Reg. (UE) 2018/858 — omologazione veicoli a motore
- Reg. (UE) n. 852/2020 (Tassonomia), art. 17 — principio DNSH
- Direttiva (UE) 2015/849, art. 3, punto 6 — normativa antiriciclaggio (titolare effettivo)
- Reg. (CE) 68/2001 — fondi interprofessionali per la formazione
- Reg. (UE) 2021/694, art. 16 — European Digital Innovation Hubs
- L. 232/2016, art. 1, comma 115 — centri di competenza ad alta specializzazione
- Delibera ARERA ARG/elt 104/11 — contratti di fornitura energia rinnovabile
- Deliberazione ARERA 103/19/R/eel — zone di mercato della RTN
- Norme UNI CEI 11339 — certificazione EGE
- Norme UNI CEI 11352 — certificazione ESCo
- Norme ISO 14955, ISO 12759, serie IEC 61800, IEC 60034, EN 50598 — standard efficienza energetica macchinari
- Regolamenti UE 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, 2019/2018, 2016/2281 — regolamenti ecodesign componenti
Temi
- credito d'imposta Transizione 5.0
- risparmio energetico struttura produttiva e processo interessato
- procedura semplificata comma 9-bis investimenti sostitutivi
- allegato A e allegato B beni strumentali 4.0
- interconnessione beni strumentali
- autoproduzione energia rinnovabile autoconsumo fotovoltaico
- cumulabilità agevolazioni ZES Certificati Bianchi fondi UE
- DNSH principio non arrecare danno significativo