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FAQ del 2 novembre 2024 — MIMIT

2 novembre 2024 · FAQ · MIMIT

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Sintesi

Il documento raccoglie le FAQ ufficiali del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) relative al Piano Transizione 5.0, aggiornate al 2 novembre 2024. Contiene complessivamente oltre 50 domande e risposte organizzate in 10 sezioni tematiche: caratteristiche del Piano, procedura di accesso, beni agevolabili (allegati A e B), calcolo del risparmio energetico, determinazione del credito d'imposta, impianti per autoproduzione da fonti rinnovabili, formazione, cumulabilità, controlli e verifiche, e DNSH. Documento di rilevanza operativa al momento della pubblicazione (novembre 2024); successivamente aggiornato dalle FAQ MIMIT del 2025 (21/2/2025, 24/2/2025, 10/4/2025) e superato dalla scadenza del Piano Transizione 5.0 al 31/12/2025. Oggi ha rilevanza prevalentemente storico-interpretativa per imprese e professionisti coinvolti nella pianificazione e gestione dei progetti di innovazione 5.0, in quanto fornisce chiarimenti interpretativi diretti del MIMIT su aspetti critici della normativa, dalla procedura telematica tramite il portale GSE fino ai requisiti tecnici dei beni e al rispetto del principio DNSH.

Domande e risposte

Tema: Caratteristiche del Piano Transizione 5.0

1.1 — Obiettivo del Piano Transizione 5.0

Domanda. Qual è l'obiettivo del Piano Transizione 5.0?

Risposta. Il MIMIT chiarisce che:

Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.

1.2 — Riferimento normativo

Domanda. Qual è il riferimento normativo del Piano?

Risposta. Il MIMIT precisa che:

Il Piano è istituito e regolato dall'art. 38 del Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR quater) convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.

E aggiunge che:

Le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 sono contenute nel decreto attuativo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2024 (DM "Transizione 5.0"). Inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare operativa relativa al Piano Transizione 5.0 sul proprio sito istituzionale il 16.08.2024 per fornire chiarimenti tecnici per la corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.

1.3 — Contenuto del Piano

Domanda. In cosa consiste concretamente il Piano Transizione 5.0?

Risposta. Il MIMIT descrive la misura come:

La misura consiste in un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

1.5 — Data di avvio del progetto

Domanda. Cosa si intende per data di avvio del progetto di innovazione?

Risposta. Il MIMIT chiarisce che:

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.

1.6 — Completamento del progetto

Domanda. Quando il progetto si intende completato?

Risposta. Il MIMIT specifica che:

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone: a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati; b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni; c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione [...], alla data di sostenimento dell'esame finale.


Tema: Procedura per l'accesso all'agevolazione

2.1 — Soggetti beneficiari

Domanda. Chi può accedere all'agevolazione?

Risposta. Il MIMIT chiarisce che:

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.

2.8 — Più progetti di innovazione

Domanda. È possibile presentare comunicazioni per più di un progetto d'innovazione?

Risposta. Il MIMIT precisa che:

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione allo stesso struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste in stato "bozza"/"inviata", è invece possibile inviare un'ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.

E aggiunge il limite:

Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.

2.11 — Acconto del 20% per la conferma

Domanda. Per la comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini, è necessario un pagamento di acconto almeno pari al 20% per ogni singolo bene?

Risposta. Il MIMIT chiarisce che:

No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.

2.12 — Termine per l'interconnessione

Domanda. Entro quando è possibile effettuare l'interconnessione dei beni strumentali 4.0?

Risposta. Il MIMIT precisa che:

L'interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. [...] L'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento. Pertanto, è necessario che l'interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall'articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall'attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante.

2.13 — Intervento già completato

Domanda. Se l'intervento è già completato, è necessario comunque procedere con la comunicazione ex ante?

Risposta. Il MIMIT conferma che:

In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di "Conferma 20%".

2.15 — ESCO come beneficiarie

Domanda. Le ESCO (Energy Service Company) rientrano tra i beneficiari dell'incentivo Transizione 5.0?

Risposta. Il MIMIT conferma che:

Sì, tra i soggetti beneficiari dell'incentivo Transizione 5.0, previsti dall'art. 3 del DECRETO 24 luglio 2024, rientrano anche le ESCO (Energy Service Company). [...] La valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro per la concessione dell'incentivo, deve essere effettuata sui processi del cliente che utilizza il servizio, poiché è su questi processi che si realizza l'efficientamento energetico.

2.16 — Leasing e acconto del 20%

Domanda. In caso di contratto di leasing, è sufficiente la stipula e l'emissione della fattura del maxi-canone anticipato, anche inferiore al 20%, come conferma dell'avvio dell'investimento?

Risposta. Il MIMIT chiarisce che:

Sì, la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla Società di Leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento, indipendentemente dall'entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.


Tema: Beni materiali e immateriali (allegati A e B)

3.1 — Investimenti agevolabili e condizioni

Domanda. Quali sono gli investimenti agevolabili e quali condizioni devono possedere?

Risposta. Il MIMIT, nella risposta, dettaglia i requisiti per i beni materiali:

beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato (c.d. "5+2 requisiti" laddove richiesti ovvero il requisito dell'interconnessione)

E per i beni immateriali include la novità dell'Energy Dashboarding:

beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ("Energy Dashboarding").

3.3 — Impianti di illuminazione

Domanda. Gli impianti di illuminazione e i relativi sistemi di gestione sono compresi tra i beni degli allegati A e B?

Risposta. Il MIMIT chiarisce che:

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23.05.2018, ai paragrafi 5 e 6, ha escluso l'eleggibilità degli impianti generali al servizio dell'edificio, e, in particolare, degli impianti di illuminazione, salvo il caso in cui essi stessi si configurino come impianti di produzione in senso proprio

E aggiunge, riguardo ai sistemi di gestione, che non possono essere ricompresi negli allegati A e B:

Come precisato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate n.4/E del 2017, infatti, nell'ambito della voce in questione rientrano solo "quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo" e dunque non possono ivi includersi le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali e non di impianti produttivi in senso stretto.

3.5 — Bene 4.0 che utilizza vapore da centrale a gas

Domanda. È agevolabile un bene 4.0 che utilizzi vapore prodotto da una centrale termica preesistente alimentata a gas?

Risposta. Il MIMIT chiarisce che:

Non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attività direttamente connesse all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle. Nel caso di vettori energetici validi, quale il vapore nell'esempio proposto, non rileva il fatto che tale vettore sia prodotto con tecnologie non facenti parte del progetto di innovazione impieganti combustibile fossile (si tratta infatti di un uso indiretto, non rientrante delle esclusioni). Il bene è pertanto agevolabile.

3.6 — Macchine Mobili non Stradali a combustibili fossili

Domanda. È possibile agevolare con Transizione 5.0 le Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili?

Risposta. Il MIMIT esclude tali beni (FAQ modificata il 2 novembre 2024):

Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.

3.7 — Veicoli agricoli e forestali

Domanda. È possibile agevolare con Transizione 5.0 i veicoli agricoli e forestali?

Risposta. Il MIMIT ammette tali veicoli a condizioni specifiche:

I veicoli agricoli e forestali [...] devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 [...], anche le seguenti condizioni:

  • L'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
  • L'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;
  • La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.

3.8 — Alienazione del bene sostituito

Domanda. In caso di investimento sostitutivo in un bene 4.0, è necessario alienare il bene sostituito?

Risposta. Il MIMIT chiarisce che:

Nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito.

3.9 — Impianti tecnici di servizio (es. alberghi)

Domanda. Gli impianti tecnici di servizio, normalmente esclusi per il 4.0, sono ammissibili nel caso di attività non produttive come gli alberghi?

Risposta. Il MIMIT apre all'ammissibilità:

Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.

E offre un esempio concreto:

Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.


Tema: Calcolo del risparmio energetico

4.1 — Definizione di struttura produttiva

Domanda. Cosa si intende per struttura produttiva?

Risposta. Il MIMIT definisce:

per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso [...] purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

4.4 — Metodo di calcolo della riduzione dei consumi

Domanda. Come si calcola la riduzione dei consumi energetici?

Risposta. Il MIMIT precisa che:

La riduzione dei consumi energetici è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento [...]. La riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente ai beni strumentali materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B alla legge n.232 del 2016.

4.7 — Scelta tra struttura produttiva e processo

Domanda. Il calcolo della riduzione può riguardare indistintamente la struttura produttiva o il processo interessato?

Risposta. Il MIMIT chiarisce un vincolo importante:

È facoltà delle imprese individuare il parametro di riferimento per il calcolo della riduzione dei consumi energetici - struttura produttiva o processo interessato dall'investimento - salvo qualora il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo: in tal caso la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi della struttura produttiva.

4.8 — Esclusione degli impianti FER dal calcolo del risparmio

Domanda. La riduzione dei consumi deve considerare anche l'eventuale investimento finalizzato all'autoproduzione?

Risposta. Il MIMIT specifica:

Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall'investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell'incentivo.

4.10 — Strumentazione di misura e conformità MID

Domanda. I dati acquisiti dalle macchine tramite sistemi MES o altri sistemi informativi sono validi per la determinazione del risparmio energetico?

Risposta. Il MIMIT distingue due situazioni:

  • i dati generati dalla struttura produttiva attraverso la strumentazione di bordo macchina (non certificata), gestiti e conservati attraverso i sistemi informativi aziendali di produzione (quale il MES) sono validi ai fini della determinazione delle baseline di riferimento e rendicontazione.
  • nell'ambito delle misure puntuali effettuate ai fini delle certificazioni ex ante ed ex post, è valida la strumentazione di misura di adeguata classe di precisione, corredata da certificato di taratura in corso di validità, che garantisce l'accuratezza e l'affidabilità delle misurazioni.

Tema: Determinazione dell'importo del credito d'imposta

5.1 — Ammontare del credito d'imposta

Domanda. A quanto ammonta il credito d'imposta?

Risposta. Il MIMIT indica che l'ammontare varia in relazione alla quota d'investimento e alla percentuale di riduzione dei consumi, con aliquote dal 5% al 45%. Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro: 35% (risparmio struttura 3-6% / processo 5-10%), 40% (struttura 6-10% / processo 10-15%), 45% (struttura oltre 10% / processo oltre 15%). Per investimenti da 2,5 a 10 milioni: 15%, 20%, 25%. Per investimenti da 10 a 50 milioni: 5%, 10%, 15%.

5.3 — Utilizzo del credito maturato

Domanda. Come si utilizza il credito maturato?

Risposta. Il MIMIT precisa che:

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31/12/2025 nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE.

E aggiunge:

L'eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

5.4 — Risparmio energetico inferiore in fase di completamento

Domanda. In fase di completamento, è possibile indicare un risparmio inferiore a quello comunicato in prenotazione?

Risposta. Il MIMIT chiarisce che:

Sì, il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato).

E prevede una via d'uscita:

Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell'impresa accedere alla Misura "Transizione 4.0".


Tema: Impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

6.1 — Impianti fotovoltaici e requisiti

Domanda. Tra gli investimenti per l'autoproduzione rientrano gli impianti fotovoltaici?

Risposta. Il MIMIT chiarisce i requisiti e le maggiorazioni:

Per gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181 [...] Nelle more della formazione del registro del predetto articolo 12, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del menzionato articolo 12.

Le maggiorazioni previste sono:

i. 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; ii. 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

6.6 — Accumulo su impianto FV preesistente

Domanda. È agevolabile l'investimento in un impianto per lo stoccaggio dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico preesistente?

Risposta. Il MIMIT esclude tale possibilità (FAQ modificata il 2 novembre 2024):

No. Come definito all'art. 7 del DM "Transizione 5.0" e precisato a pag. 44 della Circolare Operativa, le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono agevolabili solo in presenza di impianti di autoproduzione realizzati ex novo e non preesistenti e fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.

6.7 — Autoconsumo a distanza

Domanda. Gli impianti di autoproduzione possono essere posizionati in un sito diverso dalla struttura produttiva?

Risposta. Il MIMIT conferma che:

Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva [...], sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza).

E specifica le condizioni:

Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell'impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell'energia e cliente finale (stesso codice fiscale - C.F.). [...] l'impresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente [...] a condizione che i siti di autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato.


Tema: Cumulabilità

8.1 — Cumulabilità con altre agevolazioni

Domanda. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni?

Risposta. Il MIMIT chiarisce la regola generale e le esclusioni:

il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

E specifica le non cumulabilità:

il DM Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d'imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti:

  • il credito d'imposta Transizione 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
  • il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all'art. 16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall'art. 13 del DL 60/2024.

8.5 — Cumulabilità con risorse UE

Domanda. È possibile cumulare il credito d'imposta con agevolazioni finanziate con risorse dell'Unione europea?

Risposta. Il MIMIT esclude tale possibilità:

il DM "Transizione 5.0", in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea.


Tema: DNSH

10.1 — Eccezione per rifiuti speciali pericolosi

Domanda. Come si applica l'eccezione relativa alle attività con elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi?

Risposta. Il MIMIT distingue due casi:

  • Per i siti industriali non soggetti alla normativa "Pollutant Release and Transfer Registers" (PRTR), è richiesto il soddisfacimento delle prime tre condizioni di cui alla lettera d) sopra richiamata;
  • Per i siti industriali soggetti alla normativa "Pollutant Release and Transfer Registers" (PRTR), è richiesto il soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni di cui alla lettera d) sopra richiamata.

10.2 — Logistica e ottimizzazione delle rotte

Domanda. Sono ammissibili i progetti di innovazione riguardanti software per l'ottimizzazione dei percorsi della flotta aziendale nel settore logistica?

Risposta. Il MIMIT conferma l'ammissibilità:

Si conferma l'ammissibilità al beneficio dei progetti di innovazione riguardanti l'implementazione di software e soluzioni digitali per la gestione dei flussi logistici, la tracciabilità delle merci e l'ottimizzazione dei percorsi, trattandosi di investimenti che introducono innovazioni digitali nei processi aziendali secondo il paradigma 4.0

Ma precisa un'esclusione importante relativa ai beni materiali:

non possono essere ricompresi all'interno dell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, e, in particolare, al punto elenco 11 dei beni del primo gruppo del citato allegato, i veicoli a motore rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/858

Riferimenti normativi

  • Art. 38, Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR quater), convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56
  • Decreto attuativo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2024 (DM "Transizione 5.0")
  • Circolare operativa MIMIT del 16 agosto 2024
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (allegati A e B)
  • Art. 109, commi 1 e 2, TUIR
  • Art. 164, comma 1, TUIR
  • D.M. 31 dicembre 1988 (coefficienti di ammortamento)
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Allegato 3
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 1051 ss. e comma 1053
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa)
  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
  • Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, art. 12, convertito dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11
  • Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 116, art. 1, comma 6
  • Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 113, art. 1, comma 6
  • Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124, art. 6, comma 2-bis e art. 16
  • Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, art. 13
  • Circolare MiSE n. 177355 del 23 maggio 2018
  • Circolare MiSE e Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2017
  • Regolamento UE 2016/1628 (Macchine Mobili non Stradali)
  • Regolamento UE 167/2013 (veicoli agricoli e forestali)
  • Regolamento UE 2018/858 (veicoli a motore)
  • Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine)
  • Direttiva europea 2014/32/UE (Measuring Instruments Directive)
  • Regolamento (UE) n. 852/2020, art. 17 (principio DNSH)
  • Deliberazione ARERA ARG/elt 104/11
  • Deliberazione ARERA 103/19/R/eel
  • Norma UNI CEI 11339 (EGE)
  • Norma UNI CEI 11352 (ESCo)
  • Norma UNI EN ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001
  • Guida CEI 82-25
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