Sintesi
Il documento raccoglie le FAQ ufficiali pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dal GSE in materia di Piano Transizione 5.0, aggiornate al 2 novembre 2024. Le FAQ coprono l'intero ciclo di vita dell'agevolazione: dai requisiti soggettivi e oggettivi alla procedura di accesso tramite piattaforma informatica, dal calcolo del risparmio energetico alla determinazione del credito d'imposta, dagli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili alla cumulabilità con altri incentivi, fino ai controlli e al rispetto del principio DNSH. Il documento costituisce la principale fonte interpretativa operativa per le imprese e i professionisti che intendono accedere al credito d'imposta Transizione 5.0, integrando e chiarendo le disposizioni del decreto attuativo del 24 luglio 2024 e della circolare operativa del 16 agosto 2024.
Contesto e quesito
Le FAQ nascono dall'esigenza di fornire chiarimenti operativi alle imprese e ai professionisti coinvolti nell'applicazione del Piano Transizione 5.0, istituito dall'art. 38 del DL 19/2024. Il documento si struttura in forma di domanda-risposta su dieci macro-aree tematiche, con una prima pubblicazione dell'8 ottobre 2024 e un aggiornamento del 2 novembre 2024 che ha introdotto nuove FAQ e modificato alcune risposte preesistenti (in particolare sulle macchine mobili non stradali e sugli impianti di stoccaggio). Le domande riflettono le principali criticità interpretative emerse nella pratica applicativa della misura.
Analisi del MIMIT
Natura e obiettivo della misura
Il MIMIT chiarisce che il Piano Transizione 5.0 è una misura generale a carattere fiscale, non configurabile come aiuto di Stato. In merito all'obiettivo, le FAQ precisano:
Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.
In merito alla qualificazione della misura:
No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
Ambito temporale e definizione di avvio e completamento del progetto
Il MIMIT fornisce una definizione puntuale della data di avvio del progetto di innovazione:
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.
Quanto al completamento, si chiarisce che esso coincide con la data di effettuazione dell'ultimo investimento componente il progetto, declinata secondo la natura dello stesso (beni allegati A/B, impianti FER, formazione).
Procedura di accesso e fase del 20%
La procedura si articola in comunicazione preventiva, conferma del 20%, e comunicazione di completamento. Sul requisito dell'acconto del 20%, il MIMIT chiarisce un aspetto cruciale:
No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
Con riferimento alla possibilità di utilizzare il leasing per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento:
Sì, la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla Società di Leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento, indipendentemente dall'entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.
Interconnessione dei beni strumentali
Sul tema dell'interconnessione, il MIMIT precisa che essa non condiziona la data di completamento dell'investimento ma deve essere realizzata entro i termini per la trasmissione della documentazione:
L'interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. [...] L'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento. Pertanto, è necessario che l'interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall'articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall'attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
Modifiche al programma di investimento
Le FAQ definiscono rigorosamente il perimetro delle modifiche ammissibili, elencando le variazioni considerate "sostanziali" e pertanto non consentite:
non è possibile includere nel programma d'investimento modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
Beni esclusi: macchine mobili non stradali e impianti di illuminazione
La FAQ 3.6, modificata il 2 novembre 2024, stabilisce l'esclusione delle macchine mobili non stradali alimentate a combustibili fossili:
Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
Sugli impianti di illuminazione, il MIMIT richiama la circolare MiSE 177355/2018 e la circolare 4/E del 2017 per escluderli dall'allegato A, salvo casi specifici:
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23.05.2018, ai paragrafi 5 e 6, ha escluso l'eleggibilità degli impianti generali al servizio dell'edificio, e, in particolare, degli impianti di illuminazione, salvo il caso in cui essi stessi si configurino come impianti di produzione in senso proprio
Impianti tecnici di servizio e settori non manifatturieri
Un chiarimento rilevante riguarda l'ammissibilità degli impianti tecnici di servizio in settori quali l'alberghiero e il commerciale:
Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all'incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.
E, a titolo esemplificativo:
risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.
Calcolo del risparmio energetico
Il MIMIT definisce puntualmente la nozione di "struttura produttiva":
per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso [...] purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
Sulla facoltà di scelta del parametro di riferimento:
È facoltà delle imprese individuare il parametro di riferimento per il calcolo della riduzione dei consumi energetici - struttura produttiva o processo interessato dall'investimento - salvo qualora il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo: in tal caso la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi della struttura produttiva.
In merito alla relazione tra risparmio energetico e impianti FER, si chiarisce che:
Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa [...] Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell'incentivo.
Strumenti di misura e dati MES
Un chiarimento operativamente molto rilevante riguarda la validità dei dati provenienti da sistemi informativi aziendali:
i dati generati dalla struttura produttiva attraverso la strumentazione di bordo macchina (non certificata), gestiti e conservati attraverso i sistemi informativi aziendali di produzione (quale il MES) sono validi ai fini della determinazione delle baseline di riferimento e rendicontazione.
Tuttavia, per le misure puntuali ex ante ed ex post:
nell'ambito delle misure puntuali effettuate ai fini delle certificazioni ex ante ed ex post, è valida la strumentazione di misura di adeguata classe di precisione, corredata da certificato di taratura in corso di validità, che garantisce l'accuratezza e l'affidabilità delle misurazioni.
ESCO come beneficiarie e noleggio operativo
Le FAQ ammettono le ESCO tra i beneficiari diretti dell'incentivo, con una precisazione sul perimetro di valutazione:
Le ESCO, attraverso gli investimenti realizzati, permettono di ottenere un'efficienza energetica sui processi dell'azienda cliente, risultando essere i potenziali beneficiari diretti dell'incentivo. La valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici [...] deve essere effettuata sui processi del cliente che utilizza il servizio, poiché è su questi processi che si realizza l'efficientamento energetico.
Per le società di noleggio operativo (locazione operativa), si ammettono due modalità alternative di verifica del risparmio:
la riduzione dei consumi può essere verificata a livello di processo interno del noleggiante [...] in alternativa, la verifica può avvenire a livello del processo dell'utilizzatore finale (cliente) [...] È necessario, tuttavia, che i due casi siano mutuamente esclusivi: una volta scelta l'opzione di verifica (interna o esterna), questa deve essere applicata in modo coerente.
Impianti fotovoltaici e autoproduzione
Le FAQ precisano i requisiti per gli impianti fotovoltaici, includendo la possibilità dell'autoconsumo a distanza:
gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva [...] sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza).
Per l'autoconsumo a distanza, si richiede che i siti siano nella medesima zona di mercato e che vi sia coincidenza tra produttore e cliente finale (stesso codice fiscale).
Sugli impianti di stoccaggio, la FAQ 6.6 (modificata il 2 novembre 2024) stabilisce:
le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono agevolabili solo in presenza di impianti di autoproduzione realizzati ex novo e non preesistenti e fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.
Cumulabilità
Il MIMIT individua con precisione le ipotesi di non cumulabilità:
il DM Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d'imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti: il credito d'imposta Transizione 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020; il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all'art. 16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall'art. 13 del DL 60/2024.
La cumulabilità è altresì esclusa con agevolazioni finanziate con risorse UE (FESR, FSE, JTF, PNRR, FEASR).
I Certificati Bianchi sono invece espressamente cumulabili, con riduzione del 50% dei titoli spettanti.
Terzietà del certificatore
Sul rapporto tra terzietà e attività professionali pregresse per la medesima impresa:
Questo non significa che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il Certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell'impresa richiedente le certificazioni.
Perimetro della risposta
Le FAQ delimitano l'ambito applicativo della misura sotto diversi profili. Sul piano soggettivo:
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.
Sul piano temporale:
La misura consiste in un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025
Sul limite di investimento:
gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.
Sulla dotazione finanziaria complessiva:
Complessivamente, per il biennio 2024-2025, sono disponibili 6,3 miliardi di euro.
Sull'esclusione generale legata al DNSH:
Non sono in nessun caso agevolabili nell'ambito del Piano gli interventi che violino il principio di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (DNSH), come specificato dal comma 6 dell'articolo 38 e dal capitolo 4 della circolare operativa
Riferimenti normativi
- Art. 38, Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR quater) — istituzione e disciplina del Piano Transizione 5.0
- Legge 29 aprile 2024, n. 56 — conversione con modificazioni del DL 19/2024
- Decreto interministeriale MiMIT-MEF del 24 luglio 2024 (DM "Transizione 5.0") — decreto attuativo della misura
- Circolare operativa MIMIT del 16 agosto 2024 — istruzioni operative per l'accesso al credito d'imposta
- Allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili
- Art. 1, commi 1051 ss., Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — credito d'imposta Transizione 4.0
- Art. 1, comma 1053, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — esclusioni dall'agevolazione 4.0
- Art. 109, commi 1 e 2, TUIR — regole di competenza per la determinazione del reddito d'impresa
- Art. 164, comma 1, TUIR — veicoli esclusi
- D.M. 31 dicembre 1988 — coefficienti di ammortamento (soglia 6,5%)
- Art. 12, Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181 — registro tecnologie fotovoltaiche e requisiti moduli
- Legge 2 febbraio 2024, n. 11 — conversione con modificazioni del DL 181/2023
- Art. 1, comma 6, Decreto-Legge n. 116 del 9 agosto 2024 — modifica registro fotovoltaico
- Art. 1, comma 6, Decreto-Legge 113/2024 — ulteriore modifica art. 12 DL 181/2023
- Art. 16, Decreto-Legge 124/2023 — bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno
- Art. 6, comma 2-bis, Decreto-Legge n. 124 del 19 settembre 2023 — cumulabilità con Certificati Bianchi
- Legge 162/2023 — conversione del DL 124/2023 (entrata in vigore 17 novembre 2023)
- Art. 13, Decreto-Legge 60/2024 — estensione ZES a ZLS
- Art. 1, comma 115, Legge 232/2016 — centri di competenza ad alta specializzazione
- Art. 1, commi 478 e 479, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 — Fondo per il sostegno alla transizione industriale
- Allegato 3 alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — beni esclusi
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 — legge fallimentare
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
- D.P.R. 445/2000 — dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
- Circolare MiSE n. 177355 del 23 maggio 2018 — chiarimenti su beni allegato A (impianti generali)
- Circolare MiSE e Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2017 — voce 8 secondo gruppo allegato A
- Regolamento UE 2016/1628 — macchine mobili non stradali (emissioni)
- Regolamento UE 167/2013 — omologazione veicoli agricoli e forestali
- Direttiva 2006/42/CE — direttiva macchine
- Regolamento UE 2018/858 — omologazione veicoli a motore
- Direttiva europea 2014/32/UE — Measuring Instruments Directive (MID)
- Art. 17, Regolamento UE 852/2020 — principio DNSH
- Direttiva UE 2015/849, art. 3, punto 6 — normativa antiriciclaggio (titolare effettivo)
- Regolamento CE 68/2001 — fondi interprofessionali
- Regolamento UE 2021/694, art. 16 — European Digital Innovation Hubs
- Norma UNI CEI 11339 — Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)
- Norma UNI CEI 11352 — Energy Service Company (ESCo)
- Norma UNI EN ISO 9001 — sistemi di gestione della qualità
- ISO 45001 — sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
- ISO 14001 — sistema di gestione ambientale
- Guida CEI 82-25 — Factory Inspection Attestation per moduli fotovoltaici
- Deliberazione ARERA ARG/elt 104/11 — contratti di fornitura di energia rinnovabile
- Deliberazione ARERA 103/19/R/eel — zone di mercato della rete rilevante
- Allegato A.24 al Codice di rete italiano — struttura delle zone della rete rilevante
Temi
- Transizione 5.0
- credito d'imposta beni strumentali
- risparmio energetico
- interconnessione
- autoproduzione energia rinnovabile
- DNSH
- cumulabilità agevolazioni
- macchine mobili non stradali
- ESCO e noleggio operativo
- certificazione ex ante / ex post
- impianti fotovoltaici
- scenario controfattuale