Sintesi
Il documento raccoglie le FAQ ufficiali pubblicate dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e dal GSE in data 8 ottobre 2024, relative al Piano Transizione 5.0. Contiene complessivamente 43 domande e risposte, organizzate in 9 sezioni tematiche: caratteristiche del Piano, procedura di accesso, beni agevolabili (allegati A e B), calcolo del risparmio energetico, determinazione del credito d'imposta, impianti per autoproduzione da fonti rinnovabili, formazione, cumulabilità e controlli. Il documento rappresenta uno strumento operativo essenziale per imprese e professionisti, coprendo l'intero ciclo dell'agevolazione — dalla prenotazione del credito alla fase di completamento e verifica — con particolare attenzione ai requisiti DNSH, alle soglie minime di risparmio energetico e alle regole di cumulabilità con altri incentivi nazionali ed europei.
Domande e risposte
Tema: Caratteristiche del Piano Transizione 5.0
1.1 — Obiettivo del Piano Transizione 5.0
Domanda. Qual è l'obiettivo del Piano Transizione 5.0?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.
1.2 — Riferimento normativo
Domanda. Qual è il riferimento normativo del Piano?
Risposta. Il MIMIT indica che:
Il Piano è istituito e regolato dall'art. 38 del Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR quater) convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
Le modalità attuative sono contenute nel DM 24 luglio 2024 ("Transizione 5.0"), e la circolare operativa è stata pubblicata il 16 agosto 2024. Nella risposta si precisa che la circolare contiene:
istruzioni operative per l'accesso al credito d'imposta, in relazione a specifici profili, quali: l'individuazione degli investimenti agevolabili, i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguibile, i requisiti degli impianti finalizzati all'autoproduzione destinata all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, le indicazioni per il rispetto del principio del DNSH, le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni previste nell'ambito della procedura di accesso al credito d'imposta e la relativa documentazione da allegare.
1.3 — Contenuto della misura
Domanda. In cosa consiste concretamente il Piano Transizione 5.0?
Risposta. Il MIMIT descrive la misura come:
un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
1.4 — Dotazione finanziaria
Domanda. Qual è la dotazione finanziaria disponibile?
Risposta. Il MIMIT indica che:
Complessivamente, per il biennio 2024-2025, sono disponibili 6,3 miliardi di euro.
1.5 — Data di avvio del progetto
Domanda. Cosa si intende per data di avvio del progetto di innovazione?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.
1.6 — Completamento del progetto
Domanda. Quando il progetto si intende completato?
Risposta. Il MIMIT specifica tre casi distinti:
a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati; b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni; c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione [...], alla data di sostenimento dell'esame finale.
Tema: Procedura per l'accesso all'agevolazione
2.1 — Soggetti beneficiari
Domanda. Chi può accedere all'agevolazione?
Risposta. Il MIMIT precisa che:
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale, le destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 e quelle non in regola con sicurezza sul lavoro e contributi previdenziali.
2.2 — Procedura di accesso (step)
Domanda. Qual è la procedura per accedere all'agevolazione?
Risposta. La procedura si articola in sei fasi principali. In merito alla fase di prenotazione, il MIMIT precisa che:
è necessario allegare tra l'altro la Certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
Per la conferma del 20%, si specifica che:
entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l'impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per il completamento:
a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l'impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento.
2.3 — Soggetti abilitati alle certificazioni
Domanda. Quali soggetti possono rilasciare le certificazioni ex ante ed ex post?
Risposta. Il MIMIT elenca i soggetti abilitati:
a) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352; c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.
2.8 — Più progetti di innovazione
Domanda. È possibile presentare comunicazioni per più di un progetto d'innovazione?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione allo stesso struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste in stato "bozza"/"inviata", è invece possibile inviare un'ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.
Si ricorda inoltre il limite massimo di costi ammissibili:
gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.
2.10 — Modifiche al programma di investimento
Domanda. È possibile effettuare modifiche al programma di investimento rispetto alla certificazione ex ante?
Risposta. Il MIMIT ammette modifiche non sostanziali, ma precisa che:
non è possibile includere nel programma d'investimento modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste;
- aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi;
- attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;
- variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
2.11 — Acconto del 20%
Domanda. È necessario un acconto del 20% per ogni singolo bene?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
2.12 — Termine per l'interconnessione
Domanda. Entro quando deve essere realizzata l'interconnessione dei beni strumentali 4.0?
Risposta. Il MIMIT precisa che:
L'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento. Pertanto, è necessario che l'interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall'articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall'attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
La documentazione deve essere trasmessa entro e non oltre il 28 febbraio 2026.
2.13 — Intervento già completato
Domanda. Se l'intervento è già completato, è necessario comunque procedere con la comunicazione ex ante?
Risposta. Il MIMIT conferma che:
In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di "Conferma 20%".
Tema: Beni materiali e immateriali (Allegati A e B)
3.1 — Investimenti agevolabili e condizioni
Domanda. Quali sono gli investimenti agevolabili e quali condizioni devono possedere?
Risposta. Il MIMIT indica che sono agevolabili i beni materiali nuovi di allegato A, purché:
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato (c.d. "5+2 requisiti" laddove richiesti ovvero il requisito dell'interconnessione)
Per i beni immateriali di allegato B, sono inclusi anche:
i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ("Energy Dashboarding").
3.3 — Impianti di illuminazione
Domanda. Gli impianti di illuminazione e i relativi sistemi di gestione sono compresi tra i beni degli allegati A e B?
Risposta. Il MIMIT richiama la Circolare MiSE n. 177355/2018 e precisa che i sistemi di controllo dei consumi energetici degli impianti di illuminazione:
non possano considerarsi ricompresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, neanche con riferimento alla voce 8 del secondo gruppo dell'allegato A [...]. Come precisato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate n.4/E del 2017, infatti, nell'ambito della voce in questione rientrano solo "quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo" e dunque non possono ivi includersi le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali e non di impianti produttivi in senso stretto.
3.5 — Bene 4.0 che utilizza vapore da caldaia a gas
Domanda. È agevolabile un bene 4.0 che utilizzi vapore prodotto da una centrale termica preesistente alimentata a gas?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
Non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attività direttamente connesse all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle. Nel caso di vettori energetici validi, quale il vapore nell'esempio proposto, non rileva il fatto che tale vettore sia prodotto con tecnologie non facenti parte del progetto di innovazione impieganti combustibile fossile (si tratta infatti di un uso indiretto, non rientrante delle esclusioni). Il bene è pertanto agevolabile.
3.6 — Macchine mobili non stradali a combustibili fossili
Domanda. Le macchine mobili non stradali alimentate a combustibili fossili sono agevolabili con Transizione 5.0?
Risposta. Il MIMIT esclude tali beni:
Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
3.7 — Veicoli agricoli e forestali
Domanda. I veicoli agricoli e forestali sono agevolabili con Transizione 5.0?
Risposta. Il MIMIT ammette tali beni a condizioni stringenti:
L'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile; L'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo; La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.
In merito alla documentazione:
il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell'impresa alla data del 31.12.2023, che potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione.
Tema: Calcolo del risparmio energetico
4.1 — Definizione di struttura produttiva
Domanda. Cosa si intende per struttura produttiva?
Risposta. Il MIMIT definisce:
per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso [...] purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
4.6 — Imprese di nuova costituzione
Domanda. Come si calcolano i consumi energetici per imprese di nuova costituzione?
Risposta. Il MIMIT prevede un metodo basato sullo scenario controfattuale:
- la determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a ciascun investimento [...], almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento [...];
- la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
4.7 — Struttura produttiva vs processo interessato
Domanda. Il calcolo della riduzione dei consumi può riguardare indistintamente struttura o processo?
Risposta. Il MIMIT specifica una regola importante:
È facoltà delle imprese individuare il parametro di riferimento per il calcolo della riduzione dei consumi energetici - struttura produttiva o processo interessato dall'investimento - salvo qualora il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo: in tal caso la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi della struttura produttiva.
4.8 — Riduzione consumi: solo beni 4.0
Domanda. La riduzione dei consumi deve considerare anche l'investimento in autoproduzione?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall'investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell'incentivo.
4.10 — Strumenti di misura e conformità MID
Domanda. I dati acquisiti da sistemi MES o dalla strumentazione di bordo macchina sono validi per la determinazione del risparmio energetico?
Risposta. Il MIMIT distingue due casistiche:
- i dati generati dalla struttura produttiva attraverso la strumentazione di bordo macchina (non certificata), gestiti e conservati attraverso i sistemi informativi aziendali di produzione (quale il MES) sono validi ai fini della determinazione delle baseline di riferimento e rendicontazione.
- nell'ambito delle misure puntuali effettuate ai fini delle certificazioni ex ante ed ex post, è valida la strumentazione di misura di adeguata classe di precisione, corredata da certificato di taratura in corso di validità, che garantisca l'accuratezza e l'affidabilità delle misurazioni.
Tema: Determinazione dell'importo del credito d'imposta
5.1 — Aliquote del credito d'imposta
Domanda. A quanto ammonta il credito d'imposta?
Risposta. L'ammontare varia in relazione alla quota d'investimento e alla percentuale di riduzione dei consumi. Per la prima fascia di riduzione (struttura 3-6% / processo 5-10%): 35% fino a 2,5 mln €, 15% da 2,5 a 10 mln €, 5% da 10 a 50 mln €. Per la seconda fascia (struttura 6-10% / processo 10-15%): 40%, 20%, 10%. Per la terza fascia (struttura oltre 10% / processo oltre 15%): 45%, 25%, 15%.
5.3 — Utilizzo del credito maturato
Domanda. Come si utilizza il credito d'imposta maturato?
Risposta. Il MIMIT indica che:
Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31/12/2025 nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE.
E per il credito residuo:
L'eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
5.4 — Risparmio energetico inferiore in fase di completamento
Domanda. È possibile indicare in fase di completamento una percentuale di risparmio inferiore a quella della prenotazione?
Risposta. Il MIMIT conferma tale possibilità e aggiunge un'importante opzione di fallback:
Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell'impresa accedere alla Misura "Transizione 4.0". In tal caso l'impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per la Misura "Piano Transizione 5.0" e trasmettere l'apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0.
Tema: Impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
6.1 — Impianti fotovoltaici
Domanda. Tra gli investimenti per l'autoproduzione rientrano anche gli impianti fotovoltaici?
Risposta. Il MIMIT precisa che l'incentivo è limitato ai moduli iscritti al registro ex art. 12 DL 181/2023, con maggiorazioni:
i. 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; ii. 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.
E con il vincolo che:
sia i moduli che le celle devono essere entrambi prodotti negli stati membri dell'Unione Europea.
6.6 — Accumulo su impianto fotovoltaico preesistente
Domanda. È agevolabile un impianto di stoccaggio per un fotovoltaico preesistente?
Risposta. Il MIMIT esclude tale possibilità:
No. Come definito all'art. 7 del DM "Transizione 5.0" e precisato a pag. 44 della Circolare Operativa, le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono agevolabili solo in presenza di impianti di autoproduzione realizzati ex novo e non preesistenti e fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.
6.7 — Autoconsumo a distanza
Domanda. Gli impianti di autoproduzione possono essere posizionati in un sito diverso dalla struttura produttiva?
Risposta. Il MIMIT ammette l'autoconsumo a distanza, precisando che:
il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell'impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell'energia e cliente finale (stesso codice fiscale - C.F.). Inoltre, l'impianto può essere direttamente interconnesso alla struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri [...] oppure l'impresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente [...] a condizione che i siti di autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato.
Tema: Formazione
7.1 — Soggetti erogatori della formazione
Domanda. Quali soggetti possono erogare le attività formative?
Risposta. Il MIMIT specifica che le attività devono essere commissionate a soggetti esterni, tra cui: soggetti accreditati presso la Regione, università pubbliche o private, enti pubblici di ricerca, soggetti accreditati presso fondi interprofessionali, soggetti con certificazione UNI EN ISO 9001 settore EA 37, centri di competenza ad alta specializzazione, European Digital Innovation Hubs e ITS Academy.
Tema: Cumulabilità
8.1 — Cumulabilità con altre agevolazioni
Domanda. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni?
Risposta. Il MIMIT distingue tra cumulabilità e non cumulabilità:
il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
È invece espressamente esclusa la cumulabilità con il credito d'imposta Transizione 4.0 (art. 1, co. 1051 ss., L. 178/2020) e con il bonus ZES unica-Mezzogiorno (art. 16, DL 124/2023).
8.5 — Cumulabilità con fondi UE
Domanda. È possibile cumulare il credito con agevolazioni finanziate con risorse UE?
Risposta. Il MIMIT esclude tale possibilità:
il DM "Transizione 5.0", in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea.
L'esclusione riguarda, tra gli altri, FESR, FSE, JTF, PNRR e FEASR.
Tema: Controlli e verifiche
9.1 — Controlli sulla documentazione
Domanda. Quali controlli vengono svolti?
Risposta. Il MIMIT indica che il Ministero, avvalendosi del GSE, verifica la correttezza formale delle certificazioni e la rispondenza al DM. Inoltre:
Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati. Nel caso in cui, all'esito dei controlli [...] si rilevi l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE [...] ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l'avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
9.2 — Terzietà e indipendenza del certificatore
Domanda. Un professionista che ha svolto attività pregresse per l'impresa è incompatibile con le prerogative di imparzialità?
Risposta. Il MIMIT chiarisce che:
Questo non significa che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il Certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell'impresa richiedente le certificazioni.
Riferimenti normativi
- Art. 38, Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR quater), convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56
- DM 24 luglio 2024 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il MEF (DM "Transizione 5.0")
- Circolare operativa MIMIT del 16 agosto 2024
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Allegati A e B)
- Art. 109, commi 1 e 2, TUIR
- Art. 1, comma 1051 ss., L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Transizione 4.0)
- Art. 1, comma 1053, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (esclusioni)
- Art. 164, comma 1, TUIR (veicoli)
- D.M. 31 dicembre 1988 (aliquote di ammortamento)
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Allegato 3)
- Art. 16, DL 124/2023 (ZES unica-Mezzogiorno)
- Art. 13, DL 60/2024 (ZLS)
- Art. 12, DL 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con L. 2 febbraio 2024, n. 11
- Art. 1, comma 6, DL n. 116 del 9 agosto 2024
- Art. 6, comma 2-bis, DL n. 124 del 19 settembre 2023
- DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive)
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (sanzioni interdittive)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa)
- Regolamento UE 2016/1628 (macchine mobili non stradali)
- Regolamento UE 2013/167 (veicoli agricoli e forestali)
- Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine)
- Direttiva 2014/32/UE (Measuring Instruments Directive)
- Norma UNI CEI 11339 (EGE)
- Norma UNI CEI 11352 (ESCo)
- Circolare MiSE n. 177355 del 23 maggio 2018
- Circolare MiSE/AdE n. 4/E del 2017
- Delibera ARERA ARG/elt 104/11