Sintesi
Il documento è una raccolta di FAQ ufficiali pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dal GSE (Gestore Servizi Energetici), aggiornate all'8 ottobre 2024, relative al Piano Transizione 5.0. Le FAQ coprono l'intero ciclo di vita dell'agevolazione: dai requisiti soggettivi e oggettivi di accesso, alla procedura di prenotazione e completamento, passando per il calcolo del risparmio energetico, la determinazione del credito d'imposta, gli investimenti in autoproduzione da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità con altre misure e i controlli. Il documento costituisce una fonte interpretativa di primaria importanza per imprese e professionisti che intendano accedere al credito d'imposta Transizione 5.0, integrando e chiarendo le disposizioni dell'art. 38 del DL 19/2024 e del DM attuativo del 24 luglio 2024.
Contesto e quesito
Le FAQ nascono dall'esigenza di fornire chiarimenti operativi e tecnici a imprese e professionisti in relazione al Piano Transizione 5.0, misura finanziata con risorse PNRR (NextGenerationEU). Il documento non risponde a un singolo quesito ma raccoglie le domande più frequenti pervenute al MIMIT e al GSE, organizzandole per aree tematiche. Le risposte integrano il quadro normativo composto dal DL 19/2024, dalla Legge di conversione 56/2024, dal DM attuativo del 24 luglio 2024 e dalla Circolare Operativa del 16 agosto 2024.
Il MIMIT precisa il perimetro della Circolare Operativa:
la predetta circolare contiene istruzioni operative per l'accesso al credito d'imposta, in relazione a specifici profili, quali: l'individuazione degli investimenti agevolabili, i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguibile, i requisiti degli impianti finalizzati all'autoproduzione destinata all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, le indicazioni per il rispetto del principio del DNSH, le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni previste nell'ambito della procedura di accesso al credito d'imposta e la relativa documentazione da allegare.
Analisi del MIMIT
Natura e obiettivo dell'agevolazione
Il Piano Transizione 5.0 è configurato come credito d'imposta per progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Il MIMIT ne definisce così il contenuto:
La misura consiste in un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
La dotazione finanziaria complessiva è significativa:
Complessivamente, per il biennio 2024-2025, sono disponibili 6,3 miliardi di euro.
Data di avvio e completamento del progetto
Il MIMIT chiarisce che la data di avvio è il primo impegno giuridicamente vincolante e che investimenti prenotati prima del 2024 sono esclusi:
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025.
Il completamento è definito in modo differenziato a seconda della tipologia di ultimo investimento. Per i beni degli allegati A e B:
alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati
Per gli impianti di autoproduzione:
alla data di fine lavori dei medesimi beni
Per la formazione:
alla data di sostenimento dell'esame finale
Soggetti beneficiari e cause di esclusione
Il MIMIT conferma l'ampio perimetro soggettivo:
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d'impresa.
Procedura di accesso: le sei fasi
La procedura si articola in sei step. In merito alla fase di conferma del 20%, il MIMIT chiarisce un punto di grande rilevanza pratica:
No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l'impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
E aggiunge:
Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l'impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell'impianto di autoproduzione.
Quanto alla comunicazione di completamento, il termine è fissato perentoriamente:
a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l'impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento
Interconnessione dei beni 4.0
Un tema di grande rilevanza pratica è il rapporto tra interconnessione e completamento del progetto:
L'interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. [...] L'interconnessione non condiziona la data di completamento dell'investimento. Pertanto, è necessario che l'interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall'articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall'attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall'autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
La documentazione relativa deve essere trasmessa:
entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite l'apposita Piattaforma informatica.
Interventi già completati
Per le imprese che hanno già concluso l'investimento:
In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di "Conferma 20%".
Modifiche al progetto di innovazione
Il MIMIT adotta un approccio restrittivo sulle modifiche sostanziali:
non è possibile includere nel programma d'investimento modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste;
- aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi;
- attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;
- variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
In tal caso la conseguenza è netta:
è necessario che l'Impresa Beneficiaria rinunci alla domanda di agevolazione e presenti eventualmente una nuova richiesta.
Beni ammissibili e non ammissibili
In tema di impianti di illuminazione, il MIMIT richiama la posizione del MiSE:
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23.05.2018, ai paragrafi 5 e 6, ha escluso l'eleggibilità degli impianti generali al servizio dell'edificio, e, in particolare, degli impianti di illuminazione, salvo il caso in cui essi stessi si configurino come impianti di produzione in senso proprio
Quanto ai sistemi di monitoraggio dell'illuminazione:
tali sistemi, sebbene concorrano in senso ampio al risparmio dell'energia elettrica, non possano considerarsi ricompresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232
Richiamando la circolare congiunta MiSE-AdE:
nell'ambito della voce in questione rientrano solo "quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo" e dunque non possono ivi includersi le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali e non di impianti produttivi in senso stretto.
Macchine Mobili non Stradali e veicoli agricoli
Il MIMIT chiarisce in modo netto l'esclusione delle macchine mobili non stradali a combustibili fossili:
Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all'incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l'uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l'uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
Per i veicoli agricoli e forestali, l'ammissibilità è subordinata a condizioni stringenti:
L'uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile; L'ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo; La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.
Calcolo del risparmio energetico
Il MIMIT definisce con precisione il concetto di struttura produttiva:
per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
In merito alla facoltà di scelta tra struttura e processo:
È facoltà delle imprese individuare il parametro di riferimento per il calcolo della riduzione dei consumi energetici - struttura produttiva o processo interessato dall'investimento - salvo qualora il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo: in tal caso la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi della struttura produttiva.
Il risparmio deve essere riferito esclusivamente ai beni 4.0:
Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa [...] Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell'incentivo.
Strumenti di misura e dati MES
In tema di validità dei dati energetici aziendali:
i dati generati dalla struttura produttiva attraverso la strumentazione di bordo macchina (non certificata), gestiti e conservati attraverso i sistemi informativi aziendali di produzione (quale il MES) sono validi ai fini della determinazione delle baseline di riferimento e rendicontazione.
Per le misure puntuali delle certificazioni ex ante/ex post, invece:
è valida la strumentazione di misura di adeguata classe di precisione, corredata da certificato di taratura in corso di validità, che garantisca l'accuratezza e l'affidabilità delle misurazioni.
Utilizzo del credito d'imposta
Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31/12/2025 nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE.
L'eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Variazione del risparmio energetico in fase di completamento
Il MIMIT prevede una certa flessibilità:
il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato).
Se il risparmio è inferiore anche alle soglie minime:
è comunque facoltà dell'impresa accedere alla Misura "Transizione 4.0". In tal caso l'impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per la Misura "Piano Transizione 5.0" e trasmettere l'apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0
Cumulabilità
Il MIMIT chiarisce il principio generale di cumulabilità e le sue eccezioni:
il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
La non cumulabilità riguarda specificamente:
- il credito d'imposta Transizione 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
- il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all'art. 16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall'art. 13 del DL 60/2024.
La misura non è un aiuto di Stato:
trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
Terzietà del certificatore
Le caratteristiche di terzietà e imparzialità del certificatore si basano su alcuni principi generali quali:
- indipendenza: il Certificatore deve essere completamente indipendente dall'impresa che richiede la certificazione, non avendo alcun interesse diretto o indiretto nei progetti che valuta.
- imparzialità: deve essere garantito che il Certificatore non subisca alcuna pressione o influenza esterna che possa comprometterne il giudizio.
Tuttavia, il MIMIT adotta un approccio pragmatico:
Questo non significa che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il Certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell'impresa richiedente le certificazioni.
Perimetro della risposta
Il documento è circoscritto all'interpretazione della disciplina del Piano Transizione 5.0. Il MIMIT delimita il perimetro oggettivo dell'agevolazione:
La realizzazione degli investimenti di cui sopra e della relativa riduzione minima dei consumi permette di accedere ad ulteriori agevolazioni previste per investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili e per spese di formazione.
Il limite massimo complessivo è così definito:
gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.
Quanto al vincolo DNSH:
L'impegno al rispetto dei requisiti DNSH è una condizione imprescindibile per l'accesso al contributo nella fase di richiesta di prenotazione (fase ex ante) ed è oggetto di verifica puntuale nella fase successiva alla realizzazione degli investimenti (fase ex post).
Per l'esclusione dei combustibili fossili, con una precisazione rilevante sull'uso indiretto:
Non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attività direttamente connesse all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle. Nel caso di vettori energetici validi, quale il vapore nell'esempio proposto, non rileva il fatto che tale vettore sia prodotto con tecnologie non facenti parte del progetto di innovazione impieganti combustibile fossile (si tratta infatti di un uso indiretto, non rientrante delle esclusioni). Il bene è pertanto agevolabile.
Riferimenti normativi
- Art. 38, Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR quater) — istituzione del Piano Transizione 5.0
- Legge 29 aprile 2024, n. 56 — conversione con modificazioni del DL 19/2024
- Decreto attuativo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il MEF, del 24 luglio 2024 (DM "Transizione 5.0") — modalità attuative del Piano
- Circolare Operativa MIMIT del 16 agosto 2024 — chiarimenti tecnici e istruzioni operative
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — Allegati A e B (beni materiali e immateriali 4.0)
- Art. 109, commi 1 e 2, TUIR — regole di effettuazione degli investimenti
- Art. 164, comma 1, TUIR — esclusione veicoli
- D.M. 31 dicembre 1988 — coefficienti di ammortamento (esclusione beni con aliquota < 6,5%)
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — Allegato 3 (beni esclusi)
- Art. 1, comma 1051 ss., Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — credito d'imposta Transizione 4.0
- Art. 1, comma 1053, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — esclusioni dall'agevolazione 4.0
- Art. 1, comma 115, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — centri di competenza ad alta specializzazione
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 — legge fallimentare
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — responsabilità amministrativa degli enti (sanzioni interdittive)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
- Circolare MiSE n. 177355 del 23 maggio 2018 — eleggibilità beni/impianti generali
- Circolare MiSE e Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2017 — voce 8 secondo gruppo Allegato A
- Art. 12, Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181 — registro e requisiti moduli fotovoltaici
- Legge 2 febbraio 2024, n. 11 — conversione del DL 181/2023
- Art. 1, comma 6, Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 116 — modifiche al registro fotovoltaico
- Art. 1, comma 6, Decreto-Legge 113/2024 — ulteriori modifiche all'art. 12 DL 181/2023
- Delibera ARERA ARG/elt 104/11 — contratto di fornitura di energia rinnovabile
- Art. 16, DL 26 ottobre 2023, n. 124 — bonus investimenti ZES unica
- Art. 13, DL 7 maggio 2024, n. 60 — estensione a ZLS
- Art. 6, comma 2-bis, Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 — cumulo con Certificati Bianchi
- Legge 20 novembre 2023, n. 162 — conversione del DL 124/2023 (entrata in vigore 17.11.2023)
- Art. 1, commi 478 e 479, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 — Fondo per il sostegno alla transizione industriale
- Regolamento UE 2016/1628 — macchine mobili non stradali
- Regolamento UE 167/2013 — omologazione veicoli agricoli e forestali
- Direttiva 2006/42/CE — direttiva macchine
- Direttiva UE 2014/32/UE — strumenti di misura (Measuring Instruments Directive)
- Norma UNI CEI 11339 — certificazione EGE
- Norma UNI CEI 11352 — certificazione ESCo
- Norma UNI EN ISO 9001, settore EA 37 — certificazione qualità enti formativi
- Reg. (CE) 68/2001 — fondi interprofessionali
- Reg. (UE) 2021/694, art. 16 — European Digital Innovation Hubs
- Direttiva (UE) 2015/849, art. 3, punto 6 — normativa antiriciclaggio (titolare effettivo)
- Guidance on Recovery and Resilience Plans, Commissione europea, 31 maggio 2024 — non cumulabilità con risorse UE
Temi
- Transizione 5.0
- credito d'imposta beni strumentali 4.0
- risparmio energetico struttura produttiva
- risparmio energetico processo interessato
- autoproduzione energia fonti rinnovabili
- certificazione ex ante ed ex post
- interconnessione beni 4.0
- cumulabilità agevolazioni
- principio DNSH
- moduli fotovoltaici registro art. 12