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DPR n. 917/1986 — Parlamento

22 dicembre 1986 · DPR · Parlamento

Il testo sottostante riproduce il testo vigente alla data di consultazione. Per il testo ufficiale sempre aggiornato e la cronologia completa delle modifiche, consulta Normattiva.

Consulta il testo vigente su Normattiva

Sintesi

L'articolo 84 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) disciplina il riporto delle perdite fiscali per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. La norma stabilisce la regola generale del riporto in misura non superiore all'80% del reddito imponibile dei periodi successivi, prevedendo deroghe a favore delle nuove attività produttive nei primi tre esercizi e una clausola anti-abuso in caso di trasferimento del controllo unito al cambiamento dell'attività. Sono inoltre disciplinate le eccezioni alla limitazione anti-abuso, fondate su un test di vitalità economica, e l'estensione del meccanismo alle eccedenze di interessi passivi e all'ACE. La disposizione è in vigore nel testo da ultimo modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84.

Contesto normativo e finalità

L'articolo è collocato all'interno del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il documento individua la versione vigente e l'ultimo intervento modificativo:

In vigore dal 18/06/2025. Modificato da: D.L. 17/06/2025 n. 84, art. 2.

La finalità complessiva dell'articolo è duplice: da un lato consentire la simmetria temporale nella tassazione dei risultati d'impresa attraverso il riporto in avanti delle perdite; dall'altro, prevenire il commercio delle "bare fiscali" mediante una clausola di limitazione che opera al ricorrere congiunto del cambio di controllo e della modifica dell'attività effettivamente esercitata.

Disposizioni principali

Regola generale di riporto (comma 1)

La perdita di un periodo d'imposta è computabile in diminuzione del reddito dei periodi successivi nel limite dell'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che vi trova capienza. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile per la sola parte eccedente l'utile non tassato negli esercizi precedenti.

Perdite dei primi tre esercizi (comma 2)

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione sono computabili in diminuzione del reddito complessivo dei periodi successivi entro il limite del reddito imponibile, quindi al 100% e senza il tetto dell'80%, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.

Limitazione anti-abuso per cambio di controllo (comma 3)

Il riporto secondo il comma 1 è precluso quando si verificano congiuntamente il trasferimento o l'acquisizione da terzi della maggioranza dei diritti di voto, anche a titolo temporaneo, e la modifica dell'attività principale in fatto esercitata nei periodi di realizzo delle perdite. La modifica rileva in caso di cambiamento di settore o comparto merceologico, o di acquisizione di azienda o ramo.

Eccezioni: test di vitalità economica (commi 3-bis e 3-ter)

Le limitazioni del comma 3 non operano se dal conto economico risulta un ammontare di ricavi e di spese per lavoro subordinato superiore al 40% della media dei due esercizi anteriori. In tal caso il riporto è ammesso fino al valore economico del patrimonio netto, risultante da perizia giurata o da bilancio.

Estensione ad altre eccedenze (comma 3-quater)

La disciplina si applica anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi e dell'eccedenza relativa all'ACE.

Testo dei commi rilevanti

Il comma 1 fissa la regola generale:

La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Lo stesso comma 1 disciplina i soggetti in regime di esenzione dell'utile:

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile non tassato negli esercizi precedenti.

Il comma 2 regola le perdite dei primi tre esercizi:

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile (quindi al 100%, senza il limite dell'80%), a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Il comma 3 introduce la limitazione anti-abuso, applicabile al ricorrere congiunto di due condizioni:

Le disposizioni del comma 1 non si applicano se:

  • le partecipazioni rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto vengono trasferite o acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, E
  • viene modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi di realizzo delle perdite

Sempre il comma 3 specifica quando la modifica dell'attività si considera realizzata:

La modifica dell'attività si intende realizzata in caso di cambiamento di settore o comparto merceologico, o comunque di acquisizione di azienda o ramo.

I commi 3-bis e 3-ter prevedono l'eccezione fondata sul test di vitalità economica:

Le limitazioni del comma 3 non si applicano se dal conto economico risulta un ammontare di ricavi e di spese per lavoro subordinato superiore al 40% della media dei due esercizi anteriori (test di vitalità economica). In tal caso, le perdite sono riportabili fino al valore economico del patrimonio netto (da perizia giurata o da bilancio).

Il comma 3-quater estende l'ambito applicativo:

Le disposizioni si applicano anche al riporto delle eccedenze di interessi passivi (art. 96, comma 5) e dell'eccedenza relativa all'ACE.

Per il testo integrale e vigente dei singoli commi si rinvia a Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917!vig=~art84

Modifiche e proroghe

  • D.L. 17 giugno 2025, n. 84, art. 2 — provvedimento che ha modificato l'articolo 84; il testo è in vigore dal 18/06/2025.
  • L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), art. 1, commi 18-20 — disciplina il computo delle perdite in diminuzione del reddito del periodo d'imposta in corso al 31/12/2025.
  • L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), art. 1, comma 79 — disciplina il computo delle perdite in diminuzione del reddito; i commi 80-81 riguardano la determinazione del reddito e degli acconti.

Riferimenti normativi

  • Art. 84, D.P.R. 917/1986 (TUIR) — riporto delle perdite (norma oggetto della scheda)
  • Art. 84, comma 1, D.P.R. 917/1986 — regola generale del riporto nel limite dell'80% e soggetti in regime di esenzione dell'utile
  • Art. 84, comma 2, D.P.R. 917/1986 — perdite dei primi tre esercizi riportabili entro il limite del reddito imponibile
  • Art. 84, comma 3, D.P.R. 917/1986 — limitazione anti-abuso per cambio di controllo e modifica dell'attività
  • Art. 84, commi 3-bis e 3-ter, D.P.R. 917/1986 — eccezioni alla limitazione (test di vitalità economica)
  • Art. 84, comma 3-quater, D.P.R. 917/1986 — estensione alle eccedenze di interessi passivi e all'ACE
  • Art. 96, comma 5, D.P.R. 917/1986 — eccedenze di interessi passivi richiamate dal comma 3-quater
  • Art. 2, D.L. 17 giugno 2025, n. 84 — modifica dell'articolo 84 (testo vigente dal 18/06/2025)
  • Art. 1, commi 18-20, L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) — computo delle perdite per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2025
  • Art. 1, comma 79, L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) — computo delle perdite in diminuzione del reddito
  • Art. 1, commi 80-81, L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) — determinazione del reddito e degli acconti
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