Sintesi
L'articolo 102 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) disciplina l'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, stabilendo le condizioni di deducibilità delle relative quote ai fini della determinazione del reddito d'impresa. La norma individua il momento di decorrenza dell'ammortamento (entrata in funzione del bene), i coefficienti applicabili, il trattamento dei beni di modico valore, delle spese di manutenzione, della locazione finanziaria e di fattispecie particolari come le aziende in affitto e le apparecchiature di comunicazione elettronica. I destinatari sono i soggetti titolari di reddito d'impresa che deducono il costo dei beni strumentali nel tempo. La disposizione costituisce il quadro generale di riferimento per ogni regime di ammortamento, incluse le maggiorazioni agevolative su beni strumentali. Il testo qui considerato è in vigore dal 1° gennaio 2014.
Contesto normativo e finalità
L'articolo 102 è collocato all'interno del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e rappresenta la disciplina ordinaria della deduzione del costo dei beni materiali strumentali ripartita lungo la loro vita utile. La finalità è correlare la deducibilità fiscale del costo al progressivo deperimento e consumo del bene nei diversi settori produttivi. Il documento sorgente indica la versione vigente e la fonte della modifica più recente:
In vigore dal 01/01/2014. Modificato da: Legge 27/12/2013 n. 147, art. 1.
Il criterio dei coefficienti per categorie omogenee riflette l'obiettivo di rapportare l'ammortamento al normale ciclo economico-tecnico dei beni. Il documento precisa che:
I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
Disposizioni principali
Decorrenza dell'ammortamento (comma 1)
Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
Misura e coefficienti (comma 2)
La deduzione è ammessa nel limite dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 31/12/1988), ridotti alla metà per il primo esercizio.
Eliminazione di beni non completamente ammortizzati (comma 4)
In caso di eliminazione dal complesso produttivo di beni non ancora completamente ammortizzati, il costo residuo è deducibile.
Beni di modico valore (comma 5)
È consentita la deduzione integrale nell'esercizio per i beni il cui costo unitario non supera 516,46 euro.
Spese di manutenzione (comma 6)
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzate sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili, con l'eccedenza ripartita nei cinque esercizi successivi.
Locazione finanziaria — leasing (comma 7)
Disciplina distinta per impresa concedente (ammortamento finanziario) e impresa utilizzatrice (durata minima dei canoni rapportata al periodo di ammortamento; 12 anni per gli immobili; interessi impliciti soggetti all'art. 96 TUIR).
Aziende in affitto o usufrutto (comma 8)
Le quote sono deducibili in capo all'affittuario o usufruttuario, commisurate al costo originario risultante dalla contabilità del concedente.
Apparecchiature terminali di comunicazione elettronica (comma 9)
Deducibilità all'80%, elevata al 100% per gli impianti di telefonia dei veicoli da trasporto merci delle imprese di autotrasporto.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 1 dispone in materia di decorrenza:
Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
Il comma 2 fissa la misura della deduzione e il rinvio ai coefficienti:
La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 31/12/1988), ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
Il comma 4 regola l'eliminazione dei beni:
In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
Il comma 5 prevede, per i beni di modico valore:
Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.
Il comma 6 disciplina le spese di manutenzione:
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non imputate ad incremento del costo dei beni sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.
Il comma 7, per l'impresa utilizzatrice in leasing, stabilisce:
Per l'impresa utilizzatrice: la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente del comma 2. Per beni immobili: periodo non inferiore a 12 anni. La quota di interessi impliciti è soggetta alle regole dell'art. 96 TUIR.
Il comma 8 riguarda le aziende in affitto o usufrutto:
Le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario, commisurate al costo originario dei beni risultante dalla contabilità del concedente.
Il comma 9 disciplina le apparecchiature terminali per la comunicazione elettronica:
Quote di ammortamento, canoni di locazione/noleggio e spese di impiego deducibili nella misura dell'80%. Elevata al 100% per impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per trasporto merci da imprese di autotrasporto (un solo impianto per veicolo).
Per i commi non riportati e per il testo integrale vigente si rinvia a Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917!vig=~art102
Modifiche e proroghe
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 — provvedimento da cui deriva la versione del testo in vigore dal 1° gennaio 2014, come indicato nel documento sorgente.
Riferimenti normativi
- Art. 102, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — Ammortamento dei beni materiali (norma oggetto della scheda)
- Art. 102, comma 1, D.P.R. 917/1986 — decorrenza dell'ammortamento dall'entrata in funzione del bene
- Art. 102, comma 2, D.P.R. 917/1986 — coefficienti di ammortamento, ridotti alla metà per il primo esercizio
- Art. 102, comma 4, D.P.R. 917/1986 — eliminazione di beni non completamente ammortizzati
- Art. 102, comma 5, D.P.R. 917/1986 — beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro
- Art. 102, comma 6, D.P.R. 917/1986 — spese di manutenzione e riparazione (limite del 5%)
- Art. 102, comma 7, D.P.R. 917/1986 — locazione finanziaria (leasing)
- Art. 102, comma 8, D.P.R. 917/1986 — aziende in affitto o usufrutto
- Art. 102, comma 9, D.P.R. 917/1986 — apparecchiature terminali per comunicazione elettronica
- Art. 96, D.P.R. 917/1986 (TUIR) — regole sugli interessi (applicabili alla quota di interessi impliciti del leasing, richiamato dal comma 7)
- D.M. 31 dicembre 1988 — decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i coefficienti di ammortamento (richiamato dal comma 2)
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 — norma modificatrice da cui deriva il testo vigente dal 1° gennaio 2014