Sintesi
L'articolo 21 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti") interviene sulla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, elevando temporaneamente l'aliquota dal 20% al 50%. La maggiorazione si applica agli investimenti in beni compresi nell'allegato B alla Legge 232/2016, effettuati nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, con possibilità di estensione al 30 giugno 2023 al ricorrere di specifiche condizioni di prenotazione. Si tratta di una misura straordinaria, inserita nel contesto delle politiche di sostegno alla transizione digitale delle imprese italiane, che rafforza significativamente l'incentivo per l'acquisto di software, piattaforme e servizi digitali riconducibili al paradigma Industria 4.0.
Contesto e quesito
La norma si colloca nel quadro degli interventi emergenziali del Governo per il 2022, volti a sostenere la competitività delle imprese attraverso il potenziamento degli incentivi alla digitalizzazione. Non si tratta di un documento di prassi né di una risposta a interpello, bensì di una disposizione legislativa primaria contenuta in un decreto-legge. L'esigenza normativa nasce dalla volontà di accelerare gli investimenti in beni immateriali 4.0, rafforzando temporaneamente un'aliquota che la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) aveva già fissato al 20% per il medesimo periodo.
Analisi del Governo
Ambito oggettivo: beni immateriali allegato B
L'articolo 21 individua con precisione l'ambito oggettivo della maggiorazione, facendo riferimento ai beni dell'allegato B alla Legge di Bilancio 2017:
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
Si tratta dunque esclusivamente dei beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave 4.0, restando esclusi i beni materiali dell'allegato A e i beni immateriali non rientranti nell'allegato B.
Periodo temporale di effettuazione degli investimenti
La norma definisce una finestra temporale precisa per l'effettuazione degli investimenti agevolati con la super-aliquota:
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022
Il termine naturale è quindi il 31 dicembre 2022. Tuttavia, il legislatore prevede un periodo di "coda" di sei mesi aggiuntivi, subordinato a specifiche condizioni.
Meccanismo di prenotazione (c.d. "coda lunga" al 30 giugno 2023)
Per gli investimenti completati nel primo semestre 2023, la maggiorazione è riconosciuta solo se entro il 31 dicembre 2022 sussistono entrambe le condizioni di prenotazione:
ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
Il meccanismo di prenotazione richiede pertanto il cumulo di due requisiti: (i) l'accettazione dell'ordine da parte del venditore e (ii) il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, entrambi da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2022.
Misura della maggiorazione
La disposizione interviene sull'aliquota ordinaria fissata dalla Legge di Bilancio 2021, portandola al 50%:
la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento.
L'incremento è significativo: l'aliquota viene più che raddoppiata rispetto al 20% stabilito dall'art. 1, comma 1058, della L. 178/2020 per il medesimo periodo, rendendo la misura particolarmente attrattiva per le imprese che investono in beni immateriali 4.0.
Perimetro della risposta
Trattandosi di norma primaria e non di documento di prassi, il perimetro è definito dal testo legislativo stesso. I presupposti e le limitazioni risultano dal dettato normativo:
Presupposto oggettivo — Investimenti in beni dell'allegato B:
investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
Presupposto temporale ordinario — Effettuazione entro il 2022:
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022
Presupposto temporale esteso — Effettuazione entro il 30 giugno 2023, con doppia condizione cumulativa:
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
Norma di riferimento per l'aliquota base che viene elevata:
la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Riferimenti normativi
- Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, art. 21, comma 1 — norma oggetto di analisi, recante la maggiorazione dell'aliquota per beni immateriali 4.0
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), allegato B — elenco dei beni immateriali agevolabili (software, piattaforme, system integration)
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), art. 1, comma 1058 — disciplina ordinaria del credito d'imposta per beni immateriali 4.0 (aliquota base del 20%)
Temi
- credito d'imposta beni immateriali 4.0
- allegato B
- maggiorazione aliquota 50%
- prenotazione investimenti
- acconto 20%
- software e piattaforme digitali
- Decreto Aiuti DL 50/2022
- transizione digitale