Sintesi
Il Decreto-Legge 42/2026, all'articolo 1, introduce modifiche significative al DL 38/2026 per risolvere la questione dei cosiddetti "esodati" di Transizione 5.0: imprese che avevano presentato regolare comunicazione al GSE per investimenti 4.0/5.0 ma che si erano viste negare il credito d'imposta per esaurimento delle risorse disponibili. Il provvedimento stanzia 1.302,3 milioni di euro per il 2026 — in sostituzione dei precedenti 537 milioni — riconoscendo un credito d'imposta pari all'89,77% dell'importo originariamente richiesto. Contestualmente, il decreto interviene su accise sui carburanti, credito d'imposta per imprese agricole, sostegno all'internazionalizzazione e relative coperture finanziarie pluriennali. Si tratta di un intervento di natura emergenziale che combina politica industriale (Transizione 5.0), politica energetica (accise) e politica agricola in un unico veicolo normativo.
Contesto e quesito
Il provvedimento nasce dall'esigenza di tutelare le imprese che avevano avviato il percorso di accesso al credito d'imposta Transizione 5.0 — presentando le comunicazioni preventive al GSE ai sensi dell'art. 38, comma 10, del DL 19/2024 — ma che erano rimaste escluse dal beneficio per insufficienza dei fondi originariamente stanziati. Queste imprese, definite nel dibattito pubblico "esodati della Transizione 5.0", avevano ricevuto dal GSE conferma della conformità tecnica dell'investimento unitamente alla comunicazione dell'esaurimento delle risorse.
Il Governo interviene con decreto-legge ritenendo sussistenti i requisiti di straordinaria necessità e urgenza, in un contesto aggravato dall'incremento dei prezzi energetici e dalle conseguenze dei conflitti internazionali, come emerge dal riferimento contenuto nell'art. 8-bis:
In continuità con quanto previsto dall'articolo 2, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici
e nell'art. 8-quater, dove si menzionano le imprese che hanno subito:
un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico
Analisi del Governo
Credito d'imposta per gli "esodati" Transizione 5.0 (art. 8, comma 1)
Il cuore del provvedimento è la riscrittura integrale del comma 1 dell'art. 8 del DL 38/2026. Il nuovo testo individua con precisione i soggetti beneficiari e la misura del contributo:
Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026
Il beneficio non copre l'intero importo originariamente richiesto, ma una quota proporzionale:
pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.
Due elementi essenziali emergono da questa disposizione: (i) il credito copre investimenti in beni materiali (Allegato A), beni immateriali (Allegato B) e formazione; (ii) la percentuale dell'89,77% è uniforme e si applica all'intero importo richiesto, senza distinzioni per tipologia di investimento o fascia dimensionale.
Contributo per impianti di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili (art. 8, comma 3-bis)
Il nuovo comma 3-bis introduce un contributo separato e aggiuntivo, destinato specificamente agli investimenti in autoproduzione energetica. Il Governo ne definisce così il perimetro:
Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.
Si tratta di un contributo pluriennale — a differenza del credito d'imposta del comma 1 che è limitato al 2026 — la cui base di calcolo è individuata come segue:
Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1.
Il testo pone un tetto individuale espresso con chiarezza:
Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.
L'erogazione è affidata al MiMIT con un meccanismo procedurale specifico:
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto.
Sotto il profilo della disciplina degli aiuti di Stato:
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
Rideterminazione delle accise sui carburanti (art. 8-bis)
L'art. 8-bis interviene con una riduzione temporanea delle aliquote di accisa, dall'8 aprile al 1° maggio 2026, con aliquote uniformate per benzina e gasolio:
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
La riduzione si estende anche ai biocarburanti HVO e biodiesel, per i quali:
l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.
Credito d'imposta per imprese agricole (art. 8-ter)
L'art. 8-ter introduce un credito d'imposta specifico per le imprese agricole, con finalità compensativa:
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Il regime fiscale del credito è particolarmente favorevole:
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi
Il cumulo con altre agevolazioni è ammesso, con un limite chiaro:
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Sostegno all'internazionalizzazione (art. 8-quater)
L'art. 8-quater mobilita risorse dal fondo rotativo per l'internazionalizzazione, incrementando la componente a fondo perduto:
Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 [...] il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 [...] è incrementato fino al venti per cento dei finanziamenti concessi
Per le PMI il beneficio è maggiorato:
Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma 1 è elevato fino al trenta per cento per le imprese qualificabili come piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Le domande devono soddisfare condizioni cumulative, tra cui:
le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026
e devono riguardare:
il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 164 del 15 luglio 2023
Perimetro della risposta
Il provvedimento delimita il campo di applicazione del credito d'imposta "esodati" con due requisiti cumulativi. Le imprese devono aver:
presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
e devono aver:
ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili
Il contributo per autoproduzione energetica (comma 3-bis) è soggetto a vincolo europeo:
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Analogamente, il credito d'imposta agricolo:
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
La riduzione delle accise ha efficacia temporale circoscritta: dall'8 aprile 2026 al 1° maggio 2026.
Il credito agricolo è utilizzabile:
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026.
Per l'internazionalizzazione, le erogazioni a fondo perduto operano:
nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027.
Riferimenti normativi
- DL 27 marzo 2026, n. 38 — decreto-legge modificato dal provvedimento in esame
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 770, secondo periodo — base giuridica del contributo esodati
- DL 2 marzo 2024, n. 19, art. 38, comma 10, primo periodo — comunicazioni preventive Transizione 5.0
- Legge 29 aprile 2024, n. 56 — conversione del DL 19/2024
- DM MiMIT 24 luglio 2024 (GU 6 agosto 2024, n. 183) — requisiti tecnici di ammissibilità investimenti 5.0
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Allegati A e B — elenco beni materiali e immateriali agevolabili (Piano Industria 4.0)
- DL 18 marzo 2026, n. 33, art. 2 — precedente intervento su accise
- D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Allegato I — testo unico accise (TUA)
- D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, art. 3, comma 4 — aliquota accisa su HVO e biodiesel
- Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 44, par. 5 e Allegato 1 — regolamento generale di esenzione per categoria (GBER)
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 — compensazione tramite modello F24
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 53 — limiti alla compensazione
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34 e art. 148, comma 1 — limiti alla compensazione e riassegnazione entrate
- DL 31 maggio 2010, n. 78, art. 31 (conv. Legge 30 luglio 2010, n. 122) — limiti alla compensazione
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 61 e 109, comma 5 — TUIR, deducibilità interessi e rapporto ricavi
- DL 28 maggio 1981, n. 251, art. 2, primo comma (conv. Legge 29 luglio 1981, n. 394) — fondo rotativo per l'internazionalizzazione
- DL 17 marzo 2020, n. 18, art. 72, comma 1, lett. d) (conv. Legge 24 aprile 2020, n. 27) — cofinanziamento a fondo perduto internazionalizzazione
- DM MAECI 1° giugno 2023 (GU n. 164 del 15 luglio 2023), art. 7 — iniziative di transizione digitale o ecologica
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 270 — Comitato agevolazioni
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 443 e 519 — Fondo emergenze agricoltura e altri fondi
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 95 — Fondo nazionale per l'efficienza energetica
- DL 25 giugno 2008, n. 112, art. 43 (conv. Legge 6 agosto 2008, n. 133) — contratti di sviluppo
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 647 e 648 — misure agevolative
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 460 — autorizzazione di spesa ridotta
- D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, artt. 6 comma 2 e 23 commi 4 e 7 — proventi aste quote emissione CO₂ (ETS)
- D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, artt. 5 comma 12, 8 comma 11, 13 e 15 comma 1 — efficienza energetica
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 15, comma 1 — fonti rinnovabili
- DL 16 settembre 2024, n. 131, art. 14, comma 8 (conv. Legge 14 novembre 2024, n. 166) — risorse MASE
Temi
- Esodati Transizione 5.0
- Credito d'imposta beni strumentali 4.0
- Allegato A e Allegato B Legge 232/2016
- Autoproduzione energia da fonti rinnovabili / autoconsumo
- Principio DNSH
- Accise carburanti — rideterminazione temporanea
- Credito d'imposta imprese agricole
- Internazionalizzazione PMI — fondo rotativo