Sintesi
L'articolo 6 del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39 introduce un obbligo di comunicazione preventiva e di completamento, in via telematica, per le imprese che intendono fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (Legge 178/2020) e per investimenti in R&S, innovazione tecnologica e design (Legge 160/2019). La norma prevede che le comunicazioni seguano il modello già adottato con decreto direttoriale MiSE del 6 ottobre 2021, eventualmente modificato con successivo decreto del MIMIT. Per gli investimenti 4.0 relativi all'anno 2023 già maturati ma non ancora fruiti, la compensabilità è subordinata all'effettuazione della comunicazione. La disposizione istituisce inoltre un flusso informativo mensile dal MIMIT al MEF ai fini del monitoraggio della finanza pubblica.
Contesto e quesito
Il DL 39/2024 nasce in un contesto di esigenza di monitoraggio e governo della spesa fiscale legata ai crediti d'imposta per la transizione digitale e tecnologica. A differenza dei documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, non si tratta di una risposta a un quesito specifico, bensì di una norma primaria che impone nuovi adempimenti alle imprese beneficiarie. L'intervento normativo è motivato dalla necessità di conoscere preventivamente l'ammontare degli investimenti agevolati e la loro distribuzione temporale, al fine di garantire il monitoraggio previsto dalla legge di contabilità pubblica.
Analisi del provvedimento
Obbligo di comunicazione preventiva
Il comma 1 introduce un duplice obbligo comunicativo — preventivo e a consuntivo — per le imprese che intendono beneficiare dei crediti d'imposta 4.0 e R&S/innovazione. La norma stabilisce che:
le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione non si esaurisce nella fase preventiva. La norma prescrive espressamente un aggiornamento successivo:
La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo.
Comunicazione di completamento per investimenti ante DL 39
Per gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il giorno precedente l'entrata in vigore del decreto, è previsto un obbligo di comunicazione ex post:
La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Questo passaggio è particolarmente rilevante perché estende retroattivamente l'adempimento comunicativo a investimenti già avviati o conclusi prima dell'introduzione dell'obbligo.
Ambito soggettivo e oggettivo
La norma si applica ai crediti d'imposta per due macro-categorie di investimenti. Per i beni strumentali 4.0:
crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione:
crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
La disposizione include espressamente anche le attività di innovazione con finalità specifiche:
ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019
Modello di comunicazione e decreto attuativo
La norma àncora le comunicazioni al modello preesistente, ma prevede un aggiornamento:
Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico.
Il legislatore dispone inoltre l'adeguamento del modello tramite decreto direttoriale del MIMIT:
con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
Flusso informativo verso il MEF
Il comma 2 istituisce un obbligo di trasmissione dati a fini di monitoraggio della finanza pubblica:
Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Condizione di compensabilità per investimenti 2023
Il comma 3 introduce una condizione sospensiva alla fruizione dei crediti già maturati per investimenti in beni strumentali 4.0 relativi al 2023:
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.
Questo punto è di grande impatto pratico: i crediti 4.0 dell'anno 2023 già maturati ma non ancora utilizzati in compensazione non possono essere fruiti fino a quando non viene effettuata la comunicazione.
Perimetro della risposta
Trattandosi di una norma primaria e non di un documento di prassi, il perimetro è definito dal campo di applicazione stesso della disposizione.
La comunicazione preventiva si applica agli investimenti effettuati:
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
La comunicazione di completamento retroattiva riguarda gli investimenti:
realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto
Il blocco della compensazione per i crediti 2023 opera fino alla comunicazione ed è limitato ai:
crediti maturati e non ancora fruiti
Ciò implica che i crediti 4.0 relativi al 2023 già compensati prima dell'entrata in vigore del decreto non sono soggetti al nuovo adempimento.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 — Allegati A e B)
- Art. 1, commi 200, 201 e 202, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (credito d'imposta per attività di R&S, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica)
- Art. 1, comma 203, quarto periodo, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (innovazione tecnologica finalizzata a obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica)
- Art. 1, commi 203-quinquies e 203-sexies, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ulteriori disposizioni su innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica)
- Decreto direttoriale 6 ottobre 2021, Ministero dello Sviluppo Economico (modello di comunicazione per investimenti 4.0)
- Art. 17, comma 12, Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (monitoraggio della finanza pubblica)
- Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, art. 6, commi 1, 2 e 3 (disposizione qui analizzata)
Temi
- comunicazione preventiva GSE
- credito d'imposta beni strumentali 4.0
- compensazione crediti 2023
- decreto direttoriale MIMIT
- monitoraggio finanza pubblica
- R&S innovazione tecnologica design
- transizione digitale 4.0
- adempimenti telematici imprese