Sintesi
Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. "Milleproroghe 2023"), all'articolo 12, interviene sui termini di consegna dei beni strumentali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 ai fini del credito d'imposta. Il comma 1 proroga un termine relativo alla compensazione di crediti da aiuti di Stato, mentre il comma 1-bis — introdotto in sede di conversione dalla Legge 14/2023 — estende dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 il termine ultimo per la consegna dei beni materiali 4.0 prenotati nell'ambito della disciplina della Legge di Bilancio 2021. Si tratta di una disposizione di grande rilevanza pratica per le imprese che avevano effettuato ordini e versato acconti entro fine 2022 ma non erano riuscite a ottenere la consegna nei termini originari, spesso a causa di difficoltà nelle catene di approvvigionamento.
Contesto e quesito
Il provvedimento nasce nel contesto dei decreti di fine anno con cui il Governo dispone proroghe di termini legislativi in scadenza. L'esigenza normativa è duplice: da un lato, prorogare la possibilità di compensare crediti da recupero di aiuti di Stato; dall'altro — e questo è il profilo più rilevante per le imprese — estendere il termine di consegna dei beni strumentali materiali 4.0 (Allegato A, Legge 232/2016) prenotati entro il 2022. Il comma 1-bis, in particolare, è stato introdotto durante l'iter di conversione parlamentare (Legge 14/2023), a testimonianza della pressione delle imprese e delle associazioni di categoria per ottenere un congruo differimento.
Analisi del Governo
Comma 1 — Proroga compensazione crediti da aiuti di Stato
Il comma 1 dell'art. 12 modifica l'art. 11-quater, comma 8, del DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis). Il testo del decreto stabilisce:
All'articolo 11-quater, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»
La proroga al 31 dicembre 2023 consente di continuare a compensare in F24 i crediti relativi. Inoltre, in sede di conversione, è stata aggiunta un'integrazione testuale:
e dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea"
Questa aggiunta amplia esplicitamente il perimetro della norma, includendo anche i crediti derivanti dal recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dall'UE, risolvendo un dubbio interpretativo preesistente.
Comma 1-bis — Proroga termine consegna beni materiali 4.0
Il comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione, è la disposizione di maggiore impatto operativo per le imprese. Il testo recita:
All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023".
La norma interviene direttamente sul comma 1055 della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), che disciplina il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi materiali 4.0 (Allegato A). Il termine ultimo per completare l'investimento (consegna del bene) viene così differito di cinque mesi, dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (c.d. "prenotazione").
Iter di conversione e modifiche successive
Il documento registra le modifiche apportate dalla legge di conversione:
La LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n.49) — di conversione ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 12, commi 1, 3, 6, 6-quinquies, 6-sexies e l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 4-bis, 5-bis, 6-bis, 6-ter, 6-quater all'art. 12.
L'ampiezza delle integrazioni (otto commi aggiunti, sei commi modificati) testimonia il significativo intervento parlamentare in sede di conversione, che ha esteso notevolmente la portata originaria dell'art. 12.
Perimetro della risposta
La disposizione di cui al comma 1-bis opera esclusivamente sui beni strumentali materiali 4.0 disciplinati dall'art. 1, comma 1055, della L. 178/2020. Il termine del 30 novembre 2023 si applica unicamente ai beni "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, vale a dire quelli per i quali:
le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023"
La modifica è chirurgica: sostituisce solo il termine temporale nel comma 1055, senza alterare i requisiti sostanziali della prenotazione (ordine accettato + acconto ≥ 20%) né le aliquote del credito d'imposta.
Il comma 1 ha invece un perimetro distinto, riferendosi alla compensazione di crediti da aiuti di Stato ai sensi dell'art. 11-quater, comma 8, del DL 73/2021:
le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»
Si segnala che il documento in esame riporta il solo testo dell'art. 12, commi 1 e 1-bis, e la cronologia delle modifiche. Non sono presenti relazioni illustrative, risposte a interpellanze o analisi interpretative dell'Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi
- Art. 12, comma 1, Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 — Milleproroghe 2023, norma di proroga compensazione crediti
- Art. 12, comma 1-bis, Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 — Proroga termine consegna beni materiali 4.0 (introdotto in conversione)
- Art. 11-quater, comma 8, secondo periodo, Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis) — Disciplina compensazione crediti da aiuti di Stato
- Legge 23 luglio 2021, n. 106 — Legge di conversione del DL 73/2021
- Art. 1, comma 1055, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) — Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi materiali 4.0
- Art. 1, comma 1, Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. 27/02/2023, n. 49) — Legge di conversione del DL 198/2022, con modifiche e integrazioni all'art. 12
Temi
- proroga consegna beni materiali 4.0
- termine 30 novembre 2023
- prenotazione entro 31 dicembre 2022
- credito d'imposta beni strumentali
- Legge di Bilancio 2021 comma 1055
- Milleproroghe 2023
- aiuti di Stato recupero crediti
- Allegato A