Sintesi
L'art. 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, istituisce il Piano Transizione 5.0, un regime di credito d'imposta destinato a sostenere la transizione digitale ed energetica delle imprese italiane. Il beneficio è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuino nuovi investimenti in beni strumentali 4.0 (allegati A e B alla L. 232/2016) nell'ambito di progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici, con soglie minime del 3% a livello di struttura produttiva o del 5% a livello di processo. Le aliquote del credito variano dal 35% al 45% per investimenti fino a 10 milioni di euro, in funzione dell'entità del risparmio energetico raggiunto, con un tetto massimo di 50 milioni di euro annui per impresa. La misura è finanziata dal PNRR (Missione 7 – REPowerEU, Investimento 15) e copre investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, con un sistema di prenotazione e certificazione gestito dal GSE.
Contesto e quesito
Il provvedimento nasce in attuazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che ha approvato la revisione del PNRR italiano con l'inserimento del capitolo REPowerEU. Il legislatore italiano ha recepito tale indirizzo europeo istituendo una misura che vincola l'agevolazione fiscale per investimenti in beni strumentali 4.0 al conseguimento di obiettivi di efficienza energetica, superando così la logica del precedente Piano Transizione 4.0 (basato sulla sola digitalizzazione). Come esplicitato nel comma 1:
Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.
La copertura finanziaria è integralmente a valere su fondi europei, come chiarito dal comma 21:
si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.
Il testo qui analizzato è il testo coordinato vigente, che incorpora le numerose modifiche intervenute tra marzo 2024 e novembre 2025.
Analisi del Governo
Ambito soggettivo e temporale
La platea dei beneficiari è definita in termini amplissimi. Il comma 2 stabilisce:
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto [...] un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
Il medesimo comma introduce la possibilità di attribuire il credito anche alle ESCo:
Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.
Inoltre, viene precisata la retroattività dell'agevolazione:
Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Cause di esclusione soggettiva
Il comma 3 elenca le imprese escluse dal beneficio:
Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale [...]. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Vi è inoltre una condizione trasversale di regolarità:
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Ambito oggettivo: beni agevolabili e requisito del risparmio energetico
Il comma 4 definisce il nucleo della misura, collegando i beni 4.0 alla riduzione dei consumi:
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale [...] non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.
Il medesimo comma amplia il perimetro dei beni immateriali (allegato B), includendo software specifici per il monitoraggio energetico:
i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding)
e i gestionali, purché acquistati congiuntamente:
i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Investimenti aggiuntivi: rinnovabili e formazione
Il comma 5 estende l'agevolazione, nell'ambito di progetti che conseguano il risparmio energetico richiesto, a investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e a spese per formazione. Per quest'ultima:
le spese per la formazione del personale [...] finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17
Principio DNSH ed esclusioni oggettive
Il comma 6, in attuazione del principio europeo di "non arrecare danno significativo" all'ambiente, esclude diverse categorie di investimenti:
Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 [...] non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati: a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili; b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi [...]
Sono altresì esclusi i beni gratuitamente devolvibili:
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Misura del credito d'imposta
Il comma 7 fissa le aliquote base:
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
I commi 8, lett. a) e b), incrementano le aliquote in proporzione al maggior risparmio energetico conseguito, portandole rispettivamente al 40%/10% (riduzione consumi struttura >6% o processo >10%) e al 45%/15% (riduzione consumi struttura >10% o processo >15%).
Per il leasing e il cloud, il comma 7 precisa:
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Calcolo del risparmio energetico
Il comma 9 stabilisce i criteri di calcolo:
La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Per le imprese di nuova costituzione e per le società di noleggio/locazione operativa:
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale [...]. Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.
Procedura di accesso e utilizzo del credito
Il comma 10 delinea un meccanismo procedurale articolato in fasi (prenotazione, avanzamento, completamento) gestito dal GSE:
Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
È previsto un obbligo di conferma dell'ordine con acconto, pena decadenza:
Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione [...] da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio.
Il comma 13 disciplina la compensazione:
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione [...] decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025 [...]. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito non è cedibile né trasferibile:
Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Certificazioni obbligatorie
Il comma 11 impone una doppia certificazione da parte di un valutatore indipendente:
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente [...] che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti attestano: a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Per le PMI il comma 12 prevede un'agevolazione aggiuntiva:
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro
Mantenimento dei beni e investimenti sostitutivi
Il comma 14 fissa un vincolo di permanenza quinquennale:
Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
Cumulo con altre agevolazioni
Il comma 18 disciplina la cumulabilità con un divieto specifico e un principio generale:
Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo [...] non porti al superamento del costo sostenuto.
Il cumulo è espressamente ammesso con il credito ZES unica e ZLS:
Il credito d'imposta è cumulabile [...] con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica [...] e nella Zona logistica semplificata (ZLS) [...]
Perimetro della risposta
Il provvedimento delimita il proprio campo di applicazione attraverso diversi presupposti e condizioni:
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa
(comma 2 — universalità soggettiva, salve le esclusioni del comma 3)
che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
(comma 2 — perimetro temporale e territoriale)
a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva [...] non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento
(comma 4 — soglie minime di risparmio energetico)
nei limiti delle risorse di cui al comma 21
(comma 2 — vincolo di capienza finanziaria)
Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025.
(comma 10 — termine perentorio di completamento)
Riferimenti normativi
- Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 (approvazione revisione PNRR con capitolo REPowerEU)
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, art. 38 — istituzione Piano Transizione 5.0
- L. 29 aprile 2024, n. 56 — conversione con modificazioni del D.L. 19/2024
- L. 11 dicembre 2016, n. 232, allegati A e B — elenco beni materiali e immateriali 4.0
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — legge fallimentare (procedure concorsuali)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — responsabilità amministrativa degli enti (sanzioni interdittive)
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 30, comma 1, lett. a), n. 2) — autoconsumo a distanza da fonti rinnovabili
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, art. 12, comma 1, lett. a), b) e c) — requisiti moduli fotovoltaici
- L. 2 febbraio 2024, n. 11 — conversione D.L. 181/2023
- Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, art. 31, par. 3 — spese ammissibili per formazione
- Reg. (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 17 — principio DNSH
- Reg. (UE) n. 1357/2014 della Commissione — classificazione rifiuti pericolosi
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 — compensazione tramite modello F24
- L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 53 — limite annuale compensazione crediti d'imposta (non applicabile)
- L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34 — limite annuale compensazione (non applicabile)
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 31, conv. L. 30 luglio 2010, n. 122 — limite compensazione crediti (non applicabile)
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 61 e 109, comma 5 — rapporto interessi passivi/ricavi e deducibilità costi
- L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 35 e 36 — investimenti sostitutivi
- L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 1051 ss. — credito d'imposta beni strumentali 4.0 (Transizione 4.0, non cumulabile)
- D.L. 19 settembre 2023, n. 124, artt. 16 e 16-bis, conv. L. 13 novembre 2023, n. 162 — credito ZES unica Mezzogiorno
- D.L. 7 maggio 2024, n. 60, art. 13, conv. L. 4 luglio 2024, n. 95 — credito ZLS
- Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, artt. 9 e allegato VI — dispositivo per la ripresa e la resilienza (doppio finanziamento e obiettivi climatici)
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, artt. 8 e 10 — registro revisori legali e principi di indipendenza
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 — litisconsorzio necessario nel processo tributario
- D.L. 29 marzo 2024, n. 39, art. 6, comma 3-bis, conv. L. 23 maggio 2024, n. 67 — modifiche successive all'art. 38
- D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, art. 13, comma 1-quinquies, conv. L. 21 febbraio 2025, n. 15 — modifica comma 2
- L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, commi 427 e 428 — modifiche plurime all'art. 38
- D.L. 21 novembre 2025, n. 175, art. 1, commi 2 e 3, conv. L. 15 gennaio 2026, n. 4 — modifiche commi 18 e 11-ter
Temi
- credito d'imposta Transizione 5.0
- risparmio energetico struttura produttiva
- allegato A e allegato B L. 232/2016
- interconnessione beni strumentali
- certificazione ex ante ed ex post
- GSE prenotazione e comunicazioni
- cumulo agevolazioni ZES unica / ZLS
- DNSH principio di non arrecare danno significativo
- formazione personale transizione digitale
- autoproduzione energia rinnovabile fotovoltaico
- locazione finanziaria e cloud computing
- scenario controfattuale nuova costituzione