Sintesi
Il Decreto-Legge 175/2025, all'articolo 1, interviene sulla disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0 (art. 38, DL 19/2024) con quattro misure principali: proroga al 27 novembre 2025 del termine per la presentazione delle comunicazioni al GSE, con possibilità di sanatoria documentale entro il 6 dicembre 2025; norma interpretativa sul divieto di cumulo tra il credito 5.0 e il credito per beni strumentali 4.0 (L. 178/2020), con obbligo di opzione per le imprese che hanno presentato domanda per entrambi; rafforzamento dei poteri di vigilanza e controllo del GSE, che diventa litisconsorte necessario nei giudizi tributari; autorizzazione di spesa di 250 milioni di euro per il 2025. La legge di conversione (L. 4/2026) ha apportato modifiche al testo originario.
Contesto e quesito
Il DL 175/2025 nasce dall'esigenza di rendere effettivamente operative le agevolazioni Transizione 5.0, la cui fruizione era stata ostacolata da difficoltà procedurali nella fase di comunicazione al GSE e da incertezze interpretative sul rapporto con il previgente credito d'imposta per beni strumentali 4.0. Il decreto interviene in via d'urgenza su quattro fronti: termini procedurali, cumulo tra agevolazioni, controlli e copertura finanziaria.
Il problema del cumulo è affrontato con norma di interpretazione autentica dell'art. 38, comma 18, DL 19/2024:
L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Analisi del Governo
Proroga dei termini e sanatoria documentale
Il comma 1 estende il termine per la presentazione delle comunicazioni previste dall'art. 38, comma 10, primo periodo, del DL 19/2024:
Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025.
Per le comunicazioni presentate nella finestra temporale 7-27 novembre 2025, è prevista una procedura di sanatoria su iniziativa del GSE:
In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025.
La mancata risposta all'integrazione ha conseguenze definitive:
Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.
Un limite assoluto alla sanabilità è posto con riguardo alla certificazione energetica:
Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.
Divieto di cumulo e obbligo di opzione
Il comma 2 disciplina il meccanismo di opzione per le imprese che hanno presentato domanda per entrambi i crediti (5.0 e 4.0):
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta.
È prevista una clausola di salvaguardia nel caso in cui l'impresa opti per il credito 5.0 ma questo non venga riconosciuto per esaurimento fondi:
Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.
Per i casi di prenotazione su entrambi i crediti, è previsto un termine perentorio di cinque giorni per la rinuncia:
Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE, comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.
Rafforzamento dei controlli e vigilanza del GSE
Il comma 3 sostituisce integralmente i commi 11-ter e 16 dell'art. 38 del DL 19/2024. Il nuovo comma 11-ter affida al GSE la vigilanza sui certificatori:
Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente articolo e ai relativi provvedimenti attuativi.
Il nuovo comma 16 disciplina il procedimento di controllo e le conseguenze dell'esito negativo:
Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio.
In caso di irregolarità, il GSE dispone l'annullamento e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate:
Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attività di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Una novità processuale significativa è l'attribuzione al GSE della qualità di litisconsorte necessario:
Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Copertura finanziaria
Il comma 4 autorizza la spesa complessiva e ne dettaglia le fonti di copertura:
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno [...]
Le fonti di copertura sono articolate in sei voci (lettere a-f), tra cui la riduzione di 89 milioni dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 5, lettera c) del DL 19/2024 medesimo, e 75 milioni dal Fondo di parte corrente ex art. 34-ter, comma 5, L. 196/2009.
Perimetro della risposta
Il decreto si applica esclusivamente nell'ambito delle comunicazioni e procedure relative al credito d'imposta Transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024. La sanatoria documentale è circoscritta temporalmente e materialmente:
In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025
Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024
Il divieto di cumulo riguarda esclusivamente la doppia prenotazione sui medesimi beni tra credito 5.0 e credito 4.0 (L. 178/2020, commi 1051 ss.):
ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
La clausola di salvaguardia opera solo in caso di mancato riconoscimento del credito 5.0 per superamento del limite di spesa, e comunque:
nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.
Riferimenti normativi
- Art. 38, DL 2 marzo 2024, n. 19, conv. con mod. dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 — disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0
- Comma 10, primo periodo — comunicazioni al GSE
- Comma 11 — soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni
- Comma 11-ter — vigilanza del GSE sui certificatori (sostituito dal comma 3, lett. a)
- Comma 16 — controlli del GSE e provvedimenti di annullamento (sostituito dal comma 3, lett. b)
- Comma 18, primo periodo — divieto di cumulo
- Art. 1, comma 5, lettera c), DL 2 marzo 2024, n. 19, conv. L. 56/2024 — autorizzazione di spesa ridotta per copertura
- Art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 30 dicembre 2020, n. 178 — credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (Piano 4.0)
- Art. 15, comma 1, lettera a), DM MiSE 24 luglio 2024 (GU n. 183 del 6 agosto 2024) — certificazione della riduzione dei consumi energetici
- Art. 14, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — litisconsorzio necessario nel processo tributario
- Art. 22, comma 1, DL 1° marzo 2022, n. 17, conv. con mod. dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 — somme disponibili in conto residui MiSE
- Art. 3, DPCM 6 aprile 2022 (GU n. 113 del 16 maggio 2022) — assegnazione somme
- Art. 10, comma 5, DL 29 novembre 2004, n. 282, conv. con mod. dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 — Fondo (copertura)
- Art. 1, comma 519, L. 30 dicembre 2023, n. 213 — Fondo (copertura)
- Art. 1, comma 511, L. 27 dicembre 2006, n. 296 — Fondo compensazione effetti finanziari
- Art. 34-ter, comma 5, L. 31 dicembre 2009, n. 196 — Fondo di parte corrente
- L. 15 gennaio 2026, n. 4 (GU n. 15 del 20 gennaio 2026) — legge di conversione del DL 175/2025, con modifiche all'art. 1
Temi
- Transizione 5.0
- credito d'imposta beni strumentali
- cumulo agevolazioni 4.0 / 5.0
- GSE comunicazioni e sanatoria
- certificazione riduzione consumi energetici
- vigilanza e controlli GSE
- litisconsorzio necessario processo tributario
- opzione tra crediti d'imposta