Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 — Direttiva Macchine

17 maggio 2006 · Direttiva · ue

Sintesi

La direttiva 2006/42/CE armonizza nell’Unione europea le regole applicabili alle macchine, alle quasi-macchine e agli altri prodotti espressamente elencati, perseguendo la libera circolazione e un elevato livello di sicurezza. Definisce il campo di applicazione, comprese le esclusioni relative ai mezzi di trasporto, e individua fabbricanti, mandatari, autorità nazionali e organismi notificati quali principali soggetti coinvolti. Disciplina requisiti essenziali di sicurezza, valutazione dei rischi, procedure di conformità, dichiarazione CE, fascicolo tecnico e marcatura «CE». Gli Stati membri sono i destinatari formali della direttiva e devono assicurarne attuazione, vigilanza e regime sanzionatorio.

Contesto normativo e finalità

La direttiva costituisce la rifusione della direttiva 98/37/CE, a sua volta collegata alla precedente direttiva 89/392/CEE. L’intervento europeo risponde sia all’importanza economica del comparto meccanico sia alla necessità di prevenire gli infortuni attraverso una sicurezza integrata nella progettazione, nella costruzione, nell’installazione e nella manutenzione.

L’UE osserva che:

Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione.

L’armonizzazione mira a superare gli ostacoli agli scambi derivanti dalle differenze tra le discipline nazionali, mantenendo requisiti essenziali comuni e norme armonizzate di applicazione volontaria. Il legislatore europeo precisa il criterio sostanziale da seguire:

I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dovrebbero essere rispettati al fine di garantire che la macchina sia sicura; questi requisiti dovrebbero essere applicati con discernimento, tenendo conto dello stato dell'arte al momento della costruzione e dei requisiti tecnici ed economici.

La direttiva si fonda inoltre sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, affida agli Stati membri la sorveglianza del mercato e mantiene in capo al fabbricante la responsabilità primaria della conformità della macchina.

Disposizioni principali

Campo di applicazione ed esclusioni

L’articolo 1 include macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi, cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine. Sono previste esclusioni specifiche per determinate attrezzature, armi, prodotti elettrici, macchine militari, mezzi di trasporto, navi e altre categorie tassativamente individuate.

L’esclusione dei veicoli non si estende automaticamente alle macchine installate su di essi. Per i trattori agricoli e forestali, l’esclusione opera limitatamente ai rischi coperti dalla direttiva 2003/37/CE.

Definizioni

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, macchina, attrezzatura intercambiabile, componente di sicurezza, accessorio di sollevamento, quasi-macchina, immissione sul mercato, fabbricante, mandatario, messa in servizio e norma armonizzata. La nozione di macchina comprende anche insiemi destinati a essere installati su mezzi di trasporto o in edifici e insiemi coordinati per un funzionamento solidale.

Requisiti essenziali e valutazione dei rischi

L’allegato I impone al fabbricante o al mandatario di effettuare una valutazione dei rischi e di progettare la macchina in base ai relativi risultati. La riduzione del rischio segue una gerarchia: eliminazione o riduzione mediante progettazione, adozione di protezioni e informazione sui rischi residui.

I requisiti riguardano, fra l’altro, sistemi di comando, arresto di emergenza, stabilità, elementi mobili, ripari, energia elettrica, rumore, vibrazioni, manutenzione, marcature e istruzioni. Requisiti supplementari sono stabiliti per specifiche categorie, incluse macchine mobili, macchine di sollevamento e macchine destinate al sollevamento di persone.

Immissione sul mercato e conformità

Prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, il fabbricante o il mandatario deve verificare i requisiti essenziali applicabili, rendere disponibile il fascicolo tecnico, fornire le istruzioni, svolgere la procedura di valutazione della conformità, redigere la dichiarazione CE e apporre la marcatura «CE».

L’articolo 12 distingue le procedure secondo che la macchina rientri o meno nell’allegato IV e secondo l’applicazione delle norme armonizzate. Sono contemplati il controllo interno sulla fabbricazione, l’esame CE del tipo con controllo interno e la garanzia qualità totale.

Norme armonizzate e presunzione di conformità

La conformità a una norma armonizzata il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea determina una presunzione di conformità ai requisiti essenziali coperti dalla norma. La marcatura «CE» accompagnata dalla dichiarazione CE fonda la presunzione generale prevista dall’articolo 7, paragrafo 1.

Marcatura «CE»

La marcatura deve rispettare il modello dell’allegato III ed essere visibile, leggibile e indelebile. Sono vietati segni o iscrizioni idonei a ingannare i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura; l’articolo 17 disciplina i casi di marcatura non conforme e le conseguenti misure correttive.

Sorveglianza e salvaguardia

Gli Stati membri devono istituire o designare autorità competenti, controllare macchine e quasi-macchine e adottare misure nei confronti dei prodotti pericolosi o non conformi. La clausola di salvaguardia permette il ritiro dal mercato, il divieto o la limitazione dell’immissione sul mercato, della messa in servizio o della libera circolazione.

Quasi-macchine e organismi notificati

Per le quasi-macchine devono essere predisposte la documentazione tecnica pertinente, le istruzioni di assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione. Gli organismi notificati intervengono nelle procedure previste per le categorie dell’allegato IV e sono soggetti ai criteri e ai controlli stabiliti dall’articolo 14 e dall’allegato XI.

Testo dei commi rilevanti

L’articolo 1, paragrafo 1, individua i prodotti disciplinati:

La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine.

Nell’ambito delle esclusioni relative ai mezzi di trasporto, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), precisa per i veicoli a motore:

— veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (13), escluse le macchine installate su tali veicoli,

L’articolo 2, lettera a), comprende nella definizione di macchina:

— insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,

L’articolo 5, paragrafo 1, pone i primi adempimenti preliminari a carico del fabbricante o del mandatario:

Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:

a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;

b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;

L’articolo 7, paragrafo 2, disciplina la presunzione derivante dalle norme armonizzate:

Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.

Per le macchine non comprese nell’allegato IV, l’articolo 12, paragrafo 2, prevede:

Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII.

L’articolo 16, paragrafi 2 e 3, stabilisce le modalità di apposizione e il divieto di marcature ingannevoli:

2.   La marcatura «CE» viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile, conformemente all'allegato III.

3.   È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura «CE».

L’allegato I, Principi generali, punto 1, collega valutazione dei rischi e progettazione:

Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

Il testo integrale degli altri articoli e allegati è consultabile nel testo ufficiale della direttiva 2006/42/CE su EUR-Lex.

Modifiche e proroghe

  • 17 maggio 2006 — l’articolo 24 modifica la direttiva 95/16/CE, sostituendone l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e l’allegato I, punto 1.2, per ridefinire il campo relativo agli ascensori e il supporto del carico.
  • 17 maggio 2006 — l’articolo 25 abroga la direttiva 98/37/CE e dispone che i relativi rinvii siano letti secondo la tavola di concordanza dell’allegato XII.
  • 29 giugno 2008 — termine fissato dall’articolo 26, paragrafo 1, per l’adozione e la pubblicazione delle disposizioni nazionali di attuazione.
  • 29 dicembre 2009 — data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento prevista dall’articolo 26, paragrafo 1.
  • Fino al 29 giugno 2011 — deroga dell’articolo 27 per gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e le altre macchine ad impatto conformi alle disposizioni nazionali preesistenti.
  • Il record fornito non riporta modifiche successive della direttiva 2006/42/CE né ulteriori proroghe.

Riferimenti normativi

Disposizioni della direttiva 2006/42/CE

  • Art. 1, parr. 1-2, direttiva 2006/42/CE — campo di applicazione ed esclusioni.
  • Art. 2, lett. a)-l), direttiva 2006/42/CE — definizioni.
  • Art. 3, direttiva 2006/42/CE — prevalenza delle direttive comunitarie specifiche per i pericoli da esse disciplinati.
  • Art. 4, parr. 1-4, direttiva 2006/42/CE — sorveglianza del mercato e autorità competenti.
  • Art. 5, par. 1, lett. a)-f), e parr. 2-4, direttiva 2006/42/CE — immissione sul mercato, messa in servizio e adempimenti del fabbricante.
  • Art. 6, parr. 1-3, direttiva 2006/42/CE — libera circolazione ed esposizione di prodotti non conformi.
  • Art. 7, parr. 1-4, direttiva 2006/42/CE — presunzione di conformità e norme armonizzate.
  • Art. 8, par. 1, lett. a)-b), e par. 2, direttiva 2006/42/CE — misure specifiche della Commissione.
  • Art. 9, parr. 1-3, direttiva 2006/42/CE — categorie di macchine potenzialmente pericolose.
  • Art. 10, direttiva 2006/42/CE — contestazione delle norme armonizzate.
  • Art. 11, parr. 1-6, direttiva 2006/42/CE — clausola di salvaguardia.
  • Art. 12, parr. 1-4, incluse le lett. a)-c) del par. 3 e a)-b) del par. 4, direttiva 2006/42/CE — procedure di valutazione della conformità.
  • Art. 13, par. 1, lett. a)-c), e par. 2, direttiva 2006/42/CE — procedura per le quasi-macchine.
  • Art. 14, parr. 1-8, direttiva 2006/42/CE — designazione, controllo e revoca degli organismi notificati.
  • Art. 15, direttiva 2006/42/CE — prescrizioni nazionali sull’installazione e sull’uso delle macchine.
  • Art. 16, parr. 1-3, direttiva 2006/42/CE — marcatura «CE».
  • Art. 17, par. 1, lett. a)-c), e parr. 2-3, direttiva 2006/42/CE — non conformità della marcatura.
  • Art. 18, parr. 1-3, direttiva 2006/42/CE — riservatezza e pubblicazione delle misure.
  • Art. 19, parr. 1-2, direttiva 2006/42/CE — cooperazione tra Stati membri e Commissione.
  • Art. 20, direttiva 2006/42/CE — motivazione dei provvedimenti e procedure di ricorso.
  • Art. 21, direttiva 2006/42/CE — diffusione delle informazioni sull’attuazione.
  • Art. 22, parr. 1-4, direttiva 2006/42/CE — comitato e procedure decisionali.
  • Art. 23, direttiva 2006/42/CE — sanzioni nazionali efficaci, proporzionate e dissuasive.
  • Art. 24, punti 1-2, direttiva 2006/42/CE — modifica dell’articolo 1, paragrafi 2-3, e dell’allegato I, punto 1.2, della direttiva 95/16/CE.
  • Art. 25, direttiva 2006/42/CE — abrogazione della direttiva 98/37/CE e rinvio alla tavola di concordanza.
  • Art. 26, parr. 1-2, direttiva 2006/42/CE — recepimento, applicazione e comunicazione delle disposizioni nazionali.
  • Art. 27, direttiva 2006/42/CE — deroga transitoria fino al 29 giugno 2011.
  • Art. 28, direttiva 2006/42/CE — entrata in vigore.
  • Art. 29, direttiva 2006/42/CE — Stati membri destinatari.
  • Allegato I, Principi generali, punti 1-4, direttiva 2006/42/CE — valutazione dei rischi e applicazione dei requisiti essenziali.
  • Allegato I, punti 1.1.1-1.7.4.3, direttiva 2006/42/CE — requisiti generali di sicurezza, comandi, protezioni, manutenzione, informazioni e istruzioni.
  • Allegato I, punti 2.1.1-2.3, direttiva 2006/42/CE — requisiti supplementari per particolari categorie di macchine.
  • Allegato I, punti 3.1.1-3.6.3.2, direttiva 2006/42/CE — pericoli dovuti alla mobilità.
  • Allegato I, punti 4.1.1-4.4.2, direttiva 2006/42/CE — operazioni di sollevamento.
  • Allegato I, punti 5.1-5.6, direttiva 2006/42/CE — macchine per lavori sotterranei.
  • Allegato I, punti 6.1.1-6.5, direttiva 2006/42/CE — sollevamento di persone.
  • Allegato II, parte 1, sezioni A-B, e parte 2, direttiva 2006/42/CE — dichiarazione CE di conformità, dichiarazione di incorporazione e custodia.
  • Allegato III, direttiva 2006/42/CE — modello, proporzioni e apposizione della marcatura «CE».
  • Allegato IV, punti 1-23, direttiva 2006/42/CE — categorie soggette alle procedure dell’articolo 12, paragrafi 3-4.
  • Allegato V, punti 1-17, direttiva 2006/42/CE — elenco indicativo dei componenti di sicurezza.
  • Allegato VI, direttiva 2006/42/CE — istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine.
  • Allegato VII, parte A, punti 1-3, e parte B, direttiva 2006/42/CE — fascicolo tecnico e documentazione delle quasi-macchine.
  • Allegato VIII, punti 1-3, direttiva 2006/42/CE — controllo interno sulla fabbricazione.
  • Allegato IX, punti 1-9.4, direttiva 2006/42/CE — esame CE del tipo e validità dell’attestato.
  • Allegato X, punti 1-4, direttiva 2006/42/CE — garanzia qualità totale.
  • Allegato XI, punti 1-9, direttiva 2006/42/CE — criteri per la notifica degli organismi.
  • Allegato XII, direttiva 2006/42/CE — tavola di concordanza con la direttiva 98/37/CE.

Atti europei richiamati

  • Art. 5, Trattato che istituisce la Comunità europea — principi di sussidiarietà e proporzionalità.
  • Art. 95, Trattato che istituisce la Comunità europea — base giuridica della direttiva.
  • Art. 251, Trattato che istituisce la Comunità europea — procedura legislativa seguita.
  • Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, 14 giugno 1989 — disciplina originaria sul ravvicinamento delle legislazioni relative alle macchine.
  • Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 giugno 1998 — disciplina rifusa e abrogata dall’articolo 25.
  • Direttiva 98/79/CE — modifica della direttiva 98/37/CE richiamata nella nota 4.
  • Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, 18 giugno 1991 — controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
  • Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, 30 novembre 1989 — requisiti minimi per l’uso delle attrezzature di lavoro.
  • Art. 16, par. 1, direttiva 89/391/CEE — base delle direttive particolari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
  • Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — modifica della direttiva 89/655/CEE richiamata nella nota 7.
  • Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 maggio 2003 — omologazione dei trattori agricoli o forestali e relativi sistemi, componenti ed entità tecniche.
  • Direttiva 2005/67/CE della Commissione — modifica della direttiva 2003/37/CE richiamata nella nota 8.
  • Decisione 93/465/CEE del Consiglio, 22 luglio 1993 — moduli di valutazione della conformità e regole sulla marcatura CE.
  • Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 giugno 1995, art. 1, parr. 2-3, e allegato I, punto 1.2 — disciplina degli ascensori modificata dall’articolo 24.
  • Regolamento (CE) n. 1882/2003 — modifica della direttiva 95/16/CE richiamata nella nota 10.
  • Punto 34, accordo interistituzionale «Legiferare meglio» — prospetti nazionali di concordanza tra direttiva e provvedimenti di recepimento.
  • Decisione 1999/468/CE del Consiglio, 28 giugno 1999, artt. 3, 5, par. 6, 7 e 8 — procedure per l’esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione.
  • Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, 6 febbraio 1970 — omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
  • Direttiva 2006/28/CE della Commissione — modifica della direttiva 70/156/CEE richiamata nella nota 13.
  • Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 marzo 2002 — omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
  • Direttiva 2005/30/CE della Commissione — modifica della direttiva 2002/24/CE richiamata nella nota 14.
  • Direttiva 72/23/CEE del Consiglio, 19 febbraio 1973 — materiale elettrico destinato a essere adoperato entro determinati limiti di tensione.
  • Direttiva 93/68/CEE — modifica della direttiva 72/23/CEE richiamata nella nota 15.
  • Direttiva 73/23/CEE — obiettivi di sicurezza elettrica richiamati dall’allegato I, punto 1.5.1.
  • Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 giugno 1998 — procedura d’informazione sulle norme, regolamentazioni tecniche e regole relative ai servizi della società dell’informazione.
  • Atto di adesione del 2003 — modifica della direttiva 98/34/CE richiamata nella nota 16.
  • Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2002, posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2005, posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005 e decisione del Consiglio del 25 aprile 2006 — atti del procedimento legislativo richiamati nella nota 3.