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Decreto del 7 maggio 2026 — MIMIT

7 maggio 2026 · Decreto · MIMIT

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Sintesi

Il decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 dà attuazione all'iperammortamento 2026, ossia alla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (allegati IV e V) e di quelli per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili, prevista dall'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). La base giuridica diretta del provvedimento è il comma 433, che demanda a un decreto MIMIT-MEF la definizione delle modalità attuative, della procedura di accesso e dei termini di trasmissione delle comunicazioni e certificazioni. I soggetti coinvolti sono le imprese beneficiarie, il MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy) quale titolare della misura, il GSE quale gestore operativo della piattaforma e dei controlli, e l'Agenzia delle entrate per il recupero e l'accertamento. Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2026 e pubblicato sul sito istituzionale del MIMIT l'11 giugno 2026. L'apertura concreta della piattaforma e l'approvazione dei modelli sono rinviate a successivi decreti direttoriali (articolo 5).

Finalità e ambito applicativo

Il decreto disciplina le modalità attuative della maggiorazione del costo di acquisizione introdotta dalla legge di bilancio 2026. L'oggetto è definito all'articolo 2:

Il presente decreto, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che istituisce la maggiorazione del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, degli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, completati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

L'ambito oggettivo include sia i beni materiali e immateriali degli allegati IV e V, sia i beni materiali per l'autoproduzione energetica. Il momento del completamento è definito all'articolo 1, comma 1, lettera l):

"completamento degli investimenti": data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati, e data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;

Il perimetro soggettivo è ancorato alla nozione di struttura produttiva, definita all'articolo 1, comma 1, lettera m):

"struttura produttiva": sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotato di autonomia tecnico funzionale e organizzativa.

Quanto agli investimenti energetici, l'articolo 8, comma 1, individua le spese agevolabili e i criteri di localizzazione:

Nell'ambito degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva [...] sono agevolabili le spese relative a: [...]

Il dimensionamento degli impianti è vincolato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2:

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1 è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1 [...]

Modalità operative

La procedura di accesso è articolata in tre fasi consecutive (comunicazione preventiva, conferma, completamento), gestite interamente tramite la piattaforma del GSE. Il MIMIT, all'articolo 1, comma 1, lettera h), definisce la piattaforma:

"piattaforma informatica": il sistema telematico per la gestione della misura prevista dal presente decreto, disponibile nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito internet del GSE (www.gse.it);

Il canale di trasmissione è fissato dall'articolo 3, comma 7:

Le comunicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 del presente articolo sono trasmesse tramite la piattaforma informatica per la gestione della misura nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE, utilizzando i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione di cui all'articolo 5, ivi resi disponibili.

Comunicazione preventiva

L'avvio della procedura è disciplinato dall'articolo 3, comma 1:

Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con l'indicazione, tra l'altro: dei dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva; della tipologia e dell'ammontare degli investimenti nei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché della data prevista di interconnessione; della tipologia e dell'ammontare degli investimenti nei beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché della data prevista di entrata in funzione; dei dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Comunicazione di conferma

L'articolo 3, comma 2, fissa il passaggio intermedio legato all'acconto del 20 per cento:

Per ciascuna comunicazione preventiva di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE ai sensi del comma 4, l'impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell'investimento, con l'indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

Per la locazione finanziaria, lo stesso comma 2 precisa:

Per i beni oggetto di locazione finanziaria, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione di cui al presente comma, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l'impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

Comunicazione di completamento

La fase conclusiva è regolata dall'articolo 3, comma 3:

Al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l'impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma di cui al comma 2, corredate da attestazioni di possesso della documentazione di cui agli articoli 6 e 7.

Istruttoria del GSE

I tempi e gli esiti delle verifiche sono stabiliti dall'articolo 3, comma 4:

A seguito della trasmissione delle comunicazioni di cui al presente articolo, l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese, entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all'impresa l'esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni.

L'apertura della piattaforma e l'approvazione della modulistica sono demandate a provvedimenti direttoriali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1:

Con uno o più decreti direttoriali del Direttore della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero, sono individuati i termini di apertura della piattaforma informatica e sono approvati i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione, per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto.

Adempimenti e scadenze

Oltre alla sequenza preventiva–conferma–completamento, le imprese sono tenute a comunicazioni periodiche di monitoraggio. L'articolo 3, comma 6, dispone:

Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 12, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa ai sensi del comma 1, e fino al termine di fruizione dell'agevolazione, ai sensi dell'articolo 4, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere: a) entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio; b) entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio.

Il termine perentorio per il completamento e la sua unica proroga sono fissati dall'articolo 3, comma 3:

Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE ai sensi del comma 4.

La decorrenza della fruizione è subordinata a due condizioni cumulative, ai sensi dell'articolo 4, comma 1:

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni di cui all'articolo 2 rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti di cui all'articolo 3, comma 3, sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta. La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.

La misura della maggiorazione, per scaglioni, è quantificata dall'articolo 4, comma 2:

Il beneficio è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui all'articolo 2, completati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), in ciascuna annualità, nella misura del 180 per cento per la quota degli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per la quota degli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per la quota degli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Tra gli adempimenti documentali figurano la perizia asseverata e la certificazione contabile. Quanto alla perizia, l'articolo 6, comma 1, prevede:

Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall'articolo 8 relative ai beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, sono comprovate da apposite perizie asseverate, corredate di analisi tecniche, rilasciate da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o mediante una attestazione, corredata di un'analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative.

Quanto alla certificazione contabile, l'articolo 7, comma 1, stabilisce:

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.

Sull'obbligo di conservazione documentale, l'articolo 9, comma 2, dispone:

l'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni di cui agli articoli 6 e 7, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.

La conseguenza del mancato rispetto dei termini procedurali è esplicitata dall'articolo 3, comma 5:

Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni di cui ai commi da 1 a 4 nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio.

Le ipotesi di decadenza sono elencate dall'articolo 10, comma 1, tra cui:

a) nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta del realizzo;

In caso di indebita fruizione, l'articolo 11, comma 1, prevede l'attivazione del recupero:

Nel caso in cui all'esito dei controlli di cui all'articolo 9 sia rilevata l'indebita fruizione dell'agevolazione, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per la conseguente attività di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

I controlli del GSE sono ancorati ai termini dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1:

Il GSE, sulla base della convenzione stipulata con il Ministero, di cui al comma 435 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, nei termini di cui all'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [...]

Riferimenti normativi

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in particolare articolo 102, comma 7, e articolo 109, commi 1 e 2
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 (procedimento amministrativo)
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 46, 47 e 76
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), articolo 64
  • Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (revisione legale dei conti), articoli 8 e 10
  • Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (trasparenza)
  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), articolo 1, commi da 427 a 436 (in particolare commi 433 e 435; allegati IV e V)
  • Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, articolo 25, comma 5 (compenso al GSE)
  • Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (FER, direttiva UE 2018/2001), articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2)
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 43 (termini di accertamento)
  • Deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 (TICA), articoli 10.6 e 10.6-bis
  • Deliberazione ARERA ARG/elt 104/11 (contratti di vendita energia da FER)
  • Direttiva 2006/43/CE (revisioni legali)
  • Codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC)
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