Sintesi
Il decreto del 24 luglio 2024, adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), disciplina le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, istituito dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il provvedimento attua l'Investimento 15 della Missione 7 – REPowerEU del PNRR, riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 nell'ambito di progetti di innovazione dai quali consegua una riduzione dei consumi energetici. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 6,3 miliardi di euro a valere sul Fondo Next Generation EU-Italia, e il GSE è il soggetto gestore della piattaforma informatica attraverso cui si svolge l'intera procedura di accesso al beneficio.
Finalità e ambito applicativo
Il decreto persegue l'obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo italiano verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili, come previsto dal PNRR. L'articolo 2 ne definisce l'oggetto:
Il presente decreto, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici.
Soggetti beneficiari
La platea dei destinatari è definita dall'articolo 3, comma 1, in termini ampi:
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.
Sono tuttavia escluse, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le imprese:
a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale [...]; b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Progetti di innovazione ammissibili
L'articolo 4, comma 1, individua il perimetro oggettivo dell'agevolazione:
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, [...] tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.
Nell'ambito del progetto di innovazione, l'articolo 4, comma 2, ammette altresì:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo [...]; b) le spese in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Definizione di struttura produttiva
Ai fini del decreto, per "struttura produttiva" si intende (articolo 1, comma 1, lettera r):
sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
Misura del credito d'imposta
L'articolo 10, comma 1, prevede tre fasce progressive di aliquota, collegate al livello di riduzione dei consumi energetici raggiunto. A titolo esemplificativo, la prima fascia (lettera a) prevede:
nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.
La seconda fascia (lettera b) prevede aliquote del 40%, 20% e 10% per riduzioni superiori al 6% (struttura) o al 10% (processo), mentre la terza fascia (lettera c) prevede aliquote del 45%, 25% e 15% per riduzioni superiori al 10% (struttura) o al 15% (processo).
Principio DNSH e progetti esclusi
L'articolo 5, comma 1, elenca i progetti non ammissibili per garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente. Il MIMIT precisa che non sono ammissibili i progetti destinati:
a) ad attività e attivi direttamente connessi all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle [...]; b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento [...]; c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico [...]; d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.
Per ciascuna di tali categorie, il decreto individua tuttavia specifiche eccezioni analiticamente descritte.
Modalità operative
Comunicazione preventiva
L'articolo 12, comma 1, disciplina il primo adempimento procedurale a carico dell'impresa:
Per l'accesso al beneficio [...] l'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all'art. 18. La comunicazione preventiva è corredata, tra l'altro, dalla certificazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera a).
Il GSE verifica la comunicazione e risponde entro cinque giorni (articolo 12, comma 2):
Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili.
Conferma degli ordini e acconto
L'articolo 12, comma 4, impone un adempimento intermedio con termine perentorio:
A seguito dell'avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'art. 6 sia degli investimenti di cui all'art. 7.
Comunicazione di completamento
L'articolo 12, comma 6, disciplina l'ultima fase della procedura:
A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell'art. 4, comma 4, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti all'art. 18. La comunicazione di completamento è corredata, tra l'altro, dalla certificazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera b), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all'art. 16 nonché della certificazione di cui all'art. 17.
Piattaforma informatica e modalità telematiche
L'articolo 12, comma 8, stabilisce le modalità di trasmissione:
Le comunicazioni trasmesse dall'impresa ai sensi del presente art., sottoscritte dal legale rappresentante, comprensive dei relativi allegati, sono trasmesse esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma informatica «Transizione 5.0», accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Fruizione del credito d'imposta
L'articolo 13, comma 1, disciplina tempi e modalità di utilizzo:
Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 12, comma 7. Il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Adempimenti e scadenze
L'impresa è tenuta a una sequenza di adempimenti con termini specifici:
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Comunicazione preventiva (art. 12, co. 1): da trasmettere prima del completamento del progetto di innovazione, corredata dalla certificazione ex ante (art. 15, co. 1, lett. a).
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Acconto del 20% (art. 12, co. 4): entro trenta giorni dalla ricezione della prenotazione del credito, trasmissione degli estremi delle fatture relative agli ordini con pagamento di acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
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Comunicazione di completamento (art. 12, co. 6): entro il 28 febbraio 2026, corredata da certificazione ex post, perizia asseverata e certificazione contabile.
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Utilizzo in compensazione (art. 13, co. 1): decorsi dieci giorni dalla comunicazione del GSE ex art. 12, co. 7, entro il 31 dicembre 2025; il residuo non utilizzato è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
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Entrata in esercizio degli impianti FER (art. 7, co. 5): entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.
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Mantenimento dei requisiti (art. 21, co. 1, lett. b): il livello di riduzione dei consumi energetici deve essere mantenuto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto.
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Vincolo di destinazione dei beni (art. 21, co. 1, lett. a): i beni agevolati non possono essere ceduti, destinati a finalità estranee all'impresa o a strutture produttive diverse prima del 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento.
Le conseguenze del mancato rispetto dei termini sono espresse dall'articolo 12, comma 9:
Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e nelle modalità previste dai commi da 2 a 8 del presente art. comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.
In caso di decadenza accertata all'esito dei controlli, l'articolo 22, comma 1, prevede:
il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Riferimenti normativi
- Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (Tassonomia – investimenti sostenibili), artt. 9 e 17
- Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza), artt. 9, 22 e 34
- Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023 (REPowerEU)
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 (Orientamenti DNSH)
- Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 (approvazione PNRR Italia)
- Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 (revisione PNRR – Missione 7 REPowerEU)
- Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, art. 38, commi da 1 a 21, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, allegati A e B (beni materiali e immateriali 4.0)
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 61, 109 e 164
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 (compensazione)
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP)
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 1037-1044, 1051 e ss.
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance PNRR)
- Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, art. 12 (registro moduli fotovoltaici)
- Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, art. 6 (comunicazione completamento investimenti 4.0)
- Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, art. 13, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (ZLS)
- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 30, co. 1, lett. a), n. 2 (autoconsumo a distanza)
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (revisione legale dei conti)
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa degli enti)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47 e 76 (dichiarazioni sostitutive)
- Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (definizione PMI)
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 35 e 36 (investimenti sostitutivi)
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, co. 53; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 31 (limiti compensazione)