Sintesi
Il decreto del 24 luglio 2024, emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, disciplina le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, istituito dall'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56). Il Piano riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. La misura è finanziata con risorse PNRR (Missione 7 – REPowerEU, Investimento 15) per complessivi 6,3 miliardi di euro e prevede aliquote di credito d'imposta variabili in funzione dell'entità della riduzione dei consumi energetici e dell'ammontare degli investimenti. Il decreto definisce nel dettaglio soggetti beneficiari, investimenti ammissibili, procedura di accesso tramite il GSE, obblighi di certificazione energetica e contabile, nonché cause di decadenza e meccanismi di controllo.
Contesto e quesito
Il decreto nasce dall'esigenza di dare attuazione all'Investimento 15 "Transizione 5.0" della Missione 7 – REPowerEU del PNRR, come previsto dall'art. 38, comma 17, del decreto-legge n. 19/2024. La milestone M7-40 del PNRR imponeva l'entrata in vigore dell'atto giuridico entro il primo trimestre 2024. Come riportato nei "Visto" del decreto:
la milestone M7-40, da raggiungere entro il primo trimestre 2024, prevede l'entrata in vigore dell'atto giuridico che stabilisce i criteri per gli interventi ammissibili. L'atto giuridico mette a disposizione dei potenziali destinatari i crediti d'imposta Transizione 5.0, determinando i criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e il tetto di spesa massimo per la misura
L'investimento è finalizzato, secondo il decreto:
a sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili
Il target M7-42 prevede inoltre:
il risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026
Analisi del MIMIT
Soggetti beneficiari e requisiti di accesso
Il decreto definisce un perimetro soggettivo ampio. L'art. 3, comma 1, stabilisce che:
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.
Sono tuttavia escluse le imprese in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive. In particolare, l'art. 3, comma 2, lettera c), esclude le imprese:
che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Progetti di innovazione ammissibili
L'art. 4, comma 1, delimita l'ambito temporale e materiale dei progetti ammissibili:
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all'articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.
Il decreto chiarisce il concetto di "avvio" del progetto all'art. 4, comma 3:
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Oltre ai beni 4.0, il progetto può includere investimenti complementari. L'art. 4, comma 2, stabilisce che sono altresì agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo [...] compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, alle condizioni di cui all'articolo 7; b) le spese in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all'articolo 8.
Il limite di investimento è fissato dall'art. 4, comma 5:
Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo
Beni materiali e immateriali agevolabili (allegati A e B)
L'art. 6, comma 1, lettera b), include tra i beni immateriali agevolabili anche i software gestionali, a condizione specifica:
inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo («Energy Dashboarding»).
Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
L'art. 7, comma 2, disciplina il dimensionamento degli impianti:
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1 è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva
Per quanto riguarda il fotovoltaico, l'art. 7, comma 4, prevede una maggiorazione per moduli ad alto contenuto europeo:
le spese relative agli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle predette lettere b) e c), concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari rispettivamente al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.
Misura del credito d'imposta
L'art. 10, comma 1, prevede tre fasce di aliquota in funzione della riduzione dei consumi energetici conseguita. Per la prima fascia (riduzione ≥ 3% struttura produttiva o ≥ 5% processo):
nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro
Per la seconda fascia (riduzione > 6% struttura o > 10% processo), le aliquote salgono al 40%, 20% e 10%. Per la terza fascia (riduzione > 10% struttura o > 15% processo), le aliquote raggiungono il 45%, 25% e 15%.
Il credito d'imposta gode di un regime fiscale favorevole, come precisa l'art. 10, comma 4:
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Cumulo con altre agevolazioni
L'art. 11, comma 1, consente il cumulo con agevolazioni nazionali:
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, non porti al superamento del costo sostenuto.
Ma il comma 2 stabilisce un divieto espresso di cumulo:
Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale (ZES unica - Mezzogiorno) [...] e nella Zona logistica semplificata (ZLS)
Procedura di accesso: comunicazione preventiva, acconto e completamento
La procedura si articola in più fasi. L'art. 12, comma 1, prevede una comunicazione preventiva:
l'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all'art. 18. La comunicazione preventiva è corredata, tra l'altro, dalla certificazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera a).
L'art. 12, comma 4, impone un obbligo di acconto entro 30 giorni dalla prenotazione:
l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'art. 6 sia degli investimenti di cui all'art. 7.
La comunicazione di completamento deve avvenire, ai sensi dell'art. 12, comma 6:
A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell'art. 4, comma 4, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026
Fruizione del credito d'imposta
L'art. 13, comma 1, disciplina le modalità di utilizzo:
Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 12, comma 7. Il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
L'art. 13, comma 4, precisa inoltre che:
Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
Certificazioni e perizie
Il decreto prevede un doppio sistema di certificazione energetica (ex ante ed ex post). L'art. 15, comma 1, stabilisce:
La riduzione dei consumi energetici di cui all'art. 9 è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino: a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6; b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
I certificatori devono dotarsi di coperture assicurative specifiche, come previsto dall'art. 15, comma 8:
i soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all'impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
Cause di decadenza
L'art. 21, comma 1, elenca le cause di decadenza, tra cui la lettera b) introduce un obbligo di mantenimento del risparmio energetico nel tempo:
fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione
Perimetro della risposta
Il decreto si applica entro un perimetro ben definito, sia in termini di fonte di finanziamento sia di limiti temporali e finanziari.
L'art. 2, comma 1, delimita l'oggetto:
Il presente decreto, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici.
Le risorse disponibili sono articolate per anno dall'art. 12, comma 1:
al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 38, comma 21, del decreto-legge n. 19 del 2024 pari, per il riconoscimento del credito di imposta, a 1.039.500.000 di euro per l'anno 2024, 3.118.500.000 di euro per l'anno 2025 e 415.800.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, ferma restando la spesa complessivamente autorizzata di cui al citato comma 21
Gli allegati tecnici non sono contenuti nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
Per la consultazione degli allegati facenti parte del decreto si rimanda al sito web istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Riferimenti normativi
- Art. 38, commi da 1 a 21, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (istituzione Piano Transizione 5.0)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, allegati A e B (beni materiali e immateriali 4.0)
- Art. 1, commi 1051 e seguenti, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d'imposta beni strumentali 4.0 – non cumulabile)
- Art. 1, comma 1053, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (individuazione investimenti agevolabili)
- Art. 1, commi 1037-1050, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Fondo di rotazione Next Generation EU-Italia)
- Art. 1, comma 1042, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (procedure amministrativo-contabili PNRR)
- Art. 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limiti compensazione crediti d'imposta – non applicabile)
- Art. 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite compensazione – non applicabile)
- Art. 31, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (limite compensazione – non applicabile)
- Art. 109, commi 1 e 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR (regole di competenza per effettuazione investimenti)
- Artt. 61 e 109, comma 5, TUIR (rapporto ricavi/proventi per deducibilità)
- Art. 164, comma 1, TUIR (beni ad uso promiscuo – esclusi)
- Art. 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (compensazione crediti e debiti tributari)
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP)
- Art. 1, commi 35 e 36, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (investimenti sostitutivi)
- Art. 1, comma 115, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (centri di competenza ad alta specializzazione)
- Art. 12, decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (registro moduli fotovoltaici)
- Art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (autoconsumo a distanza)
- Artt. 16 e 16-bis, decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (ZES unica Mezzogiorno – non cumulabile)
- Art. 13, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (ZLS – non cumulabile)
- Art. 6, decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (comunicazione completamento investimenti 4.0)
- Regolamento (UE) 2021/241 (dispositivo per la ripresa e la resilienza)
- Art. 17, regolamento (UE) 2020/852 (principio DNSH)
- Regolamento delegato (UE) 2139/2021 (criteri di vaglio tecnico)
- Raccomandazione 2003/361/CE e D.M. 18 aprile 2005 (definizione PMI)
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (revisione legale dei conti)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46, 47 e 76 (dichiarazioni sostitutive)
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa enti)
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa)
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, allegati B e C (gestione rifiuti)
- Deliberazione ARERA ARG/elt 99/08 – TICA (connessione reti elettriche)
- Delibera ARERA ARG/elt 104/11 (contratti fornitura energia rinnovabile)
- Norma UNI CEI 11339 (EGE – Esperti in Gestione dell'Energia)
- Norma UNI CEI 11352 (ESCo – Energy Service Company)
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (governance PNRR)
- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (disposizioni urgenti PNRR)
- D.M. 31 dicembre 1988 (tabella coefficienti di ammortamento fiscale – aliquote minime 6,5%)
- Allegato 3 alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (beni esclusi)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (procedimento amministrativo)
- Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (protezione dati personali)
Temi
- credito d'imposta Transizione 5.0
- riduzione consumi energetici
- PNRR REPowerEU
- allegato A e allegato B legge 232/2016
- autoproduzione energia rinnovabile autoconsumo
- certificazione energetica ex ante ex post
- cumulo agevolazioni
- Energy Dashboarding
- procedura GSE comunicazione preventiva
- moduli fotovoltaici maggiorazione 120% 140%
- DNSH principio non arrecare danno significativo