Decreto del Ministro delle Finanze 23 dicembre 1992 — Coefficiente di ammortamento degli aeromobili

23 dicembre 1992 · Decreto · MEF

Questa scheda facilita la consultazione del documento. Per il testo ufficiale e gli eventuali aggiornamenti, consulta sempre la fonte dell'ente.

Consulta la fonte ufficiale

Testo del provvedimento

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1992

  Integrazione  alla  tabella  dei  coefficienti  di ammortamento del
costo dei beni materiali strumentali  impiegati  per  l'esercizio  di
attivita'  commerciali,  arti  e  professioni,  approvata con decreto
ministeriale 31 dicembre 1988.

(GU n.4 del 7-1-1993)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto ministeriale 31 dicembre  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del 2 febbraio 1989 (*), con il quale e'
stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento dei  beni
strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e
professioni;
  Vista l'istanza del 30 giugno 1992, con la quale l'Alitalia - Linee
aeree  italiane  -  S.p.a.  ha chiesto la revisione della tabella dei
coefficienti di ammortamento relativamente al gruppo XVIII (Industria
dei trasporti e delle comunicazioni) - specie 1a, 2a e 3a  (trasporti
aerei,  marittimi, lacuali, fluviali e lagunari) ed in particolare la
riduzione del coefficiente  di  ammortamento  applicabile  alla  voce
"Aereo  completo  di  equipaggiamento  (compreso  di motore a terra e
salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)";
  Tenuto  conto  del  parere  tecnico  espresso  in  proposito  dalla
Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali 2B/2771
dell'11 novembre 1992;
  Considerata  l'opportunita'  di  operare  la predetta revisione per
tener conto dell'istanza sopra citata;
                              Decreta:
  Nel gruppo XVIII (Industria dei trasporti  e  delle  comunicazioni)
della  tabella  dei  coefficienti  di  ammortamento, approvata con il
decreto ministeriale 31 dicembre 1988,  il  coefficiente  applicabile
alla voce "Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra
e  salvo  norme  a  parte  in relazione ad esigenze di sicurezza)" e'
ridotto dal 14% al 12%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA
--------------
   (*) Supplemento ordinario n. 8.

Fonte ufficiale

Testo in Gazzetta Ufficiale