D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico Sicurezza (estratto: artt. 69-72 e Allegato V)

9 aprile 2008 · D.Lgs. · Governo

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Sintesi

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; l’estratto riguarda definizioni, requisiti e obblighi relativi alle attrezzature di lavoro. La disciplina distingue le attrezzature soggette alle norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto da quelle costruite o messe a disposizione prima di tali norme, per le quali opera l’Allegato V. I principali destinatari sono datori di lavoro, lavoratori e operatori, nonché venditori, noleggiatori e concedenti in uso. La finalità è assicurare scelta, installazione, utilizzo, manutenzione, controllo e cessione delle attrezzature in condizioni di sicurezza.

Contesto normativo e finalità

Le disposizioni appartengono al Titolo III, Capo I, del Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il record fornito non contiene il preambolo del decreto e non permette quindi di individuare specifiche motivazioni politiche o economiche; emerge tuttavia la finalità di coordinare la sicurezza nell’uso delle attrezzature con la disciplina europea di prodotto. Il Governo, all’articolo 70, comma 1, dispone:

Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Per le attrezzature costruite in assenza di tali disposizioni o messe a disposizione prima della loro emanazione, il riferimento tecnico-legale è costituito dai requisiti generali dell’Allegato V. Il testo non identifica numero e data delle singole direttive comunitarie recepite.

Disposizioni principali

Definizioni e ambito applicativo

L’articolo 69, comma 1, definisce attrezzatura di lavoro, uso dell’attrezzatura, zona pericolosa, lavoratore esposto e operatore. La nozione di uso comprende l’intero ciclo operativo, dalla messa in servizio alla manutenzione, pulizia e dismissione operativa.

Requisiti di sicurezza

L’articolo 70 stabilisce un doppio regime: conformità alla legislazione di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto per le attrezzature che vi rientrano; conformità all’Allegato V per le attrezzature costruite o già messe a disposizione in assenza di tale legislazione. Il comma 3 riconosce inoltre la conformità delle attrezzature costruite secondo i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del D.P.R. n. 547/1955 o dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 626/1994. Il comma 4 disciplina l’intervento degli organi di vigilanza quando un’attrezzatura conforme alla normativa di prodotto presenti comunque un rischio riconducibile al mancato rispetto di requisiti essenziali di sicurezza.

Obblighi del datore di lavoro

L’articolo 71 impone al datore di lavoro di scegliere attrezzature idonee, adeguate al lavoro e conformi ai requisiti dell’articolo 70, considerando ambiente, impiego e interferenze. Sono richieste misure tecniche e organizzative, installazione conforme alle istruzioni, manutenzione, aggiornamento, registrazione dei controlli, sicurezza ergonomica e riserva dell’uso o della manutenzione a personale adeguatamente formato o qualificato.

I commi 8-10 regolano i controlli iniziali, periodici e straordinari, la loro documentazione e l’impiego delle attrezzature fuori sede. Il comma 11 prevede, per le attrezzature dell’Allegato VII, verifiche periodiche onerose secondo la frequenza ivi indicata, con prima verifica affidata all’INAIL entro quarantacinque giorni e successive verifiche eseguibili dai soggetti individuati dalla norma. I commi 12-14 disciplinano qualifica e abilitazione dei soggetti privati, modalità delle verifiche e aggiornamento dell’Allegato VII; il comma 13-bis contempla le verifiche svolte direttamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle attrezzature di cui dispone.

Vendita, noleggio e concessione in uso

L’articolo 72, comma 1, richiede a chi vende, noleggia o concede attrezzature estranee alla disciplina dell’articolo 70, comma 1, di attestarne sotto la propria responsabilità la conformità all’Allegato V. Il comma 2 impone, per il noleggio o la concessione senza operatore, l’attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e l’acquisizione della dichiarazione relativa alla formazione e all’addestramento specifico degli utilizzatori.

Requisiti dell’Allegato V

La Parte I contiene requisiti generali applicabili quando sussiste il rischio corrispondente: sicurezza dei comandi, avviamento volontario, arresto ordinario e di emergenza, protezione da proiezioni ed emissioni, stabilità, segregazione degli elementi mobili, illuminazione, temperature, segnalazioni, vibrazioni, manutenzione, incendio ed esplosione. La Parte II aggiunge prescrizioni per attrezzature in pressione, mezzi mobili, apparecchi di sollevamento e trasporto, attrezzature per sollevare persone e numerose categorie di macchine e impianti.

Testo dei commi rilevanti

Per la nozione centrale di attrezzatura di lavoro, il Governo stabilisce all’articolo 69, comma 1, lettera a):

attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

Per le attrezzature anteriori o estranee alla normativa europea di prodotto, l’articolo 70, comma 2, prevede:

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

Quanto all’obbligo generale del datore di lavoro, l’articolo 71, comma 1, dispone:

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

In materia di installazione e manutenzione, il passaggio rilevante dell’articolo 71, comma 4, lettera a), stabilisce:

le attrezzature di lavoro siano:

  1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
  2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

Per le attrezzature che comportano conoscenze o responsabilità particolari, l’articolo 71, comma 7, lettera a), prescrive:

l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

Sulla finalità e competenza dei controlli, l’articolo 71, comma 8, lettera c), precisa:

Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

Quanto alla tracciabilità, l’articolo 71, comma 9, dispone:

I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Per la cessione delle attrezzature non soggette alla disciplina europea di prodotto, il passaggio centrale dell’articolo 72, comma 1, richiede che il cedente:

attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

In relazione agli elementi mobili, l’Allegato V, Parte I, punto 6.1, stabilisce:

Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.

Il testo completo vigente degli articoli e degli allegati è consultabile su Normattiva.

Modifiche e proroghe

  • 4 maggio 2023 — la nota redazionale segnala che il Decreto-Legge n. 48/2023 ha modificato il secondo periodo dell’articolo 72, comma 2, relativo alla dichiarazione sulla formazione e sull’addestramento specifico degli utilizzatori.
  • 18 marzo 2025 — la Circolare n. 2668, richiamata soltanto in nota redazionale, fornisce chiarimenti sulle sanzioni riferibili alla stessa categoria omogenea e sulla conformità delle macchine anteriori alla direttiva; non è indicata come modifica legislativa.
  • La cronologia inclusa nel record non identifica altre norme modificatrici né proroghe riferite agli articoli 69-72 o all’Allegato V.

Riferimenti normativi

  • Art. 69, comma 1, lettere a)-e), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — definizioni di attrezzatura, uso, zona pericolosa, lavoratore esposto e operatore.
  • Art. 70, commi 1-4, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — requisiti di sicurezza, regime delle attrezzature anteriori alle norme di prodotto e vigilanza sulla non conformità.
  • Art. 71, commi 1-14 e comma 13-bis, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — obblighi del datore di lavoro, controlli e verifiche periodiche.
  • Art. 72, commi 1-2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — obblighi di venditori, noleggiatori e concedenti in uso.
  • Art. 18, comma 1, lettera z), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — disposizione richiamata dall’articolo 71, comma 4, per l’aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza.
  • Art. 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Commissione consultiva richiamata dall’articolo 71, comma 14.
  • Allegato V, Parti I e II, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — requisiti generali e supplementari delle attrezzature costruite o messe a disposizione in assenza delle norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
  • Allegato VI, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — misure tecniche e organizzative richiamate dall’articolo 71, comma 3.
  • Allegato VII, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — attrezzature soggette a verifiche periodiche e relative frequenze, richiamato dall’articolo 71, commi 11, 13, 13-bis e 14.
  • Art. 395, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 — base dei decreti ministeriali le cui prescrizioni determinano la conformità ai sensi dell’articolo 70, comma 3.
  • Art. 28, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 — ulteriore base dei decreti ministeriali richiamati dall’articolo 70, comma 3.
  • Artt. 20 e 21, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 — procedure applicabili nei casi disciplinati dall’articolo 70, comma 4.
  • Art. 1, comma 2, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 — definizione di macchina richiamata dall’articolo 71, comma 5.
  • Art. 1, comma 3, secondo periodo, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 — nozione di immissione sul mercato richiamata dall’articolo 71, comma 5.
  • Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 — provvedimento che, secondo la nota redazionale, ha modificato il secondo periodo dell’articolo 72, comma 2; il record non indica l’articolo modificatore.
  • Direttive comunitarie di prodotto e relative disposizioni legislative e regolamentari di recepimento — fonti richiamate dagli articoli 69-71 e dall’Allegato V senza indicazione dei singoli atti europei.
  • Decreto ministeriale previsto dall’art. 71, comma 13, D.Lgs. n. 81/2008 — disciplina delle verifiche periodiche e dell’abilitazione dei soggetti pubblici o privati.
  • Decreto ministeriale previsto dall’art. 71, comma 14, D.Lgs. n. 81/2008 — modifiche dell’elenco contenuto nell’Allegato VII.
  • Legge regionale richiamata dall’art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 — eventuale attribuzione all’ARPA delle verifiche successive; il testo non identifica una specifica legge regionale.
  • Allegato V, Parte I, punti 6.2, 6.3 e 6.5 — richiami interni relativi a protezioni alternative, blocco dei ripari e limitazione delle zone non protette.
  • Allegato V, Parte II, punti 3.1.8, 3.2.2, 4.4.4, 4.5.1-4.5.3, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.2, 5.6.1, 5.10.1, 5.11.2 e punto 6.3 della Parte I — disposizioni oggetto di richiami interni nelle prescrizioni supplementari.
  • Art. II, comma 3, richiamato al punto 4.5.13 dell’Allegato V — riferimento riprodotto secondo il record, che non ne specifica ulteriormente la fonte.
  • Circolare MLPS n. 44 del 22 dicembre 2010 — requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi e delle motoagricole, citata in nota redazionale.
  • Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025 — chiarimenti su sanzioni e conformità delle macchine anteriori alla direttiva, citata in nota redazionale.
  • Linea guida ISPESL «Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri temporanei» — riferimento tecnico richiamato al punto 4.5.13 dell’Allegato V.
  • Norme tecniche, buone prassi, linee guida e regolamenti speciali — fonti tecniche richiamate dagli articoli 71 e dall’Allegato V senza identificazione di specifici atti.