Sintesi
L'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 disciplina le sanzioni amministrative applicabili in caso di ritardato od omesso versamento di imposte. La norma stabilisce una sanzione base pari al venticinque per cento dell'importo non versato, prevedendo riduzioni progressive per ritardi contenuti entro novanta e quindici giorni. La disposizione si rivolge a tutti i contribuenti tenuti ad effettuare versamenti tributari — in acconto, periodici, di conguaglio o a saldo — e trova applicazione anche nei casi di liquidazione automatizzata della dichiarazione e, più in generale, in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo nel termine previsto.
Contesto normativo e finalità
L'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 si inserisce nella riforma organica del sistema sanzionatorio tributario non penale, attuata con i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, in esecuzione della delega conferita dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'obiettivo della riforma era razionalizzare e rendere proporzionato il regime delle sanzioni amministrative tributarie, superando il previgente sistema — ritenuto eccessivamente rigido — e introducendo meccanismi di graduazione della sanzione in funzione della gravità della violazione e della tempestività della regolarizzazione.
Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto ripetutamente sull'art. 13, in particolare con il D.Lgs. 158/2015 (come modificato dalla Legge 208/2015), per rafforzare il principio di proporzionalità, riducendo la sanzione per i ritardi di minore entità e incentivando la compliance spontanea dei contribuenti.
Disposizioni principali
Sanzione base per omesso o ritardato versamento (comma 1)
Il comma 1 individua le fattispecie sanzionate — omesso o insufficiente versamento in acconto, periodico, di conguaglio o a saldo — e fissa la sanzione ordinaria nella misura del venticinque per cento di ogni importo non versato. La norma precisa che dal versamento a saldo vanno detratti gli importi dovuti a titolo di versamenti periodici e in acconto, anche se non effettivamente eseguiti. La sanzione si applica anche quando una maggiore imposta o minore eccedenza detraibile emerga dalla correzione di errori materiali o di calcolo in sede di controllo della dichiarazione annuale.
Riduzione per ritardi contenuti (comma 1, secondo e terzo periodo)
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà (12,5%). Per i ritardi non superiori a quindici giorni, si applica un'ulteriore riduzione progressiva, pari a un quindicesimo della sanzione dimezzata per ciascun giorno di ritardo, fatta salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Applicazione in sede di liquidazione automatizzata (comma 2)
Il comma 2 estende l'applicazione della sanzione del comma 1 ai casi di liquidazione della maggiore imposta effettuata ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. 633/1972.
Clausola residuale (comma 3)
Il comma 3 prevede l'applicazione della medesima sanzione a ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, purché non si tratti di tributi iscritti a ruolo.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 1 dell'art. 13 definisce la fattispecie sanzionata e la misura della sanzione, comprensiva delle riduzioni per ritardi brevi:
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Il secondo periodo del comma 1 introduce la riduzione per ritardi entro novanta giorni:
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
Il terzo periodo del comma 1 disciplina l'ulteriore riduzione progressiva per ritardi entro quindici giorni:
Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Il comma 2 estende la sanzione alle ipotesi di liquidazione automatizzata:
La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Il comma 3 costituisce la clausola residuale di chiusura del sistema:
Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
Modifiche e proroghe
- 26/04/2000 — Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 (art. 1, comma 1, lettera e)) ha modificato l'art. 13, comma 1.
- 06/07/2011 — Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (art. 23, comma 31), ha modificato l'art. 13, comma 1.
- 02/03/2012 — Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (art. 11, comma 3-bis), ha modificato l'art. 13, comma 1.
- 30/12/2015 — La L. 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 133), nel modificare l'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha conseguentemente modificato l'art. 13.
Riferimenti normativi
- Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 — sanzioni per ritardati od omessi versamenti (norma oggetto della scheda)
- Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — ravvedimento operoso (richiamato dal comma 1, terzo periodo)
- Art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione (richiamato dal comma 2)
- Art. 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — controllo formale delle dichiarazioni (richiamato dal comma 2)
- Art. 54-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — liquidazione dell'IVA sulla base della dichiarazione (richiamato dal comma 2)
- Art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 — modifica dell'art. 13, comma 1
- Art. 23, comma 31, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. L. 15 luglio 2011, n. 111 — modifica dell'art. 13, comma 1
- Art. 11, comma 3-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. L. 26 aprile 2012, n. 44 — modifica dell'art. 13, comma 1
- Art. 32, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 — revisione del sistema sanzionatorio
- Art. 1, comma 133, L. 28 dicembre 2015, n. 208 — modifica dell'art. 13 tramite intervento sul D.Lgs. 158/2015
- L. 23 dicembre 1996, n. 662 — delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio tributario