Sintesi
Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 disciplina, nel Titolo III del nuovo Codice della strada, la nozione e la classificazione dei veicoli. Gli articoli esaminati distinguono autoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e veicoli con caratteristiche atipiche, precisandone funzioni e condizioni di circolazione. La disciplina si rivolge ai proprietari, agli utilizzatori e ai costruttori dei mezzi, oltre che alle autorità competenti per classificazione, immatricolazione, controllo e circolazione. Le definizioni sono rilevanti anche per stabilire quando una macchina, in ragione delle sue caratteristiche e del suo impiego, debba essere qualificata come veicolo.
Contesto normativo e finalità
Il decreto legislativo costituisce il nuovo Codice della strada e organizza nel Titolo III la disciplina generale dei veicoli. L’estratto fornito non contiene il preambolo o una relazione illustrativa e, pertanto, non documenta specifiche motivazioni politico-economiche; dalle disposizioni emerge la finalità sistematica di delimitare le categorie dei mezzi ammessi alla circolazione e i relativi regimi tecnici. Il quadro sovranazionale affiora nella classificazione internazionale dei veicoli, nei rinvii alle disposizioni comunitarie sugli ausili medici e sui quadricicli, nel regolamento (CE) n. 1/2005 sul trasporto degli animali e, per i controlli tecnici, nelle direttive 2014/45/UE e 2009/40/CE.
Disposizioni principali
Nozione generale e classificazione
L’art. 46, comma 1, considera veicoli le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade sotto la guida dell’uomo, escludendo determinate macchine per bambini e gli ausili medici per invalidi. L’art. 47, comma 1, individua le categorie generali, mentre il comma 2 classifica i veicoli a motore e i rimorchi secondo le categorie internazionali L, M, N e O.
Autoveicoli e rimorchi
L’art. 54 definisce gli autoveicoli come veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e ne elenca le diverse tipologie, comprendendo autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, mezzi per trasporti specifici o usi speciali e mezzi d’opera. L’art. 56 disciplina i rimorchi, i semirimorchi e i carrelli appendice, distinguendoli in base alla destinazione e alle caratteristiche costruttive.
Macchine agricole
L’art. 57 collega la qualifica di macchina agricola all’impiego nelle attività dell’art. 2135 del codice civile e nella gestione forestale. Ai fini della circolazione distingue mezzi semoventi e trainati, definisce le principali tipologie e stabilisce limiti di velocità e condizioni per il trasporto degli addetti.
Macchine operatrici
L’art. 58 comprende tra le macchine operatrici i mezzi semoventi o trainati destinati a operare su strada o nei cantieri. Tali macchine possono circolare come veicoli per il trasferimento proprio e per lo spostamento di cose connesse al ciclo operativo, nel rispetto delle modalità regolamentari e dei limiti di velocità previsti.
Veicoli atipici
L’art. 59 assegna carattere residuale alla categoria dei veicoli atipici. Il Ministro dei trasporti deve stabilirne l’assimilazione a una categoria ordinaria e i requisiti tecnici di idoneità; il comma 2-bis prevede sanzione pecuniaria, confisca e distruzione per la circolazione dei veicoli atipici le cui caratteristiche tecniche e funzionali non siano state ancora definite.
Testo dei commi rilevanti
Il Governo, nell’art. 46, comma 1, formula la nozione generale di veicolo:
Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.
Il Governo, nell’art. 47, comma 1, individua le categorie generali:
I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche.
Il Governo, nell’art. 54, comma 1, definisce gli autoveicoli e le prime due tipologie:
Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
Il Governo, nell’art. 56, comma 1, delimita la categoria dei rimorchi:
Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con esclusione degli autosnodati.
Il Governo, nell’art. 57, comma 1, collega le macchine agricole alle attività agricole e forestali:
Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate a essere impiegate nelle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e nelle attività di gestione forestale e possono, in quanto veicoli, circolare su strada: a) per il proprio trasferimento;
Il Governo, nell’art. 57, comma 2, lettera a), numero 1), definisce le trattrici agricole:
- trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
Il Governo, nell’art. 58, comma 1, descrive le caratteristiche delle macchine operatrici:
Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature.
Nel medesimo comma il Governo precisa quando tali macchine possono circolare come veicoli:
In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
Il Governo, nell’art. 59, comma 1, definisce la categoria residuale dei veicoli atipici:
Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.
Il Governo, nell’art. 59, comma 2, affida al Ministro dei trasporti la loro assimilazione:
Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto: a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
Il testo completo e vigente delle disposizioni è consultabile su Normattiva.
Modifiche e proroghe
- 5 agosto 2022 — La Legge n. 108/2022, di conversione con modificazioni del D.L. n. 68/2022, ha sostituito nell’art. 47, comma 2, lettera a), i capoversi relativi alle categorie L1e, L2e, L3e e L4e.
- 25 novembre 2024 — La Legge n. 177/2024 ha inserito nell’art. 56, comma 4, le parole «e da» e ha sostituito l’alinea e le lettere a), b) e c) dell’art. 57, comma 1; l’ultimo periodo di quest’ultimo comma non è stato sostituito.
- 2 dicembre 2025 — La Legge n. 182/2025 ha aggiunto all’art. 56 il comma 4-bis, entrato in vigore il 18 dicembre 2025, relativo all’impiego di rimorchi appositamente allestiti per il trasporto di animali vivi.
- Nell’estratto non sono indicate proroghe delle disposizioni esaminate.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Titolo III, Capo I — disciplina generale dei veicoli nel nuovo Codice della strada.
- Art. 46, comma 1, D.Lgs. n. 285/1992 — nozione di veicolo ed esclusioni per macchine destinate a bambini e ausili medici per invalidi.
- Art. 47, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 285/1992 — classificazione generale e internazionale dei veicoli e dei rimorchi.
- Art. 54, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 285/1992 — definizione, tipologie e attrezzature degli autoveicoli.
- Art. 56, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, D.Lgs. n. 285/1992 — rimorchi, semirimorchi, carrelli appendice e trasporto di animali vivi.
- Art. 57, commi 1, 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 285/1992 — definizione, classificazione, velocità e posti delle macchine agricole.
- Art. 58, commi 1, 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 285/1992 — definizione, classificazione, posti e velocità delle macchine operatrici.
- Art. 59, commi 1, 2 e 2-bis, D.Lgs. n. 285/1992 — veicoli atipici, assimilazione, requisiti tecnici e sanzioni.
- Art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 285/1992 — limiti di massa richiamati per i mezzi d’opera.
- Art. 53, comma 1, lettera e), e comma 2, D.Lgs. n. 285/1992 — esclusioni richiamate dalla definizione di rimorchio; l’art. 53 è richiamato anche per i motoveicoli trainanti carrelli appendice.
- Art. 54, comma 1, lettere f), g), h), i) e l), D.Lgs. n. 285/1992 — rinvii per rimorchi destinati a trasporti specifici o usi speciali e per le esclusioni relative ai carrelli appendice.
- Art. 55, D.Lgs. n. 285/1992 — filoveicoli ammessi al traino dei rimorchi.
- Art. 61, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 285/1992 — dimensioni degli autotreni; l’articolo è richiamato anche per mezzi d’opera, carrelli appendice e rimorchi allestiti.
- Art. 62, D.Lgs. n. 285/1992 — limiti di massa richiamati per mezzi d’opera, carrelli appendice e rimorchi allestiti.
- Titolo VI, Capo I, sezione II, D.Lgs. n. 285/1992 — disciplina richiamata per la confisca dei veicoli atipici.
- Art. 2135 e art. 2135, comma 3, codice civile — attività agricole e attività dirette alla fornitura di beni o servizi.
- Art. 203 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada — tipi di autoveicoli per trasporti specifici e per usi speciali.
- Regolamento di esecuzione del Codice della strada — limiti e modalità di circolazione richiamati dagli artt. 46, 54, 56 e 58.
- Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, 22 dicembre 2004 — protezione degli animali durante il trasporto.
- Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, 20 marzo 2008 — disciplina richiamata per il trasporto di animali vivi.
- Legge 5 agosto 2022, n. 108 — conversione, con modificazioni, del D.L. 16 giugno 2022, n. 68 e sostituzione delle categorie L1e-L4e dell’art. 47.
- D.L. 16 giugno 2022, n. 68 — decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2022.
- Legge 25 novembre 2024, n. 177 — modifiche agli artt. 56, comma 4, e 57, comma 1.
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182 — introduzione dell’art. 56, comma 4-bis.
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2014, pubblicato nella G.U. n. 28 del 4 febbraio 2014 — disciplina richiamata per i carrelli dell’art. 58, comma 2, lettera c).
- Decreto ministeriale 9 ottobre 2015, n. 193, pubblicato nella G.U. n. 283 del 4 dicembre 2015 — criteri di assimilazione e requisiti della navetta turistica ai sensi dell’art. 59, comma 2, lettera a).
- Decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214 — recepimento della direttiva 2014/45/UE, richiamato per l’art. 59, comma 2, lettera b).
- Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 3 aprile 2014 — controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
- Direttiva 2009/40/CE — disciplina europea abrogata dalla direttiva 2014/45/UE.
- Disposizioni comunitarie sugli ausili medici e disposizioni tecniche comunitarie applicabili alle categorie L2e, L5e, L6e e L7e — rinvii generali contenuti negli artt. 46 e 47.