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D.Lgs. n. 241/1997 — Parlamento

9 luglio 1997 · D.Lgs. · Parlamento

Il testo sottostante riproduce il testo vigente alla data di consultazione. Per il testo ufficiale sempre aggiornato e la cronologia completa delle modifiche, consulta Normattiva.

Consulta il testo vigente su Normattiva

Sintesi

Il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'articolo 17, disciplina il meccanismo del versamento unitario e della compensazione dei crediti e debiti tributari e contributivi tramite il modello F24. La norma consente ai contribuenti di effettuare in un'unica operazione il pagamento di imposte, contributi previdenziali e altre somme dovute allo Stato, alle regioni e agli enti previdenziali, compensando eventuali crediti maturati nei confronti dei medesimi soggetti. L'articolo definisce l'ambito oggettivo della compensazione, elencando analiticamente le tipologie di tributi e contributi ammessi, e introduce specifiche soglie e vincoli temporali per la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000 euro. I commi 1-3 costituiscono il nucleo fondamentale del sistema di compensazione orizzontale tuttora vigente nel sistema tributario italiano.

Contesto normativo e finalità

Il D.Lgs. 241/1997 si inserisce nel più ampio processo di riforma dell'amministrazione finanziaria avviato negli anni Novanta, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e razionalizzare i flussi di versamento verso le diverse amministrazioni pubbliche. Prima dell'introduzione del versamento unitario, il contribuente era tenuto a effettuare pagamenti separati per ciascun tributo o contributo, con evidenti inefficienze sia per i soggetti passivi sia per l'amministrazione finanziaria.

La finalità dichiarata della norma è duplice: da un lato, ridurre il numero di adempimenti a carico del contribuente attraverso un unico modello di pagamento (F24); dall'altro, consentire la compensazione "orizzontale" tra crediti e debiti di natura diversa (ad esempio, un credito IVA con un debito IRPEF o contributivo INPS), superando il precedente sistema che ammetteva la sola compensazione "verticale" nell'ambito della medesima imposta.

Nel corso degli anni, il legislatore ha progressivamente ampliato il catalogo delle somme compensabili e, al contempo, ha introdotto vincoli più stringenti per contrastare l'uso fraudolento della compensazione, in particolare con la soglia dei 5.000 euro e l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione.

Disposizioni principali

Principio del versamento unitario e compensazione (comma 1)

Il comma 1 stabilisce il principio cardine: i contribuenti eseguono versamenti unitari di imposte, contributi INPS e altre somme, potendo compensare i crediti dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti. La compensazione è ammessa per crediti risultanti da dichiarazioni e denunce periodiche presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto e deve avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Per i crediti IVA annuali o infrannuali, i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive e all'IRAP, di importo superiore a 5.000 euro annui, la compensazione può essere effettuata solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge.

Ambito oggettivo della compensazione (comma 2)

Il comma 2 elenca tassativamente le categorie di crediti e debiti che possono formare oggetto di versamento unitario e compensazione, articolandosi in numerose lettere (dalla a) alla h-septies)) che coprono:

  • Imposte sui redditi e ritenute alla fonte (lettera a): incluse le addizionali e le ritenute riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 602/1973.
  • IVA (lettera b): dovuta ai sensi degli artt. 27 e 33 del D.P.R. 633/1972.
  • Imposte sostitutive (lettera c): delle imposte sui redditi e dell'IVA.
  • Imposta sulle transazioni finanziarie (lettera d-bis): di cui all'art. 1, commi 491-500, L. 228/2012.
  • Contributi previdenziali (lettere e-f): sia dei titolari di posizione assicurativa sia dei datori di lavoro e committenti.
  • Premi INAIL (lettera g): assicurazione contro infortuni e malattie professionali.
  • Interessi da rateazione (lettera h): ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto.
  • Altre entrate (lettera h-ter): individuate con decreto ministeriale.
  • Credito d'imposta sale cinematografiche (lettera h-quater).
  • Tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche (lettere h-sexies e h-septies).

Sospensione dei corrispettivi negli appalti (comma 3)

Il comma 3 disciplina un meccanismo di garanzia nei rapporti di appalto: qualora l'impresa appaltatrice o le subappaltatrici non trasmettano al committente le deleghe di pagamento e le informazioni sui lavoratori impiegati, ovvero risulti un omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, il committente è obbligato a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati. La sospensione opera fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate.

Testo dei commi rilevanti

Il comma 1 dell'art. 17 stabilisce il principio del versamento unitario con compensazione:

I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Il comma 2, lettera a), individua le imposte sui redditi e le ritenute alla fonte:

alle imposte sui redditi, alle relative adizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

Il comma 2, lettera b), riguarda l'IVA:

all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

Il comma 2, lettera e), disciplina i contributi previdenziali dei titolari di posizione assicurativa:

ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

Il comma 2, lettera f), riguarda i contributi dei datori di lavoro:

ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Il comma 2, lettera g), include i premi assicurativi INAIL:

ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Il comma 3, in materia di appalti, prevede l'obbligo di sospensione dei pagamenti:

Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finchè perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Il comma 3, seconda parte, preclude azioni esecutive all'appaltatore inadempiente:

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Modifiche e proroghe

L'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 è stato oggetto di numerose modifiche nel corso di quasi trent'anni di vigenza. Di seguito la cronologia delle principali interventi normativi:

  • 23/12/1997 — D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50, comma 7: introduzione della lettera d-bis) al comma 2 (successivamente abrogata).
  • 25/03/1998 — D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, art. 2, comma 1, lett. b): introduzione della lettera h-bis) al comma 2 e del comma 2-bis.
  • 16/10/1998 — D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1, comma 10: modifica della lettera a) del comma 2 e abrogazione della lettera d-bis).
  • 09/12/1998 — D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 2: modifica del comma 1 e della lettera a) del comma 2.
  • 01/04/1999 — D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81, art. 1, comma 1, lett. c): modifica della lettera h-ter) del comma 2.
  • 13/12/1999 — D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464, art. 2, comma 1, lett. a): introduzione della lettera h-quater) al comma 2.
  • 25/11/2000 — L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 83, comma 1: modifica della lettera h-ter) del comma 2.
  • 29/12/2000 — L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 2, comma 10: modifica del comma 1.
  • 01/07/2009 — D.L. 1 luglio 2009, n. 78, conv. L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 10, comma 1, lett. a): modifica del comma 1 (introduzione del limite dei 10.000 euro per la compensazione IVA).
  • 31/05/2010 — D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 31, comma 1: modifica del comma 1.
  • 03/08/2010 — D.P.C.M. 27 luglio 2010, art. 1, commi 1 e 2: modifica dell'art. 17.
  • 03/07/2012 — L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 50: introduzione della lettera h-quinquies) al comma 2.
  • 28/11/2014 — D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 15, comma 1, lett. b): modifica del comma 1.
  • 24/04/2017 — D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. L. 21 giugno 2017, n. 96, art. 3, comma 4-bis: modifica del comma 1 e introduzione del comma 2-ter.
  • 30/04/2019 — D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. L. 28 giugno 2019, n. 58, art. 4-quater: introduzione delle lettere h-sexies) e h-septies) al comma 2.
  • 27/01/2022 — D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. L. 28 marzo 2022, n. 25, art. 28, comma 3-bis: introduzione della lettera d-bis) al comma 2 (imposta sulle transazioni finanziarie).
  • 25/02/2022 — D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, art. 1, comma 3: ulteriore intervento sulla lettera d-bis) del comma 2.
  • 16/02/2023 — D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, conv. L. 11 aprile 2023, n. 38, art. 2-quater, comma 1: modifica del comma 1 (soglia a 5.000 euro e decimo giorno successivo).

Riferimenti normativi

  • Art. 17, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — versamento unitario e compensazione
  • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — ritenute alla fonte e versamento diretto
  • Artt. 27 e 33, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — liquidazione e versamento IVA
  • Art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — regimi speciali IVA
  • Art. 3, comma 143, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662 — imposta di cui alla lettera d)
  • Art. 1, commi 491-500, L. 24 dicembre 2012, n. 228 — imposta sulle transazioni finanziarie
  • Art. 49, comma 2, lett. a), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — collaborazioni coordinate e continuative
  • D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 — testo unico assicurazione infortuni e malattie professionali
  • Art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — interessi per pagamento rateale
  • D.L. 30 settembre 1992, n. 394, conv. L. 26 novembre 1992, n. 461 — imposta sul patrimonio netto delle imprese
  • Art. 31, L. 28 febbraio 1986, n. 41 — contributo al Servizio sanitario nazionale
  • Art. 4, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. L. 22 marzo 1995, n. 85 — modifiche al contributo SSN
  • Art. 6-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, conv. L. 31 marzo 2005, n. 43 — incremento addizionale comunale
  • Art. 50, comma 7, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 — prima introduzione lettera d-bis)
  • Art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 — introduzione lettera h-bis)
  • Art. 1, comma 10, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 — addizionale comunale all'IRPEF
  • Art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 — modifiche al comma 1
  • Art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81 — modifica lettera h-ter)
  • Art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464 — introduzione lettera h-quater)
  • Art. 83, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342 — modifica lettera h-ter)
  • Art. 2, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388 — modifica comma 1
  • Art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, conv. L. 3 agosto 2009, n. 102 — limiti compensazione IVA
  • Art. 31, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 30 luglio 2010, n. 122 — ulteriori limiti
  • Art. 1, commi 1-2, D.P.C.M. 27 luglio 2010 — modifica art. 17
  • Art. 2, comma 50, L. 28 giugno 2012, n. 92 — lettera h-quinquies)
  • Art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 — semplificazione fiscale
  • Art. 3, comma 4-bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. L. 21 giugno 2017, n. 96 — soglia compensazione e comma 2-ter
  • Art. 4-quater, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. L. 28 giugno 2019, n. 58 — lettere h-sexies) e h-septies)
  • Art. 28, comma 3-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. L. 28 marzo 2022, n. 25 — nuova lettera d-bis)
  • Art. 1, comma 3, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 — lettera d-bis)
  • Art. 2-quater, comma 1, D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, conv. L. 11 aprile 2023, n. 38 — modifica comma 1
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