Sintesi
L’art. 22 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 disciplina la decorrenza del termine di accertamento relativo ai componenti negativi del reddito d’impresa con efficacia pluriennale. Il termine decorre dalla dichiarazione nella quale una quota del componente viene dedotta per la prima volta, salvo il caso delle operazioni inesistenti. La disciplina è inserita sia nel D.P.R. n. 600/1973 sia nel testo unico di cui al D.Lgs. n. 141/2026. I destinatari sono i soggetti titolari di reddito d’impresa che deducono componenti pluriennali relativi a beni e servizi acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Contesto normativo e finalità
L’art. 22 è contenuto nel D.Lgs. n. 148/2026, identificato come correttivo Omnibus, e coordina la disciplina vigente del D.P.R. n. 600/1973 con il testo unico degli adempimenti e dell’accertamento approvato con il D.Lgs. n. 141/2026. Sul piano funzionale, la norma individua il momento dal quale decorre il termine di accertamento dei componenti negativi pluriennali e specifica l’applicazione della regola alle quote di ammortamento e alle spese relative a più esercizi. Il documento fornito non contiene preamboli, motivazioni politiche o economiche, dichiarazioni espresse di finalità né richiami a normativa dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Modifica del D.P.R. n. 600/1973
Il comma 1 inserisce nell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 i nuovi commi 1-bis e 1-ter. Per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, diversi da quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine previsto dal comma 1 decorre dalla dichiarazione nella quale una quota viene dedotta per la prima volta.
Dopo la notifica dell’avviso di accertamento torna applicabile il termine ordinario del comma 1 per il periodo d’imposta in corso alla notifica, per quello precedente e per quelli successivi. Restano impregiudicati i controlli sui rimborsi richiesti e l’applicazione dell’art. 1, comma 640, lettera b), della Legge n. 190/2014.
Per gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e per le spese relative a più esercizi, la regola speciale riguarda le violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa.
Coordinamento con il D.Lgs. n. 141/2026
Il comma 2 introduce disposizioni corrispondenti nell’art. 293 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 141/2026. In tale sede resta espressamente ferma l’applicazione dell’art. 293, comma 6.
Decorrenza
Il comma 3 delimita l’ambito temporale della nuova disciplina ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Testo dei commi rilevanti
Il Governo, al comma 1, dispone l’inserimento delle nuove previsioni nell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973:
All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
Il nuovo comma 1-bis stabilisce la decorrenza del termine:
«1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta.
Il Governo precisa gli effetti della notifica dell’avviso di accertamento:
Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti.
La disposizione mantiene fermo il richiamo alla Legge n. 190/2014:
Resta inoltre ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il nuovo comma 1-ter disciplina ammortamenti e spese pluriennali:
1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.».
Il Governo, al comma 2, coordina la disciplina con il testo unico approvato nel 2026:
All'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 293 riproduce la regola sulla decorrenza:
«1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta.
Il comma 3 definisce l’ambito temporale:
Il presente articolo si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Le parti non riprodotte sono consultabili nel testo vigente su Normattiva.
Modifiche e proroghe
- Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 22, comma 1, inserisce i commi 1-bis e 1-ter nell’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- Il medesimo art. 22, comma 2, inserisce i commi 1-bis e 1-ter nell’art. 293 del D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
- Nel record, dichiarato vigente al 1° novembre 2026, non sono riportate modifiche successive o proroghe.
Riferimenti normativi
- Art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 — inserimento delle disposizioni nell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
- Art. 43, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — termine ordinario richiamato dai nuovi commi.
- Art. 43, comma 1-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — decorrenza del termine per i componenti negativi pluriennali.
- Art. 43, comma 1-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — applicazione ad ammortamenti e spese relative a più esercizi.
- Art. 1, comma 640, lettera b), Legge 23 dicembre 2014, n. 190 — disposizione espressamente fatta salva.
- Art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 — coordinamento con il testo unico del 2026.
- Art. 293, comma 1, D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 — termine richiamato dal nuovo comma 1-bis.
- Art. 293, comma 1-bis, D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 — decorrenza del termine per i componenti negativi pluriennali.
- Art. 293, comma 1-ter, D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 — applicazione ad ammortamenti e spese relative a più esercizi.
- Art. 293, comma 6, D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141 — disposizione espressamente fatta salva.
- Art. 22, comma 3, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 — applicazione temporale ai beni e servizi acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.