Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, art. 1 e artt. 364, 376, 377

19 giugno 2026 · D.Lgs. · Governo

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Sintesi

Il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 approva il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, applicabile dal 1° gennaio 2027. L’art. 364 riordina la maggiorazione del costo degli investimenti in beni strumentali effettuati dai soggetti titolari di reddito d’impresa e destinati a strutture produttive situate in Italia. La disciplina riguarda beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma 4.0 e beni destinati all’autoproduzione di energia rinnovabile. Il Testo unico sostituisce, senza modifiche successive indicate nell’estratto, le corrispondenti disposizioni della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Contesto normativo e finalità

Il D.Lgs. 117/2026 è stato emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale conferita dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, successivamente modificata e prorogata dalle leggi n. 122/2024 e n. 120/2025. Il provvedimento persegue una finalità di coordinamento e sistematizzazione della legislazione vigente sulle imposte sui redditi, trasferendo nel nuovo Testo unico anche la disciplina della maggiorazione per gli investimenti in beni strumentali contenuta nella legge n. 199/2025.

Il Governo esplicita così la finalità del riordino:

Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte sui redditi;

Nel procedimento sono intervenuti il Consiglio dei ministri, la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti. L’estratto non richiama una specifica normativa dell’Unione europea da attuare; menziona tuttavia le risorse europee tra le possibili fonti di finanziamento delle agevolazioni cumulabili.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo e temporale

La maggiorazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Sono agevolati gli investimenti di cui all’art. 364, comma 3, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Sono escluse le imprese interessate dalle procedure concorsuali indicate dal comma 2, quelle nei cui confronti sia in corso il procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e le imprese colpite da sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La spettanza richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e il corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Misura della maggiorazione

Il costo di acquisizione è maggiorato, esclusivamente per determinare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria, del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100 per cento per la parte oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro e del 50 per cento per la parte oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.

Investimenti agevolabili

Il comma 3 comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi indicati negli allegati E e F, purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Sono inclusi anche i beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, compresi i sistemi di stoccaggio; per l’energia solare sono ammessi esclusivamente i moduli fotovoltaici individuati dall’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 181/2023.

Accesso e gestione

Ai sensi del comma 4, l’impresa deve trasmettere comunicazioni e certificazioni mediante la piattaforma informatica sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. Le modalità attuative, la procedura di accesso e i contenuti e termini della documentazione sono demandati, dal comma 7, a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 9 assegna al GSE la gestione delle procedure di accesso e controllo e lo sviluppo della piattaforma. Il comma 10 attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri e l’adozione delle misure previste dall’art. 17, commi da 12-bis a 12-quater, della legge n. 196/2009 in caso di scostamenti imminenti.

Cumulo

Il beneficio è cumulabile con agevolazioni nazionali ed europee relative agli stessi costi, purché non siano finanziate le medesime quote di costo e non sia superato il costo sostenuto. La base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni e dei contributi ricevuti. La maggiorazione non si applica agli investimenti beneficiari dell’art. 1, comma 446, della legge n. 207/2024.

Sostituzione dei beni

Se il bene viene ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive estere durante il periodo di fruizione, le quote residue possono essere conservate se, nello stesso periodo d’imposta, il bene è sostituito con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il nuovo investimento costa meno, il beneficio residuo è limitato al costo del bene sostitutivo.

Acconto 2026

Il comma 8 dispone che l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 sia determinato senza considerare la disciplina agevolativa prevista dai commi da 1 a 10.

Abrogazione e decorrenza

Dal 1° gennaio 2027 sono abrogate le disposizioni della legge n. 199/2025 confluite nell’art. 364 e negli allegati E e F. I richiami normativi alle disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo Testo unico.

Testo dei commi rilevanti

Il comma 1 individua, tra l’altro, l’ultimo scaglione e il periodo degli investimenti agevolabili:

nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il comma 2 subordina la spettanza del beneficio al rispetto degli obblighi lavoristici e contributivi:

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 3, lettera a), individua i beni materiali e immateriali 4.0:

La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli investimenti in: a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati E ed F annessi al presente testo unico, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

Il comma 4 disciplina la presentazione delle comunicazioni e certificazioni:

Per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Il comma 5 stabilisce le condizioni di cumulo:

Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 6 consente la prosecuzione del beneficio in caso di investimento sostitutivo:

non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

L’art. 376, comma 1, dispone l’abrogazione delle disposizioni della legge n. 199/2025, comprese quelle confluite nell’art. 364:

articolo 1, commi 9, 56, 57, 58, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 133, 134, 135, 136, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, primo periodo, e 436, 944, 945 e gli allegati IV e V della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

L’art. 376, comma 2, regola i rinvii alle disposizioni abrogate:

Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

Gli ulteriori commi e il testo coordinato possono essere consultati nel testo vigente su Normattiva.

Modifiche e proroghe

  • 8 agosto 2024 — la legge n. 122 ha prorogato il termine previsto per il riordino organico delle disposizioni tributarie mediante testi unici.

  • 8 agosto 2025 — la legge n. 120 ha modificato la legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

  • 1° gennaio 2027 — gli artt. 376 e 377 del D.Lgs. 117/2026 abrogano l’art. 1, commi 427-434, il primo periodo del comma 435, il comma 436 e gli allegati IV e V della legge n. 199/2025; la corrispondente disciplina è riordinata nell’art. 364 e negli allegati E e F del Testo unico.

  • 1° gennaio 2027 — è abrogato anche l’art. 2-bis, comma 3, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

  • Nell’estratto fornito non sono indicate modifiche successive al D.Lgs. 117/2026 né proroghe del termine finale del 30 settembre 2028.

Riferimenti normativi

  • Artt. 76 e 87 della Costituzione — delegazione legislativa e attribuzioni del Presidente della Repubblica.

  • Art. 1, Legge 9 agosto 2023, n. 111 — procedura per l’esercizio della delega fiscale.

  • Art. 21, comma 1, Legge 9 agosto 2023, n. 111 — delega al Governo per il riordino organico della legislazione tributaria mediante testi unici.

  • Legge 8 agosto 2024, n. 122 — proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni tributarie.

  • Legge 8 agosto 2025, n. 120 — modifiche alla legge delega n. 111/2023.

  • Art. 8, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 — Conferenza unificata e acquisizione dell’intesa.

  • Art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — approvazione del Testo unico ed entrata in vigore del decreto legislativo.

  • Art. 364, commi 1-10, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, requisiti, procedura, cumulo, sostituzione, attuazione e monitoraggio.

  • Art. 364, comma 3, lettera a), e allegati E e F, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale.

  • Art. 364, comma 3, lettera b), D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — beni per l’autoproduzione e lo stoccaggio di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo.

  • Art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 — autoconsumo di energia rinnovabile anche a distanza.

  • Art. 12, comma 1, lettere b) e c), D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11 — moduli fotovoltaici ammessi all’agevolazione.

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — procedure concorsuali rilevanti ai fini dell’esclusione dal beneficio.

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — sanzioni interdittive che determinano l’esclusione dall’agevolazione.

  • Art. 1, comma 446, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — disciplina incompatibile con la maggiorazione prevista dall’art. 364.

  • Art. 17, commi da 12-bis a 12-quater, Legge 31 dicembre 2009, n. 196 — misure conseguenti al monitoraggio degli oneri e agli scostamenti finanziari.

  • Art. 1, commi 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, primo periodo, e 436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — disposizioni originarie confluite nell’art. 364.

  • Art. 1, commi 9, 56, 57, 58, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 133, 134, 135, 136, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, primo periodo, 436, 944 e 945, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — disposizioni espressamente abrogate dall’art. 376, comma 1.

  • Allegati IV e V, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — elenchi sostituiti dagli allegati E e F del Testo unico.

  • Art. 376, commi 1 e 2, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — abrogazioni e continuità dei rinvii normativi.

  • Art. 2-bis, comma 3, D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88 — disposizione abrogata dall’art. 376.

  • Art. 377, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — applicazione del Testo unico dal 1° gennaio 2027.