Sintesi
L'articolo 21 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 interviene sulla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, innalzando temporaneamente l'aliquota agevolativa. La disposizione riguarda esclusivamente i beni compresi nell'allegato B alla Legge 232/2016 e porta la misura del credito dal 20% al 50% per gli investimenti effettuati nel 2022, con possibilità di estensione al primo semestre 2023 a determinate condizioni. Si tratta di una norma di natura incentivante, coerente con la politica di sostegno alla transizione digitale delle imprese, che rafforza significativamente il beneficio per software, piattaforme e servizi digitali 4.0.
Contesto e quesito
La norma si inserisce nel quadro degli interventi di sostegno alla transizione digitale previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0. Il credito d'imposta per beni immateriali 4.0 (allegato B) era stato originariamente fissato al 20% dall'articolo 1, comma 1058, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Con il DL 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti"), il Governo ha ritenuto necessario potenziare l'incentivo per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel corso del 2022, elevando l'aliquota al 50%, al fine di accelerare i processi di digitalizzazione delle imprese italiane in un contesto economico caratterizzato da incertezza e rincaro dei costi.
Non si tratta di un documento di prassi contenente un quesito, bensì di una disposizione normativa primaria di natura agevolativa.
Analisi del Governo
Oggetto dell'agevolazione potenziata
L'articolo 21 individua con precisione l'ambito oggettivo dell'intervento, limitandolo ai beni immateriali 4.0:
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
Si tratta dunque esclusivamente dei beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) elencati nell'allegato B alla Legge 232/2016, con esclusione dei beni materiali di cui all'allegato A.
Finestra temporale di applicazione
La norma definisce un perimetro temporale preciso per gli investimenti agevolati con la super aliquota:
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023
Il legislatore prevede dunque due orizzonti: quello ordinario (investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022) e quello esteso (investimenti effettuati entro il 30 giugno 2023), quest'ultimo subordinato al rispetto di specifiche condizioni.
Condizioni per la coda temporale al 30 giugno 2023
Per beneficiare dell'aliquota maggiorata anche per investimenti completati nel primo semestre 2023, devono essere soddisfatti due requisiti cumulativi entro il 31 dicembre 2022:
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
Le due condizioni sono quindi: (i) l'accettazione dell'ordine da parte del venditore e (ii) il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Entrambe devono sussistere entro il 31 dicembre 2022.
Misura del credito d'imposta
Il cuore della disposizione è l'innalzamento dell'aliquota del credito d'imposta:
la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento.
L'aliquota passa dunque dal 20% (prevista in via ordinaria dal comma 1058 della Legge 178/2020) al 50%, con un incremento di 30 punti percentuali. Il riferimento espresso al comma 1058 conferma che restano ferme tutte le altre condizioni, modalità di fruizione e limiti previsti dalla disciplina generale del credito d'imposta per beni strumentali.
Perimetro della risposta
La disposizione delimita il proprio campo di applicazione sotto tre profili:
Ambito oggettivo:
investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
Ambito temporale ordinario:
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022
Ambito temporale esteso (con condizioni):
ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
La norma non modifica gli altri parametri della disciplina del credito d'imposta (soggetti beneficiari, limiti massimi di investimento, modalità di fruizione, obblighi documentali), che restano regolati dalla Legge 178/2020.
Riferimenti normativi
- Art. 21, comma 1, Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 — disposizione in esame, innalzamento al 50% del credito d'imposta per beni immateriali 4.0
- Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni immateriali (software, sistemi, piattaforme) agevolabili ai fini del Piano Industria/Transizione 4.0
- Art. 1, comma 1058, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) — disciplina generale del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, aliquota ordinaria del 20%
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) — introduzione del Piano Industria 4.0 e degli allegati A e B
Temi
- Credito d'imposta beni immateriali 4.0
- Allegato B Legge 232/2016
- Super aliquota 50%
- Finestra temporale investimenti 2022
- Coda investimenti 30 giugno 2023
- Prenotazione investimento (ordine accettato e acconto 20%)
- Transizione digitale
- Decreto Aiuti (DL 50/2022)