Sintesi
L'articolo 3 del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. "Milleproroghe 2022") interviene su una serie eterogenea di proroghe e modifiche normative in ambito societario, antiriciclaggio, patrimonio pubblico, liquidità delle imprese appaltatrici e finanza locale. Il comma 1 proroga al 31 luglio 2023 il regime semplificato per lo svolgimento delle assemblee societarie introdotto durante l'emergenza COVID-19 e modifica il D.Lgs. 231/2007 in materia di identificazione dei clienti e tutela dei segnalanti. I commi da 2 a 5 dispongono ulteriori proroghe di termini e modifiche puntuali a diversi provvedimenti legislativi. Nota critica: il testo fornito (Art. 3, DL 228/2021) non contiene disposizioni relative alla proroga dei termini di consegna dei beni strumentali 4.0; tale proroga, nell'ambito del medesimo decreto, è contenuta in un articolo diverso (Art. 3-quater, introdotto in sede di conversione dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15). La scheda che segue analizza pertanto il contenuto effettivo dell'Art. 3 come da testo fornito.
Contesto e quesito
Il DL 228/2021 nasce dall'esigenza ricorrente, a fine anno, di prorogare termini legislativi in scadenza e di apportare modifiche urgenti a disposizioni vigenti. L'Art. 3 raccoglie interventi di natura diversa, accomunati dalla necessità di estensione temporale o aggiornamento normativo.
Il comma 1, primo periodo, interviene sul regime emergenziale delle assemblee societarie:
Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2023.
Il medesimo comma introduce inoltre modifiche al decreto antiriciclaggio, qualificandole come misure di semplificazione:
Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermo restando il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni
Analisi del Governo
Proroga assemblee societarie (Comma 1, primo periodo)
Il legislatore estende ulteriormente il regime derogatorio introdotto con il DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia") per consentire lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con modalità semplificate. Il nuovo termine è fissato al 31 luglio 2023.
Modifiche al D.Lgs. 231/2007 — Identificazione dei clienti (Comma 1, lett. a)
Viene introdotto un nuovo numero 4-ter) all'art. 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2007, che prevede una modalità aggiuntiva di adeguata verifica della clientela per soggetti già identificati, basata su credenziali elettroniche:
per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea.
L'ambito applicativo è circoscritto a specifiche tipologie di servizi di pagamento:
Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
In ogni caso, resta fermo l'obbligo di acquisizione dei dati minimi:
Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente
Modifiche al D.Lgs. 231/2007 — Tutela dei segnalanti (Comma 1, lett. b)
La norma sostituisce il comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. 231/2007, rafforzando la riservatezza delle segnalazioni antiriciclaggio in ambito giudiziario:
In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati.
Viene inoltre introdotto un principio di non ostensione, con deroga motivata:
In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU
Il nuovo comma 3-bis introduce una specifica fattispecie penale:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante
Ufficio centrale di bilancio — Ministero del turismo (Comma 2)
Il termine per l'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo viene differito:
le parole: «Entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2022»
Razionalizzazione patrimonio pubblico (Comma 3)
Viene esteso al 2022 il termine per le misure di riduzione dei costi per locazioni passive:
in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022»
Liquidità imprese appaltatrici (Comma 4)
La proroga riguarda le misure a sostegno della liquidità delle imprese titolari di appalti pubblici:
relativo alla liquidità delle imprese appaltatrici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»
Fondo di solidarietà comunale (Comma 5)
La nuova formulazione della lettera d-bis) del comma 449, art. 1, L. 232/2016 riscrive il criterio di riparto del correttivo:
d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa
Modifiche successive
Il testo è stato successivamente modificato:
Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 (in G.U. 29/12/2022, n.303) — convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49) ha disposto (con l'art. 3, comma 10-undecies) la modifica dell'art. 3, comma 1, alinea.
Tale modifica ha interessato il comma 1, alinea, ossia il primo periodo relativo alla proroga delle assemblee societarie.
Perimetro della risposta
L'articolo 3 del DL 228/2021 ha un perimetro esclusivamente limitato alle materie espressamente trattate nei commi da 1 a 5. In particolare:
Il termine [...] relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2023.
La proroga assembleare è espressamente riferita al solo art. 106, comma 7, DL 18/2020, e le modifiche antiriciclaggio sono circoscritte agli artt. 19 e 38 del D.Lgs. 231/2007.
Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti
Importante: il presente articolo non contiene disposizioni in materia di beni strumentali 4.0, credito d'imposta per investimenti, né proroghe relative ai termini di consegna dei beni di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016. Per la proroga consegne 4.0 nel Milleproroghe 2022, occorre fare riferimento all'art. 3-quater del medesimo DL 228/2021, introdotto in sede di conversione.
Riferimenti normativi
- Art. 106, comma 7, Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (svolgimento assemblee societarie in regime emergenziale)
- Art. 19, comma 1, lettera a), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (modalità di adeguata verifica della clientela)
- Art. 38, commi 3 e 3-bis, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (riservatezza delle segnalazioni antiriciclaggio)
- Art. 4, Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017 (requisiti delle credenziali di identificazione elettronica)
- Art. 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 — Testo Unico Bancario (servizi di pagamento)
- Art. 7, comma 14, secondo periodo, Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55 (Ufficio centrale di bilancio — Ministero del turismo)
- Art. 3, comma 1, Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 (razionalizzazione patrimonio pubblico e locazioni passive)
- Art. 207, comma 1, Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (liquidità imprese appaltatrici)
- Art. 1, comma 449, lettera d-bis), e comma 450, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Fondo di solidarietà comunale)
- Art. 3, comma 10-undecies, Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (modifica successiva all'art. 3, comma 1, DL 228/2021)
Temi
- proroga assemblee societarie
- adeguata verifica clientela
- antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007
- tutela segnalanti FIU
- identificazione elettronica servizi di pagamento
- razionalizzazione patrimonio pubblico
- liquidità imprese appaltatrici
- Fondo di solidarietà comunale