Sintesi
Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. "Milleproroghe 2023"), all'articolo 12, interviene su due termini rilevanti per le agevolazioni fiscali legate agli investimenti in beni strumentali 4.0. Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall'art. 11-quater, comma 8, del DL 73/2021 e introduce un'estensione relativa ai crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi. Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, differisce dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 il termine di consegna dei beni strumentali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022, previsto dall'art. 1, comma 1055, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Quest'ultima proroga è di particolare rilievo operativo per le imprese che avevano effettuato ordini con acconto almeno del 20% entro fine 2022 ma non riuscivano a ottenere la consegna entro il termine originario.
Contesto e quesito
Il provvedimento nasce nell'ambito della consueta decretazione di fine anno con cui il Governo proroga termini legislativi in scadenza. Nel contesto degli investimenti in beni strumentali 4.0, le imprese che avevano "prenotato" i beni — ossia accettazione dell'ordine e versamento di acconti almeno pari al 20% — entro il 31 dicembre 2022, si trovavano esposte al rischio di perdere l'aliquota agevolata più elevata (prevista per gli investimenti 2022) a causa di ritardi nelle catene di fornitura. Il legislatore interviene con due distinte proroghe: una già nel testo originario del decreto-legge (comma 1, relativa a un diverso termine) e una aggiunta in sede di conversione dalla Legge 14/2023 (comma 1-bis, specificamente rivolta al termine di consegna dei beni 4.0).
Analisi del Governo
Proroga del termine ex art. 11-quater DL 73/2021 (Comma 1)
Il comma 1 dell'art. 12 modifica il secondo periodo del comma 8 dell'art. 11-quater del DL 73/2021 mediante una tecnica di sostituzione testuale:
All'articolo 11-quater, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»
Il termine viene dunque spostato di un anno esatto, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023.
Integrazione relativa ai crediti da recupero aiuti di Stato (Comma 1, seconda parte)
In sede di conversione, il medesimo comma 1 è stato arricchito con un'ulteriore modifica testuale. Il testo convertito precisa che:
e dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea"
Questa integrazione, segnalata nel testo tra doppie parentesi tonde come da prassi di conversione, estende il perimetro della norma originaria ricomprendendo espressamente anche i crediti derivanti dal recupero di aiuti di Stato che la Commissione europea abbia dichiarato illegittimi.
Proroga del termine di consegna beni 4.0 (Comma 1-bis)
Il comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione, è la disposizione di maggiore interesse per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali 4.0. Il testo interviene direttamente sul comma 1055 della Legge di Bilancio 2021:
All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023".
Il termine ultimo per la consegna dei beni strumentali materiali 4.0 (Allegato A alla L. 232/2016) "prenotati" entro il 31 dicembre 2022 passa quindi dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023. Ciò consente alle imprese beneficiarie di fruire dell'aliquota di credito d'imposta prevista per gli investimenti 2022 (40% fino a 2,5 milioni di euro) anche per beni consegnati nel periodo 1° luglio – 30 novembre 2023, purché la prenotazione fosse stata perfezionata entro il 31 dicembre 2022.
Modifiche introdotte dalla Legge di conversione
Il documento segnala che la legge di conversione ha inciso significativamente sulla struttura dell'articolo 12:
La LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n.49) — di conversione ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 12, commi 1, 3, 6, 6-quinquies, 6-sexies e l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 4-bis, 5-bis, 6-bis, 6-ter, 6-quater all'art. 12.
Questo evidenzia come l'art. 12 sia stato oggetto di un intervento molto ampio in sede di conversione, con la modifica di tre commi preesistenti e l'introduzione di ben otto commi aggiuntivi, a riprova della centralità delle proroghe nell'economia del decreto.
Perimetro della risposta
La disposizione di cui al comma 1-bis opera esclusivamente tramite sostituzione testuale del termine contenuto nell'art. 1, comma 1055, della L. 178/2020:
le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023"
Il perimetro applicativo è dunque circoscritto ai soli investimenti disciplinati dal comma 1055 della Legge di Bilancio 2021, vale a dire i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati di cui all'Allegato A alla L. 232/2016, per i quali entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per quanto riguarda il comma 1, il perimetro è limitato al secondo periodo del comma 8 dell'art. 11-quater del DL 73/2021, come convertito:
All'articolo 11-quater, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Si tratta pertanto di due proroghe distinte, che operano su norme differenti e con finalità autonome.
Riferimenti normativi
- Art. 12, comma 1, DL 29 dicembre 2022, n. 198 — proroga del termine di cui all'art. 11-quater, comma 8, DL 73/2021 e integrazione relativa ai crediti da recupero aiuti di Stato
- Art. 12, comma 1-bis, DL 29 dicembre 2022, n. 198 — proroga del termine di consegna beni strumentali 4.0 dal 30 giugno al 30 novembre 2023
- Art. 11-quater, comma 8, secondo periodo, DL 25 maggio 2021, n. 73 — norma oggetto della proroga di cui al comma 1
- Legge 23 luglio 2021, n. 106 — conversione con modificazioni del DL 73/2021
- Art. 1, comma 1055, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) — termine di consegna beni 4.0 "prenotati", oggetto della proroga di cui al comma 1-bis
- Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. 27/02/2023, n. 49) — conversione con modificazioni del DL 198/2022, con introduzione del comma 1-bis e modifica di ulteriori commi dell'art. 12
- Art. 1, comma 1, Legge 24 febbraio 2023, n. 14 — disposizione di conversione che modifica l'art. 12, commi 1, 3, 6, 6-quinquies, 6-sexies e introduce i commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 4-bis, 5-bis, 6-bis, 6-ter, 6-quater
- Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (richiamato indirettamente tramite il comma 1055)
Temi
- proroga consegne beni strumentali 4.0
- termine 30 novembre 2023
- prenotazione con acconto 20%
- credito d'imposta beni materiali 4.0
- Allegato A Legge 232/2016
- comma 1055 Legge di Bilancio 2021
- Milleproroghe 2023
- recupero aiuti di Stato illegittimi