Sintesi
L'art. 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 istituisce il Piano Transizione 5.0, un credito d'imposta destinato a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese italiane. La misura si inserisce nell'ambito del PNRR (Missione 7 – REPowerEU, Investimento 15) e si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali 4.0 (allegati A e B alla L. 232/2016) dai quali consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva (almeno 3%) o dei processi interessati (almeno 5%). Il credito varia dal 35% al 45% per investimenti fino a 10 milioni di euro e dal 5% al 15% per la quota eccedente fino a 50 milioni, in funzione dell'entità del risparmio energetico conseguito. La norma è stata oggetto di numerose modifiche successive tra il 2024 e il 2025, che ne hanno ampliato e precisato il perimetro applicativo.
Contesto e quesito
Il Decreto-Legge 19/2024 nasce dall'esigenza di dare attuazione alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e di impiegare le risorse del PNRR – REPowerEU per accelerare la transizione digitale ed energetica del tessuto produttivo italiano. Il legislatore dichiara espressamente la finalità dell'intervento:
Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.
Non si tratta di una risposta a un quesito specifico, bensì di un intervento normativo primario che definisce ex novo l'incentivo, i requisiti, le aliquote, le procedure e i controlli, demandando a un decreto attuativo del MiMIT la disciplina di dettaglio.
Analisi del Governo
Soggetti beneficiari e ambito temporale
La norma adotta un perimetro soggettivo amplissimo, senza distinzioni per forma giuridica, settore o dimensione, e definisce con precisione la finestra temporale degli investimenti agevolabili:
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto [...] un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
Si apre inoltre alle ESCo come soggetti alternativi:
Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.
Esclusioni soggettive
Il comma 3 elenca tassativamente le imprese escluse dal beneficio, collegando l'esclusione allo stato di crisi o a sanzioni interdittive:
Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale [...] Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Anche per le imprese ammesse, il beneficio è condizionato:
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Investimenti agevolabili e soglie di risparmio energetico
Il cuore della disciplina è il comma 4, che subordina l'agevolazione al raggiungimento di soglie minime di riduzione dei consumi energetici:
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.
L'elenco dei beni immateriali agevolabili (allegato B) è ampliato per incluere specifiche categorie di software:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Aliquote del credito d'imposta
Il sistema delle aliquote è modulato su tre fasce di risparmio energetico. La misura base (comma 7) prevede:
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Per risparmi energetici più elevati, il comma 8 prevede aliquote maggiorate:
a) al 40 per cento e al 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento e al 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.
Calcolo del risparmio energetico
Il comma 9 disciplina le modalità di calcolo del risparmio, distinguendo tra imprese esistenti e di nuova costituzione:
La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
Per le società di noleggio si prevede una specifica flessibilità:
Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.
Procedura di accesso e ruolo del GSE
Il comma 10 delinea una procedura articolata, con prenotazione, comunicazioni periodiche e un acconto obbligatorio:
Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Tra gli adempimenti più stringenti, la norma introduce un obbligo di acconto pena decadenza:
Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio.
Certificazioni ex ante ed ex post
Il sistema di certificazione è elemento cardine della disciplina, con una duplice attestazione obbligatoria (comma 11):
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente [...] che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Utilizzo del credito d'imposta
Il comma 13 disciplina le modalità di fruizione del credito, con specifiche limitazioni:
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento.
Per l'eventuale quota non utilizzata entro il 31 dicembre 2025:
L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
La norma pone inoltre divieti espliciti di cessione e irrilevanza fiscale:
Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. [...] Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Principio DNSH e investimenti esclusi
Il comma 6 esclude tassativamente categorie di investimenti incompatibili con il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente:
Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi [...] e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.
Cumulo con altre agevolazioni
Il comma 18 definisce le regole di cumulo in modo articolato, stabilendo un divieto specifico e una regola generale:
Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 13, ultimo periodo, non porti al superamento del costo sostenuto.
Si prevede inoltre la cumulabilità esplicita con il credito ZES unica e ZLS:
Il credito d'imposta è cumulabile [...] con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 [...] e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.
Mantenimento dei beni e investimenti sostitutivi
Il comma 14 impone un vincolo di permanenza quinquennale dei beni agevolati:
Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
Obblighi documentali
Il comma 15 prevede obblighi specifici di conservazione documentale e di revisione contabile:
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
Risorse finanziarie
Il comma 21 quantifica l'impegno finanziario complessivo della misura:
Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 [...] si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.
Perimetro della risposta
L'ambito di applicazione della norma è delimitato da una serie di condizioni cumulative espressamente indicate dal legislatore.
Sul piano temporale:
che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Sul piano oggettivo, i beni devono cumulativamente soddisfare il requisito 4.0 e il requisito di risparmio energetico:
investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
Sul piano delle esclusioni oggettive:
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Sul limite di spesa:
nei limiti delle risorse di cui al comma 21
Riferimenti normativi
- Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 — approvazione Missione 7 REPowerEU, Investimento 15 "Transizione 5.0"
- Art. 38, DL 2 marzo 2024, n. 19 — norma istitutiva del Piano Transizione 5.0
- Allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenchi dei beni materiali e immateriali 4.0 agevolabili
- Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 — legge fallimentare (procedure concorsuali)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — responsabilità amministrativa degli enti (sanzioni interdittive)
- Art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), DL 9 dicembre 2023, n. 181 — requisiti tecnici e territoriali per moduli fotovoltaici, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11
- Art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 — autoconsumo di energia da fonti rinnovabili anche a distanza
- Art. 31, paragrafo 3, Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 — spese di formazione ammissibili
- Art. 17, Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 — principio DNSH (Do No Significant Harm)
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 — classificazione rifiuti speciali pericolosi
- Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — compensazione tramite modello F24
- Art. 1, comma 53, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 — limite generale di compensazione crediti d'imposta (disapplicato)
- Art. 34, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 — limite annuale di compensazione (disapplicato)
- Art. 31, DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 — limite di compensazione per crediti superiori a 5.000 euro (disapplicato)
- Artt. 61 e 109, comma 5, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 — TUIR, rapporto interessi passivi/ricavi e deducibilità costi
- Art. 1, commi 35 e 36, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — disciplina degli investimenti sostitutivi
- Art. 1, commi 1051 e seguenti, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — credito d'imposta beni strumentali 4.0 (non cumulabile)
- Artt. 16 e 16-bis, DL 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 — credito ZES unica Mezzogiorno
- Art. 13, DL 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 — credito ZLS
- Art. 9, Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 — complementarità finanziamenti PNRR
- Allegato VI, Regolamento (UE) 2021/241 — monitoraggio obiettivi climatici
- Art. 8, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — registro revisori legali dei conti
- Art. 14, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — litisconsorzio necessario nel contenzioso tributario
- DL 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 — modifiche all'art. 38 (commi 2, 10, 16)
- L. 29 aprile 2024, n. 56 — legge di conversione del DL 19/2024 (modifiche estese all'art. 38)
- DL 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 — modifica comma 5, lettera a)
- DL 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15 — modifica comma 2
- L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) — modifiche estese ai commi 2, 5, 7, 8, 9, 18 e introduzione commi 9-bis e 9-ter
- DL 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla L. 15 gennaio 2026, n. 4 — modifica comma 18 e comma 11-ter
Temi
- credito d'imposta Transizione 5.0
- riduzione consumi energetici
- beni strumentali 4.0 allegato A e B
- interconnessione
- certificazione ex ante ed ex post
- GSE prenotazione credito
- cumulo agevolazioni ZES ZLS
- principio DNSH
- fotovoltaico autoconsumo fonti rinnovabili
- formazione personale transizione digitale