Sintesi
Il Decreto-Legge 19 novembre 2025, n. 175 interviene sulla disciplina del credito d'imposta per la Transizione 5.0, di cui all'art. 38 del DL 19/2024, con quattro misure principali: proroga al 27 novembre 2025 del termine per le comunicazioni al GSE, con possibilità di integrazione documentale entro il 6 dicembre 2025; norma interpretativa sul divieto di cumulo tra credito 5.0 e credito 4.0 (commi 1051 e ss. della L. 178/2020), con obbligo di opzione per le imprese che abbiano presentato domanda per entrambi; rafforzamento dei poteri di vigilanza e controllo del GSE sulle certificazioni e sui requisiti tecnici; autorizzazione di spesa di 250 milioni di euro per il 2025. La Legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4 ha apportato modifiche a tutti i commi dell'articolo 1.
Contesto e quesito
Il decreto-legge nasce in un contesto di urgenza operativa legato alla piattaforma GSE per la Transizione 5.0. A pochi giorni dalla scadenza originaria per la presentazione delle comunicazioni preventive e di completamento, il Governo interviene per prorogare i termini e risolvere una criticità interpretativa emersa nella prassi: la possibilità che le imprese presentassero domanda contemporaneamente per il credito d'imposta Transizione 5.0 e per il credito d'imposta 4.0 sui medesimi beni, aggirando di fatto il divieto di cumulo. Il provvedimento risponde inoltre all'esigenza di definire con maggiore chiarezza il ruolo del GSE nelle attività di controllo e vigilanza, nonché di garantire risorse finanziarie aggiuntive per far fronte alle prenotazioni pervenute.
Analisi del Governo
Proroga dei termini e sanatoria documentale (comma 1)
Il comma 1 interviene anzitutto sulla scadenza per la presentazione delle comunicazioni al GSE, estendendola al 27 novembre 2025:
Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025.
Per le comunicazioni presentate nell'ultimo periodo utile (dal 7 al 27 novembre 2025), il decreto prevede un meccanismo di sanatoria limitato ai vizi formali e documentali:
In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025.
La mancata risposta alle richieste del GSE determina l'impossibilità di fruire del credito:
Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.
Profilo cruciale: la sanatoria non si estende ai requisiti sostanziali di risparmio energetico. Il decreto pone un limite invalicabile:
Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.
Questo significa che la certificazione ex ante del risparmio energetico deve essere completa e presente sin dalla comunicazione iniziale; la sua assenza non è regolarizzabile.
Divieto di cumulo e obbligo di opzione (comma 2)
Il comma 2 contiene una norma di interpretazione autentica sul rapporto tra il credito 5.0 e il credito 4.0:
L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il carattere interpretativo della norma ne implica l'efficacia retroattiva: il divieto di doppia prenotazione si applica anche alle domande già presentate. Per le situazioni pregresse, il decreto impone un obbligo di opzione:
Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta.
È prevista una clausola di salvaguardia per chi sceglie il credito 5.0 ma non ottiene il beneficio per esaurimento dei fondi:
Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.
Una volta completato l'investimento, la procedura di svincolo delle risorse prenotate sul credito non fruito è soggetta a termini stringenti:
l'impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE, comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.
Il termine di cinque giorni è perentorio ("a pena di decadenza"): l'impresa che non comunica tempestivamente la rinuncia perde il diritto al credito.
Vigilanza del GSE e poteri di controllo (comma 3)
Il comma 3 riscrive due disposizioni chiave dell'art. 38 del DL 19/2024. Il nuovo comma 11-ter rafforza il ruolo di vigilanza del GSE sulle certificazioni:
Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente articolo e ai relativi provvedimenti attuativi.
Il nuovo comma 16 definisce il procedimento di controllo e le conseguenze in caso di esito negativo:
Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio.
In caso di riscontro negativo, il procedimento si articola in due fasi — annullamento della prenotazione da parte del GSE e recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate:
Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attività di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Rilevante sul piano processuale, il GSE è individuato come litisconsorte necessario nei giudizi tributari:
Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Copertura finanziaria (comma 4)
Il comma 4 autorizza risorse aggiuntive:
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025.
La copertura è articolata su sei fonti distinte, tra cui la riduzione di 89 milioni delle risorse già stanziate dallo stesso DL 19/2024 (art. 1, comma 5, lett. c), 40 milioni da residui del MiSE ex DL 17/2022, 33 milioni dal Fondo speciale ex DL 282/2004, 20 milioni dal Fondo ex L. 213/2023, 40 milioni dal fondo compensazione effetti finanziari ex L. 296/2006 e 75 milioni dal Fondo di parte corrente ex L. 196/2009. Sono inoltre previsti oneri di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno.
Perimetro della risposta
Il decreto delimita con precisione l'ambito della sanatoria documentale e del divieto di cumulo.
Quanto alla sanatoria, essa opera solo su impulso del GSE e solo per vizi formali:
in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE)
Il perimetro temporale è circoscritto alle comunicazioni presentate nell'ultima finestra:
presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025
L'esclusione esplicita della certificazione energetica dalla sanatoria costituisce il principale limite sostanziale:
Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici
Il divieto di cumulo, essendo norma interpretativa, ha portata retroattiva e si applica ai "medesimi beni oggetto di agevolazione". La clausola di salvaguardia opera solo in un caso specifico — mancato riconoscimento del 5.0 "per superamento del limite di spesa" — e comunque "nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente" per il credito 4.0.
Riferimenti normativi
- Art. 38, comma 10, primo periodo, DL 2 marzo 2024, n. 19, conv. con mod. dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (comunicazioni preventive e di completamento al GSE — Transizione 5.0)
- Art. 38, comma 11, DL 19/2024 (soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni)
- Art. 38, comma 11-ter, DL 19/2024, come sostituito dal presente decreto (vigilanza del GSE sulle certificazioni)
- Art. 38, comma 16, DL 19/2024, come sostituito dal presente decreto (controlli tecnici del GSE e procedimento di recupero)
- Art. 38, comma 18, primo periodo, DL 19/2024 (divieto di cumulo tra credito 5.0 e credito 4.0)
- Art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali — Transizione 4.0)
- Art. 15, comma 1, lettera a), DM MiSE 24 luglio 2024 (certificazione della riduzione dei consumi energetici), pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2024
- Art. 1, comma 5, lettera c), DL 2 marzo 2024, n. 19, conv. L. 56/2024 (autorizzazione di spesa originaria — copertura)
- Art. 22, comma 1, DL 1° marzo 2022, n. 17, conv. con mod. dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 (somme disponibili in conto residui MiSE — copertura)
- Art. 3, DPCM 6 aprile 2022, pubblicato in G.U. n. 113 del 16 maggio 2022 (assegnazione risorse — copertura)
- Art. 10, comma 5, DL 29 novembre 2004, n. 282, conv. con mod. dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 (Fondo speciale — copertura)
- Art. 1, comma 519, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Fondo — copertura)
- Art. 1, comma 511, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo compensazione effetti finanziari — copertura)
- Art. 34-ter, comma 5, L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Fondo di parte corrente MEF — copertura)
- Art. 14, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (litisconsorzio necessario nel processo tributario)
- L. 15 gennaio 2026, n. 4 (legge di conversione del DL 175/2025, G.U. 20 gennaio 2026, n. 15)
Temi
- Transizione 5.0
- credito d'imposta beni strumentali
- divieto di cumulo 4.0/5.0
- obbligo di opzione
- comunicazioni GSE
- sanatoria documentale
- certificazione risparmio energetico
- vigilanza e controlli GSE
- litisconsorzio necessario processo tributario