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Decreto-Legge n. 87/2018 — Governo

12 luglio 2018 · Decreto-Legge · Governo

Il testo sottostante riproduce il testo vigente alla data di consultazione. Per il testo ufficiale sempre aggiornato e la cronologia completa delle modifiche, consulta Normattiva.

Consulta il testo vigente su Normattiva

Sintesi

L'articolo 7 del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. "Decreto Dignità"), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, introduce un meccanismo di recupero (recapture) dell'iperammortamento per i beni agevolati ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 232/2016. La norma subordina la fruizione del beneficio alla condizione che i beni siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale e prevede il recupero delle maggiorazioni dedotte qualora i beni vengano ceduti o delocalizzati all'estero. La disposizione si applica agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e fa salvi gli interventi sostitutivi disciplinati dalla Legge 205/2017, introducendo altresì — in sede di conversione — un'eccezione per i beni per loro natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive.

Contesto normativo e finalità

Il Decreto Dignità si colloca nel quadro delle misure di politica industriale legate al Piano Industria 4.0 (poi Transizione 4.0), avviato con la Legge di Bilancio 2017. L'iperammortamento — introdotto dall'articolo 1, comma 9, della Legge 232/2016 — consentiva una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, con l'obiettivo di incentivare la trasformazione digitale delle imprese italiane.

Il legislatore, tuttavia, ha avvertito l'esigenza di ancorare il beneficio al territorio nazionale, contrastando il rischio che beni agevolati con risorse pubbliche venissero successivamente trasferiti all'estero, vanificando l'effetto atteso sulla capacità produttiva domestica. L'articolo 7 risponde a questa finalità introducendo una clausola di territorialità e un meccanismo di recapture, in coerenza con l'obiettivo dichiarato del decreto di tutelare il tessuto produttivo italiano.

In sede di conversione, la Legge 96/2018 ha apportato modifiche significative, temperando la rigidità della norma originaria con l'introduzione di un'eccezione per i beni mobili per natura destinati all'impiego in più sedi, anche fuori dal territorio dello Stato.

Disposizioni principali

Clausola di territorialità (comma 1)

Il comma 1 introduce una condizione essenziale per la fruizione dell'iperammortamento: i beni agevolabili devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Si tratta di un requisito che non era previsto dalla disciplina originaria della Legge 232/2016 e che vincola il beneficio alla localizzazione produttiva in Italia.

Meccanismo di recupero — recapture (comma 2)

Il comma 2 disciplina il meccanismo di recupero dell'agevolazione. In caso di cessione a titolo oneroso dei beni agevolati ovvero di loro destinazione a strutture produttive situate all'estero — anche se appartenenti alla stessa impresa — il contribuente deve effettuare una variazione in aumento del reddito imponibile. L'importo da recuperare è pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei periodi d'imposta precedenti. Il recupero avviene senza applicazione di sanzioni e interessi.

Decorrenza (comma 3)

Il comma 3 delimita l'ambito temporale di applicazione: le disposizioni dell'articolo 7 si applicano esclusivamente agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018).

Esclusione degli interventi sostitutivi e dei beni "mobili per natura" (comma 4)

Il comma 4 prevede due ordini di esclusioni dal meccanismo di recapture. In primo luogo, la norma fa salvi gli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della Legge 205/2017, estendendone l'applicazione anche ai casi di delocalizzazione. In secondo luogo — per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione — sono esclusi dal recupero i beni che, per loro stessa natura, sono destinati all'utilizzo in più sedi produttive e possono pertanto essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

Testo dei commi rilevanti

Il comma 1 dell'articolo 7 stabilisce il requisito di territorialità per l'accesso all'iperammortamento:

L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale ((...)).

Il comma 2 disciplina il meccanismo di recupero in caso di cessione o delocalizzazione:

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1.

Il comma 2, seconda parte, specifica le modalità del recupero:

Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il comma 3 delimita l'ambito temporale di applicazione:

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 prevede l'esclusione degli interventi sostitutivi e dei beni destinati a più sedi:

Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

Modifiche e proroghe

  • 11 agosto 2018 — La Legge 9 agosto 2018, n. 96 (G.U. 11/08/2018, n. 186), di conversione del DL 87/2018, ha modificato l'articolo 7 ai commi 1, 2 e 4, nonché la rubrica dell'articolo (art. 1, comma 1, L. 96/2018). Il testo riportato nella presente scheda incorpora già le modifiche apportate in sede di conversione, risultando nel testo vigente.

Riferimenti normativi

  • Art. 7, commi 1-4, Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87 — iperammortamento, clausola di territorialità e meccanismo di recapture
  • Art. 1, comma 1, Legge 9 agosto 2018, n. 96 — conversione in legge del DL 87/2018 con modifiche all'art. 7
  • Art. 1, comma 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — disciplina originaria dell'iperammortamento (Legge di Bilancio 2017)
  • Art. 1, comma 35, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — interventi sostitutivi su beni agevolati (Legge di Bilancio 2018)
  • Art. 1, comma 36, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — interventi sostitutivi su beni agevolati (Legge di Bilancio 2018)
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