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Decreto-Legge n. 50/2022 — Governo

17 maggio 2022 · Decreto-Legge · Governo

Il testo sottostante riproduce il testo vigente alla data di consultazione. Per il testo ufficiale sempre aggiornato e la cronologia completa delle modifiche, consulta Normattiva.

Consulta il testo vigente su Normattiva

Sintesi

L'articolo 21, comma 1, del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. "Decreto Aiuti"), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, dispone una maggiorazione temporanea dell'aliquota del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 ricompresi nell'Allegato B alla Legge 232/2016. La norma eleva dal 20% al 50% la misura del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, con prenotazione entro il 31 dicembre 2022). I destinatari sono le imprese che effettuano investimenti in software, piattaforme e applicazioni connessi a tecnologie 4.0, nell'ambito del regime di cui all'articolo 1, comma 1058, della Legge 178/2020.

Contesto normativo e finalità

La disposizione si inserisce nel quadro delle misure di sostegno alla transizione digitale delle imprese italiane, avviato con il Piano Nazionale Industria 4.0 e proseguito con il Piano Transizione 4.0. Il credito d'imposta per beni immateriali 4.0, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020), prevedeva originariamente un'aliquota del 20% per il 2022. Il Decreto Aiuti, emanato in un contesto di crisi economica legata al conflitto russo-ucraino e al rincaro delle materie prime, ha inteso rafforzare l'incentivo portandolo al 50%, allineandolo temporaneamente all'aliquota prevista per i beni materiali 4.0 e incentivando così l'accelerazione degli investimenti in digitalizzazione nel corso del 2022.

La norma interviene modificando la misura dell'agevolazione già disciplinata dalla Legge di Bilancio 2021, senza alterarne i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso. Il legislatore ha scelto lo strumento del decreto-legge per garantire l'immediata operatività della maggiorazione, successivamente confermata in sede di conversione.

Disposizioni principali

Ambito oggettivo

La maggiorazione si applica esclusivamente agli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'Allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Si tratta di beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.

Misura dell'agevolazione

Il comma 1 eleva la misura del credito d'imposta dal 20% al 50% del costo di acquisizione, con riferimento al credito previsto dall'articolo 1, comma 1058, della Legge 178/2020.

Ambito temporale e meccanismo di prenotazione

La maggiorazione opera per gli investimenti effettuati in due finestre temporali alternative:

  • Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 — senza condizioni aggiuntive.
  • Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 — a condizione che entro il 31 dicembre 2022 risulti accettato l'ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (c.d. meccanismo di "prenotazione").

Testo dei commi rilevanti

Il comma 1 dell'articolo 21 del DL 50/2022 stabilisce la maggiorazione dell'aliquota:

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento.

Per completezza, si richiama il testo dell'articolo 1, comma 1058, della Legge 178/2020, la disposizione base oggetto di maggiorazione, che prevedeva per il 2022 un credito d'imposta nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Il testo vigente del comma 1058 è consultabile su Normattiva.

Modifiche e proroghe

  • Legge 15 luglio 2022, n. 91: conversione in legge del DL 50/2022 con modificazioni. L'art. 21, comma 1, è stato confermato senza modifiche sostanziali in sede di conversione.
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), art. 1, comma 1058, Legge 178/2020: per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2023 l'aliquota è stata fissata al 20%, e al 15% per il 2024 e al 10% per il 2025, ripristinando il percorso di décalage originario dopo la parentesi della super-aliquota al 50% disposta dal Decreto Aiuti per il solo 2022.

Riferimenti normativi

  • Art. 21, comma 1, Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 — maggiorazione al 50% del credito d'imposta per beni immateriali 4.0
  • Legge 15 luglio 2022, n. 91 — conversione in legge del DL 50/2022 (Decreto Aiuti)
  • Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni immateriali (software, sistemi, piattaforme) agevolabili
  • Art. 1, comma 1058, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — disciplina base del credito d'imposta per beni immateriali 4.0 (Legge di Bilancio 2021)
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — Legge di Bilancio 2017, istitutiva del Piano Industria 4.0 e degli allegati A e B
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