Sintesi
Il Decreto-Legge 3 aprile 2026, n. 42, all'articolo 1, comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 8 del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, ridefinendo la disciplina del credito d'imposta spettante alle imprese cosiddette "esodate" di Transizione 5.0 — ossia quelle che avevano presentato regolare comunicazione al GSE per investimenti in beni 4.0 e formazione, ottenendo conferma della rispondenza tecnica ma anche la comunicazione dell'esaurimento delle risorse disponibili. La norma riconosce a tali imprese, per l'anno 2026, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari all'89,77% dell'importo originariamente richiesto, nel limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro. Viene inoltre introdotto un contributo aggiuntivo, su base pluriennale, per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo e per le spese di certificazione, con relativa copertura finanziaria.
Contesto normativo e finalità
La disciplina Transizione 5.0, introdotta dall'art. 38 del DL 19/2024 (convertito dalla L. 56/2024), aveva previsto un meccanismo di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e formazione, subordinato alla presentazione di comunicazioni al GSE e alla verifica della conformità tecnica degli investimenti. L'esaurimento del plafond originario ha generato una platea di imprese che, pur avendo ottenuto l'idoneità tecnica, non hanno potuto beneficiare del credito: i cosiddetti "esodati Transizione 5.0".
Il DL 38/2026 aveva già avviato la soluzione del problema, ma con un limite di spesa di 537 milioni di euro. Il DL 42/2026 interviene a distanza di pochi giorni per ampliare significativamente le risorse, portando il plafond a 1.302,3 milioni di euro e quantificando la percentuale di riconoscimento all'89,77%. L'intervento si inserisce nel quadro della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), che al comma 770, secondo periodo, dell'art. 1 aveva previsto la base giuridica per il finanziamento di tali misure.
Disposizioni principali
Rideterminazione del credito d'imposta per gli esodati (comma 1, n. 1 — sostituzione dell'art. 8, comma 1, DL 38/2026)
La disposizione cardine del provvedimento sostituisce integralmente il comma 1 dell'art. 8 del DL 38/2026. Essa riconosce alle imprese esodate un credito d'imposta pari all'89,77% dell'importo originariamente richiesto nelle comunicazioni al GSE, con riferimento agli investimenti in beni degli allegati A e B alla L. 232/2016 e alle spese di formazione. Il limite di spesa è fissato in 1.302,3 milioni di euro per il 2026.
I requisiti soggettivi sono cumulativi: l'impresa deve (i) aver presentato le comunicazioni di cui all'art. 38, comma 10, primo periodo, del DL 19/2024, e (ii) aver ricevuto dal GSE sia la comunicazione di idoneità tecnica sia quella di esaurimento delle risorse.
Correzione del rinvio interno (comma 1, n. 2 — modifica dell'art. 8, comma 3, DL 38/2026)
Al comma 3 dell'art. 8, il generico riferimento «di cui al presente articolo» viene sostituito con il più preciso «di cui al comma 1», circoscrivendo l'ambito applicativo della disposizione.
Nuovo contributo per impianti FER e certificazioni (comma 1, n. 3 — inserimento dell'art. 8, comma 3-bis, DL 38/2026)
Viene introdotto un contributo aggiuntivo a favore delle medesime imprese esodate, destinato a coprire le spese per:
- investimenti in impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo;
- certificazioni relative alla documentazione contabile;
- certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH.
Il contributo è erogato su base pluriennale (2026-2028) dal MIMIT, sulla base delle informazioni fornite dal GSE, e non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito richiesto per le medesime spese. La norma precisa che le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Adeguamento del limite di spesa (comma 1, n. 4 — modifica dell'art. 8, comma 4, DL 38/2026)
Il plafond originario di 537 milioni di euro viene elevato a 1.302,3 milioni di euro.
Copertura finanziaria del nuovo contributo FER (comma 1, n. 5 — inserimento dell'art. 8, comma 4-bis, DL 38/2026)
Si introducono gli stanziamenti per il comma 3-bis: 57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028, con copertura rinviata all'art. 18 del DL 38/2026.
Testo dei commi rilevanti
Il nuovo comma 1 dell'art. 8 del DL 38/2026, come sostituito dal DL 42/2026, prevede:
«1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.»
Il comma 3 dell'art. 8 viene corretto con la seguente sostituzione:
al comma 3, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1»
Il nuovo comma 3-bis dell'art. 8 del DL 38/2026 disciplina il contributo per impianti FER e certificazioni:
«3-bis. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.»
La modifica del comma 4 dell'art. 8 innalza il plafond:
al comma 4, le parole: «537 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.302,3 milioni di euro»
Il nuovo comma 4-bis prevede la copertura finanziaria del contributo FER:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 18.»
Modifiche e proroghe
- DL 42/2026, art. 1, comma 1, lett. a), n. 1 — Sostituzione integrale dell'art. 8, comma 1, del DL 38/2026: rideterminazione della percentuale di credito (89,77%) e del plafond (da 537 a 1.302,3 milioni di euro).
- DL 42/2026, art. 1, comma 1, lett. a), n. 2 — Correzione del rinvio al comma 3 dell'art. 8, DL 38/2026 (da «di cui al presente articolo» a «di cui al comma 1»).
- DL 42/2026, art. 1, comma 1, lett. a), n. 3 — Inserimento del comma 3-bis all'art. 8, DL 38/2026: nuovo contributo pluriennale per impianti FER, accumulo e certificazioni.
- DL 42/2026, art. 1, comma 1, lett. a), n. 4 — Modifica dell'art. 8, comma 4, DL 38/2026: adeguamento del limite di spesa a 1.302,3 milioni di euro.
- DL 42/2026, art. 1, comma 1, lett. a), n. 5 — Inserimento del comma 4-bis all'art. 8, DL 38/2026: copertura finanziaria del comma 3-bis.
- Il DL 42/2026 apporta al DL 38/2026 anche ulteriori modifiche (artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater e art. 18) non attinenti a iperammortamento, credito d'imposta 4.0 o Transizione 5.0.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 1, lettera a), Decreto-Legge 3 aprile 2026, n. 42 — norma modificatrice in esame
- Art. 8, commi 1, 3, 4, Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 — disciplina originaria degli esodati Transizione 5.0, come modificata
- Art. 8, commi 3-bis e 4-bis, Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 — commi di nuova introduzione
- Art. 18, Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 — norma di copertura finanziaria
- Art. 1, comma 770, secondo periodo, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — Legge di Bilancio 2026, base giuridica del finanziamento
- Art. 38, comma 10, primo periodo, Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 — comunicazioni al GSE per Transizione 5.0
- Legge 29 aprile 2024, n. 56 — conversione del DL 19/2024
- Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato in G.U. 6 agosto 2024, n. 183 — requisiti tecnici di ammissibilità Transizione 5.0
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Allegati A e B — elenco dei beni strumentali agevolabili (Industria/Impresa 4.0)