Sintesi
Il Decreto-Legge 3 aprile 2026, n. 42, all'articolo 1, commi 1-5, interviene sul DL 38/2026 per risolvere la questione dei cosiddetti "esodati" di Transizione 5.0: imprese che avevano presentato regolare comunicazione al GSE per il credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0, ricevendo però comunicazione dell'esaurimento delle risorse disponibili. La norma riconosce a tali imprese un credito d'imposta pari all'89,77% dell'importo originariamente richiesto, stanzia risorse aggiuntive per investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, introduce misure temporanee di riduzione delle accise sui carburanti, un credito d'imposta per le imprese agricole e strumenti di sostegno all'internazionalizzazione. La copertura finanziaria complessiva è assicurata mediante un articolato meccanismo di fonti plurime, dettagliato nelle modifiche all'articolo 18 del DL 38/2026.
Contesto normativo e finalità
Il decreto si inserisce nel solco del Piano Transizione 5.0, introdotto dall'articolo 38 del DL 19/2024 (convertito dalla L. 56/2024) e rifinanziato dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 770). L'esaurimento del plafond originario aveva generato una platea di imprese — definite "esodati 5.0" — che, pur avendo completato l'iter di comunicazione e ottenuto la validazione tecnica dal GSE, non avevano potuto fruire del credito d'imposta.
Il Governo interviene modificando il DL 38/2026 per ampliare significativamente la dotazione finanziaria e garantire la copertura a queste imprese. Il nuovo comma 1 dell'articolo 8 del DL 38/2026, come sostituito dal presente decreto, stabilisce il nesso con la Legge di Bilancio:
«Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026»
Il decreto affronta inoltre l'emergenza prezzi energetici, dichiarando espressamente la continuità con il DL 33/2026 in materia di accise. L'art. 8-bis esordisce:
«In continuità con quanto previsto dall'articolo 2, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici»
Per le imprese agricole, il nuovo art. 8-ter dichiara la finalità di mitigazione:
«Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali»
Le misure per l'internazionalizzazione (art. 8-quater) sono rivolte alle imprese colpite sia dal rincaro energetico sia dalle conseguenze geopolitiche, con specifico riferimento al conflitto nell'area del Golfo Persico.
Disposizioni principali
Credito d'imposta per gli esodati Transizione 5.0 (art. 8, comma 1, DL 38/2026 come sostituito)
La disposizione cardine riconosce alle imprese escluse per esaurimento fondi un credito d'imposta pari all'89,77% dell'importo originariamente richiesto, con riferimento agli investimenti in beni strumentali degli allegati A e B alla L. 232/2016 e alle spese di formazione del personale. Il limite di spesa è fissato in 1.302,3 milioni di euro per il 2026 (in sostituzione dei precedenti 537 milioni).
Contributo per investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile (art. 8, comma 3-bis, DL 38/2026)
Per le medesime imprese "esodate" è previsto un contributo aggiuntivo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028, in proporzione alle spese sostenute per impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo. Il contributo copre anche le spese per certificazioni contabili e per la dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH. L'erogazione è demandata al MIMIT sulla base delle informazioni fornite dal GSE.
Riduzione temporanea delle accise sui carburanti (art. 8-bis, DL 38/2026)
Dall'8 aprile 2026 al 1° maggio 2026, le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale sono rideterminate al ribasso. In particolare, benzina e gasolio sono fissati a 472,90 euro per 1.000 litri. La stessa aliquota ridotta si applica ai gasoli paraffinici (HVO) e al biodiesel. L'onere è valutato in 308 milioni di euro per il 2026.
Credito d'imposta per imprese agricole (art. 8-ter, DL 38/2026)
Alle imprese agricole è riconosciuto un credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina nel mese di marzo 2026, nel limite complessivo di 30 milioni di euro. Il credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, ed è cumulabile con altre agevolazioni nel limite del costo sostenuto.
Sostegno all'internazionalizzazione (art. 8-quater, DL 38/2026)
Nel limite di 800 milioni di euro del fondo rotativo ex DL 251/1981, il cofinanziamento a fondo perduto è incrementato fino al 20% dei finanziamenti concessi (30% per le PMI). Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2026 e riguardare iniziative di transizione digitale o ecologica. Le erogazioni a fondo perduto sono autorizzate nel limite di 160 milioni per il 2026 e 140 milioni per il 2027.
Copertura finanziaria (art. 18, DL 38/2026 come modificato)
La copertura degli oneri complessivi è assicurata da un ventaglio molto articolato di fonti: riduzione di autorizzazioni di spesa, proventi delle aste ETS, risorse in conto residui di diversi ministeri, incremento del fondo ex L. 213/2023, art. 1, comma 519, e ulteriori stanziamenti pluriennali per il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, i contratti di sviluppo e le misure ex L. 208/2015.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 1 dell'art. 1 del DL 42/2026, lettera a), numero 1), sostituisce integralmente il comma 1 dell'art. 8 del DL 38/2026. Il nuovo testo prevede:
«1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.»
Il nuovo comma 3-bis dell'art. 8 del DL 38/2026, introdotto dalla lettera a), numero 3), disciplina il contributo per le rinnovabili:
«3-bis. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1.»
Il comma 1 dell'art. 8-bis fissa le nuove aliquote temporanee di accisa:
«a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri; b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri; c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi; d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.»
Il comma 1 dell'art. 8-ter prevede il credito per le imprese agricole:
«alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.»
Il comma 2 dell'art. 8-ter disciplina le modalità di utilizzo del credito:
«Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. [...] Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi»
Il comma 1 dell'art. 8-quater fissa il cofinanziamento a fondo perduto per l'internazionalizzazione:
«Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2, il cofinanziamento a fondo perduto [...] è incrementato fino al venti per cento dei finanziamenti concessi»
Il comma 2 dell'art. 8-quater elenca le condizioni di accesso:
«a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026; b) le domande riguardano il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 164 del 15 luglio 2023; c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.»
Il comma 3 dell'art. 8-quater prevede la maggiorazione per le PMI:
«Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma 1 è elevato fino al trenta per cento per le imprese qualificabili come piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.»
Modifiche e proroghe
- DL 42/2026 (3 aprile 2026) modifica il DL 38/2026 (27 marzo 2026) con le seguenti principali modificazioni:
- Sostituzione integrale del comma 1 dell'art. 8 (credito d'imposta esodati 5.0: da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro, percentuale fissata all'89,77%)
- Modifica del comma 3 dell'art. 8 (precisazione del rinvio al solo comma 1)
- Inserimento del comma 3-bis all'art. 8 (contributo per autoproduzione energia rinnovabile e certificazioni DNSH)
- Sostituzione dell'importo al comma 4 dell'art. 8 (da 537 a 1.302,3 milioni di euro)
- Inserimento del comma 4-bis all'art. 8 (copertura oneri comma 3-bis)
- Inserimento dell'art. 8-bis (riduzione temporanea accise carburanti dall'8 aprile al 1° maggio 2026)
- Inserimento dell'art. 8-ter (credito d'imposta imprese agricole per acquisto carburanti marzo 2026)
- Inserimento dell'art. 8-quater (sostegno internazionalizzazione imprese impattate da rincaro energetico e conflitto)
- Ampia riscrittura dell'art. 18 (copertura finanziaria): nuove lettere da b-bis a b-sexiesdecies, modifica dell'alinea del comma 2, aggiunta dell'art. 8-quater tra le norme coperte dal comma 3
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 1-5, DL 3 aprile 2026, n. 42 — norma in esame
- Art. 8, commi 1, 3, 4, DL 27 marzo 2026, n. 38 — norma modificata (credito d'imposta Transizione 5.0 esodati)
- Art. 18, commi 1, 2, 3, DL 27 marzo 2026, n. 38 — copertura finanziaria modificata
- Art. 1, comma 770, L. 30 dicembre 2025, n. 199 — Legge di Bilancio 2026 (fondamento del credito d'imposta)
- Art. 38, comma 10, DL 2 marzo 2024, n. 19, conv. L. 29 aprile 2024, n. 56 — Piano Transizione 5.0 (comunicazioni al GSE)
- DM MIMIT 24 luglio 2024 (GU 6 agosto 2024, n. 183) — requisiti tecnici di ammissibilità
- Allegati A e B, L. 11 dicembre 2016, n. 232 — beni strumentali Industria 4.0
- Art. 2, DL 18 marzo 2026, n. 33 — precedente intervento sulle accise
- D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Allegato I) — Testo unico accise
- Art. 3, comma 4, D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 — accisa su HVO e biodiesel
- Art. 44, par. 5, Reg. (UE) n. 651/2014 — regolamento generale di esenzione per categoria (GBER)
- Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — compensazione tramite F24
- Art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007, n. 244 — limite compensazioni
- Art. 34, L. 23 dicembre 2000, n. 388 — limite compensazioni
- Art. 31, DL 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 30 luglio 2010, n. 122 — limite compensazioni
- Artt. 61 e 109, comma 5, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 — TUIR (rapporto interessi passivi e pro-rata)
- Art. 2, primo comma, DL 28 maggio 1981, n. 251, conv. L. 29 luglio 1981, n. 394 — fondo rotativo internazionalizzazione
- Art. 72, comma 1, lett. d), DL 17 marzo 2020, n. 18, conv. L. 24 aprile 2020, n. 27 — cofinanziamento a fondo perduto
- Art. 1, comma 270, L. 27 dicembre 2017, n. 205 — Comitato agevolazioni
- Art. 1, comma 443, L. 30 dicembre 2023, n. 213 — Fondo emergenze in agricoltura
- Art. 1, comma 519, L. 30 dicembre 2023, n. 213 — fondo copertura
- Art. 1, comma 95, L. 30 dicembre 2018, n. 145 — Fondo nazionale efficienza energetica
- Art. 43, DL 25 giugno 2008, n. 112, conv. L. 6 agosto 2008, n. 133 — contratti di sviluppo
- Art. 1, commi 647 e 648, L. 28 dicembre 2015, n. 208 — misure di politica industriale
- Art. 1, comma 460, L. 30 dicembre 2024, n. 207 — Legge di Bilancio 2025 (autorizzazione di spesa)
- Art. 148, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388 — somme versate all'entrata del bilancio
- Art. 23, commi 4 e 7, D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 — proventi aste quote ETS
- Art. 15, comma 1, D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 — efficienza energetica
- Art. 5, comma 12, D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 — efficienza energetica
- Art. 8, comma 11, D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 — efficienza energetica
- Art. 13, D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 — efficienza energetica
- Art. 6, comma 2, D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 — quote ETS
- Art. 14, comma 8, DL 16 settembre 2024, n. 131, conv. L. 14 novembre 2024, n. 166 — risorse MASE
- Art. 15, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 — fonti rinnovabili
- Allegato 1, Reg. (UE) n. 651/2014 — definizione PMI
- DM MAECI 1° giugno 2023 (GU n. 164 del 15 luglio 2023), art. 7 — transizione digitale ed ecologica per l'internazionalizzazione