Sintesi
L'articolo 6 del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, introduce un obbligo di comunicazione preventiva e di completamento al GSE (tramite piattaforma informatica) per le imprese che intendono fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (commi 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020) e per investimenti in attività di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (commi 200, 201 e 202 della L. 160/2019). La norma persegue una duplice finalità: subordinare la compensazione dei crediti a un adempimento formale di trasparenza e consentire al Ministero dell'Economia e delle Finanze il monitoraggio della spesa fiscale. I destinatari sono tutte le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta indicati, incluse quelle che hanno effettuato investimenti dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore del decreto.
Contesto normativo e finalità
Il DL 39/2024 si inserisce in un contesto di crescente attenzione al controllo della spesa pubblica derivante dai crediti d'imposta automatici legati al Piano Transizione 4.0. I crediti per beni strumentali 4.0 e per R&S/innovazione, introdotti rispettivamente dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) e dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), non prevedevano originariamente un meccanismo di comunicazione preventiva. L'assenza di un sistema di monitoraggio ex ante rendeva difficile per il MEF stimare l'impatto finanziario complessivo delle agevolazioni.
L'articolo 6 richiama espressamente il quadro di monitoraggio della finanza pubblica previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica:
Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
La norma si raccorda inoltre con la disciplina preesistente del decreto direttoriale MISE del 6 ottobre 2021, già previsto per le comunicazioni sui crediti d'imposta, adattandone contenuto e modalità alle nuove esigenze:
Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
Disposizioni principali
Obbligo di comunicazione preventiva e di completamento (comma 1)
Il comma 1 introduce un duplice adempimento comunicativo: una comunicazione preventiva, da effettuarsi in via telematica prima dell'investimento, e una comunicazione di aggiornamento al completamento dello stesso. L'obbligo riguarda sia i crediti d'imposta per beni strumentali nuovi 4.0 (L. 178/2020, commi 1057-bis – 1058-ter) sia i crediti per R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (L. 160/2019, commi 200, 201, 202), incluse le attività di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica (commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies della medesima legge).
Contenuto della comunicazione preventiva
La comunicazione preventiva deve indicare l'ammontare complessivo degli investimenti che l'impresa intende effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
Regime transitorio per investimenti già effettuati (comma 1, terzo periodo)
Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 fino al giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto (29 marzo 2024), è previsto l'obbligo della sola comunicazione telematica di completamento.
Modello e modalità (comma 1, ultimo periodo)
Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello già adottato con decreto direttoriale MISE del 6 ottobre 2021, con le modifiche che il MIMIT è chiamato ad apportare con apposito decreto direttoriale.
Monitoraggio finanziario (comma 2)
Il MIMIT è tenuto a comunicare mensilmente al MEF i dati raccolti, ai fini del monitoraggio della spesa previsto dall'art. 17, comma 12, della L. 196/2009.
Condizione di compensabilità per crediti 2023 (comma 3)
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata all'effettuazione della comunicazione secondo le modalità previste dal decreto direttoriale di cui al comma 1.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 1, primo periodo, definisce l'ambito oggettivo e soggettivo dell'obbligo e il contenuto della comunicazione preventiva:
Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
Il comma 1, secondo periodo, prevede l'aggiornamento al completamento:
La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo.
Il comma 1, terzo periodo, disciplina il regime transitorio per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e l'entrata in vigore del decreto:
La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il comma 1, quarto periodo, individua il modello di riferimento:
Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 1, quinto periodo, demanda al MIMIT l'aggiornamento del modello:
Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
Il comma 2 disciplina il flusso informativo verso il MEF:
Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il comma 3 subordina la compensabilità dei crediti 2023 alla comunicazione:
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.
Modifiche e proroghe
- Legge 23 maggio 2024, n. 67 (conversione del DL 39/2024): ha apportato modifiche al testo del comma 1, in particolare sostituendo "che si intendono" con "che intendono" e "del presente decreto-legge" con "del presente decreto" (modifiche indicate nel testo con le doppie parentesi tonde).
- Il decreto direttoriale MIMIT di attuazione, cui il comma 1 rinvia, è destinato a modificare il preesistente decreto direttoriale MISE 6 ottobre 2021 per adeguarne contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.
Riferimenti normativi
- Art. 6, commi 1, 2 e 3, DL 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 — comunicazioni GSE per crediti d'imposta 4.0
- Art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, L. 30 dicembre 2020, n. 178 — credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0
- Art. 1, commi 200, 201 e 202, L. 27 dicembre 2019, n. 160 — credito d'imposta per R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
- Art. 1, comma 203, quarto periodo, L. 27 dicembre 2019, n. 160 — innovazione tecnologica finalizzata a obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica
- Art. 1, commi 203-quinquies e 203-sexies, L. 27 dicembre 2019, n. 160 — ulteriori disposizioni su innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica
- Art. 17, comma 12, L. 31 dicembre 2009, n. 196 — monitoraggio della finanza pubblica
- Decreto direttoriale MISE 6 ottobre 2021 — modello di comunicazione per crediti d'imposta