Sintesi
L'art. 7 del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sopprime il vincolo di territorialità — il cosiddetto «Made in UE» — che subordinava un'agevolazione introdotta dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ai soli beni prodotti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. La finalità è ampliare la platea degli investimenti agevolabili eliminando la restrizione geografica sull'origine dei beni. La disposizione si rivolge alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali agevolati ai sensi dell'art. 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199/2025. La norma ha effetto retroattivo, applicandosi agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, e in sede di conversione è stato aggiunto il comma 3-bis che coordina la nuova maggiorazione con la disciplina del Concordato preventivo biennale.
Contesto normativo e finalità
L'intervento si colloca nell'ambito di un decreto fiscale recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica». L'oggetto specifico dell'art. 7 è la rimozione del vincolo che limitava l'agevolazione ai beni di provenienza europea, intervenendo direttamente sul testo dell'art. 1, comma 427, della legge di bilancio 2026. La tecnica adottata è quella della soppressione testuale: il comma 1 elimina dalla norma originaria l'inciso che fissava la condizione territoriale.
Il comma 1 dispone la soppressione delle seguenti parole dall'art. 1, comma 427, della legge n. 199/2025:
le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
La portata economica dell'intervento è quantificata negli oneri pluriennali indicati al comma 2, che segnalano l'ampiezza dell'allargamento della base agevolabile fino all'anno 2034.
Disposizioni principali
Soppressione del vincolo «Made in UE»
Il comma 1 interviene chirurgicamente sull'art. 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sopprimendo l'inciso che richiedeva l'origine UE/SEE dei beni oggetto di investimento.
Copertura finanziaria
Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla soppressione e rinvia all'art. 18 per la relativa copertura, con un profilo di spesa a campana (crescente fino al picco del 2029-2030, poi decrescente) articolato dal 2027 al 2034.
Decorrenza retroattiva
Il comma 3, come modificato in sede di conversione, fissa l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Coordinamento con il Concordato preventivo biennale
Il comma 3-bis, introdotto in sede di conversione, modifica l'art. 16 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, inserendo tra le componenti che non rilevano (escluse) ai fini del reddito concordato la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'art. 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199/2025: la maggiorazione resta così deducibile in aggiunta al reddito concordato.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 1 dispone:
Comma 1. All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
Il comma 2 quantifica gli oneri e individua la copertura:
Comma 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Il comma 3 fissa la decorrenza:
Comma 3. Le disposizioni ((dei commi 1 e 2)) si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Il comma 3-bis, introdotto in conversione, modifica l'art. 16 del d.lgs. n. 13/2024:
Comma 3-bis. ((All'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:))
La lettera a) del comma 3-bis aggiunge una nuova lettera b-ter):
a) ((al comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
"b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199";))
La lettera b) del comma 3-bis integra il comma 2 dell'art. 16:
b) ((al comma 2, dopo le parole: "la maggiorazione del costo del lavoro" sono inserite le seguenti: ", la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria")).
Per il testo vigente integrale si rinvia a Normattiva: DL 38/2026, art. 7.
Modifiche e proroghe
- 22/05/2026 — La legge 22 maggio 2026, n. 88 (in G.U. 22/05/2026, n. 117), di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 7, comma 3 e l'introduzione del comma 3-bis all'art. 7. Il testo vigente già incorpora tali modifiche.
Riferimenti normativi
- Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, art. 7, commi 1-3 e 3-bis — rimozione del vincolo «Made in UE» (decreto fiscale, in G.U. Serie generale n. 72 del 27 marzo 2026)
- Legge 22 maggio 2026, n. 88, art. 1, comma 1 — conversione con modificazioni del DL 38/2026 (in G.U. 22/05/2026, n. 117)
- Art. 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 — norma agevolativa oggetto della soppressione del vincolo territoriale
- Art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 — maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria
- Art. 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 — disciplina del Concordato preventivo biennale, modificata dal comma 3-bis
- Art. 18 del DL 38/2026 — disposizione di copertura finanziaria richiamata dal comma 2