Sintesi
L'articolo 7 del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 (c.d. decreto fiscale) elimina il vincolo di provenienza geografica dei beni strumentali 4.0 agevolabili con il credito d'imposta Transizione 5.0. In particolare, la norma sopprime il requisito che limitava l'agevolazione ai soli beni prodotti in Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. La modifica si applica retroattivamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 e comporta maggiori oneri stimati complessivamente in oltre un miliardo di euro nel periodo 2027-2034. I destinatari sono tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, indipendentemente dal luogo di produzione del bene.
Contesto normativo e finalità
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) aveva introdotto, al comma 427 dell'articolo 1, un vincolo di origine geografica per i beni strumentali agevolabili nell'ambito del piano Transizione 5.0: il credito d'imposta era riconosciuto esclusivamente per investimenti in beni prodotti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (c.d. clausola "Made in UE").
Tale clausola aveva suscitato significative criticità applicative e tensioni commerciali, in particolare con riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali dell'Italia in ambito WTO e ai rapporti con partner commerciali extra-UE. Il vincolo rischiava inoltre di restringere l'offerta di beni tecnologicamente avanzati a disposizione delle imprese italiane, con potenziali effetti negativi sulla competitività.
Con il Decreto-Legge n. 38/2026, il Governo interviene a soli tre mesi dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio per rimuovere integralmente la clausola di origine, ripristinando la neutralità geografica dell'agevolazione. La copertura finanziaria è rinviata all'articolo 18 del medesimo decreto-legge.
Disposizioni principali
Soppressione del vincolo di origine geografica (comma 1)
Il comma 1 interviene con una modifica testuale sull'articolo 1, comma 427, della Legge n. 199/2025, sopprimendo le parole che limitavano il credito d'imposta ai beni prodotti nell'UE o nello SEE. L'effetto è l'eliminazione di qualsiasi requisito legato al luogo di produzione del bene strumentale ai fini dell'accesso all'agevolazione Transizione 5.0.
Copertura finanziaria (comma 2)
Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalla soppressione del vincolo, distribuiti su un arco temporale di otto anni (2027-2034), per un totale stimato di circa 1.075 milioni di euro. La copertura è assicurata ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto-legge.
Decorrenza retroattiva (comma 3)
Il comma 3 stabilisce che la modifica si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026, conferendo alla norma efficacia retroattiva coincidente con l'entrata in vigore della stessa Legge di Bilancio 2026. Ciò garantisce che nessun investimento sia stato concretamente pregiudicato dalla clausola soppressa.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 1 dispone la modifica testuale al comma 427 della Legge di Bilancio 2026:
All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
Il comma 2 quantifica gli oneri finanziari derivanti dalla soppressione del vincolo:
Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Il comma 3 fissa la decorrenza della disposizione:
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Modifiche e proroghe
- Il presente articolo 7 del D.L. n. 38/2026 costituisce esso stesso una modifica alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), articolo 1, comma 427, sopprimendo il vincolo di produzione UE/SEE.
- Non risultano, dal testo fornito, ulteriori modifiche successive all'articolo 7 del D.L. n. 38/2026.
Riferimenti normativi
- Art. 7, commi 1-3, Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 — disposizione in esame (soppressione vincolo Made in UE)
- Art. 1, comma 427, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — norma modificata, disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0 con vincolo di origine geografica
- Art. 18, Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 — norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla soppressione