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Decreto-Legge n. 38/2026 — Governo

27 marzo 2026 · Decreto-Legge · Governo

Il testo sottostante riproduce il testo vigente alla data di consultazione. Per il testo ufficiale sempre aggiornato e la cronologia completa delle modifiche, consulta Normattiva.

Consulta il testo vigente su Normattiva

Sintesi

L'articolo 8 del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 (decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, disciplina il riconoscimento del credito d'imposta in favore delle imprese cosiddette "esodate" della Transizione 5.0, ossia quelle che avevano presentato le comunicazioni previste dall'art. 38, comma 10, del decreto-legge n. 19 del 2024 e che, pur avendo ricevuto dal GSE l'attestazione tecnica di ammissibilità, erano rimaste escluse per esaurimento delle risorse. La norma riconosce per l'anno 2026 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'89,77 per cento dell'ammontare richiesto, entro il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro. Con il comma 3-bis, aggiunto in sede di modifica, viene inoltre introdotto un contributo erogato dal MIMIT per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo; il comma 4-bis, parimenti aggiunto, ne disciplina esclusivamente la copertura finanziaria. I destinatari sono le imprese investitrici nell'ambito del Piano Transizione 5.0.

Contesto normativo e finalità

La disposizione si inserisce nella fase di chiusura del Piano Transizione 5.0 e mira a tutelare le imprese che avevano completato l'iter procedurale ma erano rimaste prive di copertura finanziaria. Il presupposto applicativo è ancorato a una norma della legge di bilancio per il 2026. Il Governo, al comma 1, àncora la misura al seguente riferimento:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56

La platea dei beneficiari è individuata in relazione all'attestazione tecnica del GSE e all'esaurimento dei fondi. Il Governo precisa che il contributo spetta a coloro:

che abbiano ricevuto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, [...] nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili

Per il contributo MIMIT introdotto al comma 3-bis, il Governo richiama espressamente il quadro europeo, sia in materia ambientale sia in materia di aiuti di Stato:

nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo

La misura è riservata alle imprese che hanno presentato le comunicazioni ai sensi dell'art. 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024 e che hanno ricevuto l'attestazione tecnica del GSE, restando escluse per esaurimento delle risorse (comma 1).

Misura dell'agevolazione

Il comma 1 riconosce per l'anno 2026 un credito d'imposta pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito richiesto, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, con riferimento agli investimenti negli allegati A e B della legge n. 232 del 2016 e alle spese di formazione del personale.

Comunicazione del GSE

Il comma 2 fissa al 30 aprile 2026 il termine entro cui il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Modalità di utilizzo

Il comma 3 prevede l'utilizzo esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997), entro il 31 dicembre 2026 e decorsi cinque giorni dalla comunicazione. Sono disapplicati i limiti di compensazione e il credito è fiscalmente irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Contributo MIMIT per autoproduzione (comma 3-bis)

Il comma 3-bis introduce un ulteriore contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028, in proporzione alle spese per impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, erogato dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Copertura finanziaria

I commi 4 e 4-bis disciplinano la copertura degli oneri, rinviando in entrambi i casi all'articolo 18.

Testo dei commi rilevanti

Il comma 1 individua presupposti e misura del credito d'imposta:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.

Il comma 2 disciplina la comunicazione del GSE:

Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il comma 3, primo periodo, stabilisce le modalità di compensazione:

Il credito d'imposta ((di cui al comma 1)) è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati di cui al comma 2.

Lo stesso comma 3 disapplica i limiti di compensazione e disciplina l'irrilevanza fiscale:

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione ((del reddito né)) della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il comma 3 contiene infine la clausola di rinvio alla disciplina previgente:

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ((all'articolo)) 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e del ((citato decreto del Ministro)) delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

Il comma 4 individua la copertura degli oneri:

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a ((1.302,3 milioni di euro)) per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Il comma 3-bis, introdotto in sede di modifica, istituisce il contributo MIMIT per l'autoproduzione:

Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1.

Lo stesso comma 3-bis precisa il ruolo del MIMIT e i limiti del contributo:

Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto.

Il comma 4-bis individua la copertura del contributo MIMIT:

Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Per il restante contenuto si rinvia al testo vigente su Normattiva.

Modifiche e proroghe

Secondo la cronologia Normattiva riportata nel documento (il testo vigente già incorpora queste modifiche):

  • 03/04/2026 — Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (in G.U. 03/04/2026, n. 78) ha disposto, con l'art. 1, comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 8, commi 1, 3, 4 e l'introduzione dei commi 3-bis e 4-bis all'art. 8.
  • 22/05/2026 — La legge 22 maggio 2026, n. 88 (in G.U. 22/05/2026, n. 117), di conversione, ha disposto, con l'art. 1, comma 1, la modifica dell'art. 8, commi 1, 3, 4, rubrica e l'introduzione dei commi 1-bis, 3-bis, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-octies, 4-novies e 4-decies all'art. 8.

Riferimenti normativi

  • Art. 8, commi 1-4, 3-bis, 4-bis, Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 (conv. L. 88/2026) — disciplina oggetto della scheda
  • Art. 1, comma 770, secondo periodo, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — base normativa del riconoscimento del credito d'imposta
  • Art. 38, comma 10, primo periodo, Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (conv. L. 56/2024) — comunicazioni presentate dalle imprese
  • Art. 38, Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 (conv. L. 56/2024) — disciplina applicabile in quanto compatibile, anche ai fini dei controlli
  • Legge 29 aprile 2024, n. 56 — legge di conversione del DL 19/2024
  • Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2024) — requisiti tecnici di ammissibilità
  • Allegati A e B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — investimenti agevolabili
  • Art. 17, Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 — compensazione tramite F24
  • Art. 1, comma 53, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 — limite di compensazione disapplicato
  • Art. 34, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 — limite di compensazione disapplicato
  • Art. 31, Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 122/2010) — limite di compensazione disapplicato
  • Legge 30 luglio 2010, n. 122 — legge di conversione del DL 78/2010
  • Artt. 61 e 109, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — irrilevanza ai fini del pro-rata
  • Art. 18, DL 38/2026 — copertura finanziaria degli oneri (commi 4 e 4-bis)
  • Decreto-Legge 3 aprile 2026, n. 42, art. 1, comma 1, lettera a) (G.U. n. 78) — norma modificatrice
  • Legge 22 maggio 2026, n. 88, art. 1, comma 1 (G.U. n. 117) — legge di conversione modificatrice
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