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Decreto-Legge n. 38/2026 — Governo

27 marzo 2026 · Decreto-Legge · Governo

Il testo sottostante riproduce il testo vigente alla data di consultazione. Per il testo ufficiale sempre aggiornato e la cronologia completa delle modifiche, consulta Normattiva.

Consulta il testo vigente su Normattiva

Sintesi

L'articolo 8 del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 (cosiddetto "decreto fiscale") interviene a favore delle imprese cosiddette "esodate" del Piano Transizione 5.0, ossia quelle che avevano presentato regolare comunicazione al GSE ai sensi dell'art. 38, comma 10, del DL 19/2024, avevano ricevuto conferma di ammissibilità tecnica, ma erano rimaste escluse dal beneficio per esaurimento delle risorse disponibili. La norma riconosce per il 2026 un credito d'imposta nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, pari all'89,77% dell'ammontare originariamente richiesto con riferimento agli investimenti in beni di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 e alle spese di formazione. Con il comma 3-bis, introdotto in sede di conversione, è inoltre concesso un contributo separato gestito dal MIMIT — fino a 197,7 milioni di euro complessivi sul triennio 2026-2028 — dedicato esclusivamente alle spese per impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e certificazioni. La misura attua quanto previsto dall'art. 1, comma 770, secondo periodo, della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Contesto normativo e finalità

La disposizione si colloca nell'alveo del Piano Transizione 5.0 introdotto dall'art. 38 del DL 19/2024, il cui meccanismo di accesso "a sportello" aveva generato, alla chiusura della finestra prevista, una platea di imprese ammissibili ma non finanziate per esaurimento del plafond. L'art. 8 del DL 38/2026 attua l'impegno di ristoro previsto dalla legge di bilancio 2026, agganciandosi formalmente al secondo periodo del comma 770 dell'art. 1 della legge 199/2025.

Il comma 1 esplicita il fondamento normativo e la platea destinataria:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024 [...] nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta [...]

La finalità è quindi duplice: (i) sanare la posizione degli "esodati" Transizione 5.0 trasformando l'aspettativa di credito in un beneficio effettivo, sia pure decurtato; (ii) introdurre, in sede di conversione, una linea agevolativa parallela e specifica per la componente energetica/rinnovabili dell'investimento, gestita direttamente dal MIMIT.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo

Beneficiarie sono esclusivamente le imprese che soddisfano contestualmente tre requisiti: (a) avere presentato la comunicazione ex art. 38, comma 10, primo periodo, del DL 19/2024; (b) avere ricevuto dal GSE conferma di ammissibilità tecnica ai sensi del DM MIMIT 24 luglio 2024; (c) essere rimaste escluse per esaurimento delle risorse.

Misura e ambito oggettivo del credito d'imposta (comma 1)

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per il 2026 ed è pari all'89,77% dell'ammontare del credito originariamente richiesto, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge 232/2016 e alle spese di formazione del personale.

Procedura di riconoscimento (comma 2)

Entro il 30 aprile 2026 il GSE comunica ai soggetti interessati il credito utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Modalità di fruizione (comma 3)

Uso esclusivo in compensazione tramite F24 ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione GSE. Disapplicati i limiti generali alla compensazione (art. 1, c. 53, L. 244/2007; art. 34 L. 388/2000; art. 31 DL 78/2010). Il credito è fiscalmente neutro (non concorre a reddito, IRAP, pro rata artt. 61 e 109, c. 5, TUIR) e per quanto non previsto si applica, in quanto compatibile, l'art. 38 del DL 19/2024 e il DM MIMIT 24 luglio 2024, anche ai fini dei controlli.

Copertura finanziaria del credito (comma 4)

Oneri pari a 1.302,3 milioni di euro per il 2026 coperti ai sensi dell'art. 18 del medesimo decreto.

Contributo MIMIT per autoproduzione da rinnovabili (comma 3-bis)

Introdotto in sede di conversione (L. 88/2026), riconosce un contributo aggiuntivo nei limiti di 57,7 mln (2026), 80 mln (2027) e 60 mln (2028), proporzionale alle spese per impianti di autoproduzione da FER destinata all'autoconsumo, sistemi di accumulo e certificazioni (contabili e di riduzione consumi/DNSH). Il contributo è erogato dal MIMIT sulla base dei dati del GSE, non può eccedere per singola istanza il credito d'imposta richiesto per le medesime spese, opera nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato ed è fiscalmente neutro.

Copertura finanziaria del contributo MIMIT (comma 4-bis)

Oneri del comma 3-bis, pari a 57,7 mln (2026), 80 mln (2027) e 60 mln (2028), coperti ai sensi dell'art. 18.

Testo dei commi rilevanti

Il comma 1 individua platea, base di calcolo e misura del credito:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.

Il comma 2 fissa la tempistica della comunicazione GSE:

Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il comma 3, primo periodo, disciplina le modalità di compensazione:

Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati di cui al comma 2.

Il comma 3 dispone inoltre la disapplicazione dei limiti generali alla compensazione:

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In merito alla neutralità fiscale del credito, il comma 3 prevede che:

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Quanto al rinvio alla disciplina-madre di Transizione 5.0, il comma 3 chiude precisando:

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e del citato decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

Il comma 4 individua la copertura del credito d'imposta:

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Il comma 3-bis, introdotto in conversione, istituisce il contributo MIMIT per le spese di autoproduzione FER, autoconsumo e accumulo:

Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1.

Sul tetto per singola istanza e sulle modalità erogative del contributo MIMIT, il comma 3-bis dispone:

Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 4-bis fissa la copertura del contributo MIMIT:

Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Modifiche e proroghe

  • 3 aprile 2026 — DL 3 aprile 2026, n. 42 (G.U. n. 78 del 03/04/2026), art. 1, comma 1, lettera a): modifica dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 8 e introduzione dei commi 3-bis e 4-bis.
  • 22 maggio 2026 — Legge 22 maggio 2026, n. 88 (G.U. n. 117 del 22/05/2026), di conversione, art. 1, comma 1: modifica dei commi 1, 3, 4 e della rubrica dell'art. 8 e introduzione dei commi 1-bis, 3-bis, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies, 4-octies, 4-novies e 4-decies.

Per il testo vigente integrale e i commi aggiuntivi introdotti in conversione (1-bis, 4-ter ss.) si rinvia a Normattiva — DL 38/2026, art. 8.

Riferimenti normativi

  • Art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 3-bis, 4-bis, DL 27 marzo 2026, n. 38 — disciplina del credito d'imposta "esodati" Transizione 5.0 e del contributo MIMIT autoproduzione.
  • Art. 1, comma 770, secondo periodo, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) — fondamento normativo dell'intervento a favore degli esodati.
  • Art. 38, comma 10, primo periodo, DL 2 marzo 2024, n. 19, conv. con modif. dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 — disciplina-madre del Piano Transizione 5.0 e procedura di comunicazione al GSE.
  • Art. 38, DL 2 marzo 2024, n. 19 (intero articolo) — disciplina applicabile, in quanto compatibile, per quanto non previsto dall'art. 8, ivi inclusi i controlli.
  • Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2024) — decreto attuativo Transizione 5.0; rileva per requisiti di ammissibilità tecnica e per la disciplina applicabile in via residuale.
  • Allegati A e B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — beni strumentali agevolabili presi a base per il calcolo del credito.
  • Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — modalità di compensazione tramite modello F24.
  • Art. 1, comma 53, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 — limite generale alla compensazione dei crediti d'imposta indicati nel quadro RU (disapplicato).
  • Art. 34, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 — limite annuale alla compensazione tramite F24 (disapplicato).
  • Art. 31, DL 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 — divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti (disapplicato).
  • Artt. 61 e 109, comma 5, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — disciplina del pro rata di deducibilità rispetto alla quale il credito è irrilevante.
  • Art. 18, DL 38/2026 — norma di copertura finanziaria richiamata dai commi 4 e 4-bis.
  • DL 3 aprile 2026, n. 42 — provvedimento modificativo dell'art. 8.
  • Legge 22 maggio 2026, n. 88 — legge di conversione modificativa dell'art. 8.
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