Sintesi
L'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (c.d. decreto fiscale) introduce una misura di salvaguardia per le imprese che avevano presentato regolare comunicazione per il credito d'imposta Transizione 5.0, ottenendo conferma della conformità tecnica dell'investimento da parte del GSE, ma che non avevano potuto beneficiare dell'agevolazione a causa dell'esaurimento delle risorse stanziate. La norma riconosce a tali imprese — definite nella prassi "esodati Transizione 5.0" — un credito d'imposta pari all'89,77% dell'importo originariamente richiesto, nel limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro per il 2026. La disposizione è stata successivamente integrata dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, che ha esteso il beneficio anche agli investimenti in impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e alle spese di certificazione.
Contesto normativo e finalità
La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 nell'ambito del Piano Transizione 5.0 è stata introdotta dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Le risorse inizialmente stanziate si sono tuttavia rivelate insufficienti a coprire tutte le richieste pervenute al GSE, generando una platea di imprese che, pur avendo completato l'iter di prenotazione e ottenuto l'attestazione di conformità tecnica, erano rimaste escluse dal beneficio.
La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha previsto, all'articolo 1, comma 770, secondo periodo, la possibilità di intervenire a favore di tali soggetti. L'articolo 8 del decreto-legge 38/2026 dà attuazione a questa previsione, stanziando risorse aggiuntive per garantire una copertura quasi integrale (89,77%) degli investimenti già validati tecnicamente.
L'intervento si inquadra nel più ampio obiettivo di sostenere la transizione digitale e green del sistema produttivo italiano, in coerenza con il principio DNSH (Do No Significant Harm) richiamato espressamente nel comma 3-bis per gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e presupposti
La norma si rivolge esclusivamente alle imprese che soddisfano cumulativamente due condizioni: (i) aver presentato le comunicazioni preventive di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 19/2024; (ii) aver ricevuto dal GSE sia la conferma della conformità tecnica dell'investimento ai requisiti del decreto MIMIT 24 luglio 2024, sia la comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili. Si tratta quindi di una platea chiusa e predeterminata.
Misura dell'agevolazione — Investimenti Allegati A, B e formazione (comma 1)
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'89,77% dell'importo originariamente richiesto, con riferimento agli investimenti relativi ai beni materiali (Allegato A) e immateriali (Allegato B) annessi alla legge 232/2016, nonché alle spese di formazione del personale. Il limite di spesa complessivo è pari a 1.302,3 milioni di euro per il 2026.
Contributo per impianti FER e certificazioni (comma 3-bis)
Il decreto-legge 42/2026 ha introdotto un ulteriore contributo per le medesime imprese, destinato a coprire le spese per investimenti in impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per autoconsumo (inclusi i sistemi di accumulo), nonché le spese di certificazione contabile e di conformità DNSH. Il contributo è soggetto a limiti pluriennali (57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027, 60 milioni per il 2028) e non può eccedere, per ciascuna istanza, l'ammontare del credito originariamente richiesto per le medesime spese. L'erogazione è a carico del MIMIT, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Modalità di fruizione (commi 2 e 3)
Entro il 30 aprile 2026 il GSE comunica ai soggetti interessati l'importo del credito utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del GSE. Non si applicano i limiti ordinari di compensazione. Il credito non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
Copertura finanziaria (commi 4, 4-bis e 5)
La copertura degli oneri è rinviata all'articolo 18 del medesimo decreto-legge 38/2026.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 1 definisce l'ambito soggettivo, la misura del credito e il limite di spesa:
Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.
Il comma 2 disciplina i tempi della comunicazione del GSE:
Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
Il comma 3 regola le modalità di utilizzo del credito e il regime fiscale:
Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati di cui al comma 2.
Sempre al comma 3, sulla disapplicazione dei limiti di compensazione e sul trattamento fiscale:
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 3, nella parte finale, prevede il rinvio alla disciplina generale Transizione 5.0:
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.
Il comma 3-bis, introdotto dal decreto-legge 42/2026, disciplina il contributo per gli impianti FER:
Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1.
Ancora il comma 3-bis, sulla misura massima e sulle modalità attuative:
Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
Il comma 4, sulla copertura del credito principale:
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Modifiche e proroghe
- 03/04/2026 — Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (G.U. 03/04/2026, n. 78), all'articolo 1, comma 1, lettera a), ha modificato l'art. 8, commi 1, 3 e 4, e ha introdotto i nuovi commi 3-bis e 4-bis. Le modifiche hanno in particolare: esteso il beneficio agli investimenti in impianti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e alle spese di certificazione (comma 3-bis); adeguato la copertura finanziaria (comma 4-bis); riformulato il comma 1 con la percentuale dell'89,77% e il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro.
Riferimenti normativi
- Art. 8, commi 1-5, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 — norma esaminata (esodati Transizione 5.0)
- Art. 1, comma 770, secondo periodo, legge 30 dicembre 2025, n. 199 — legge di bilancio 2026, base giuridica della misura
- Art. 38, comma 10, primo periodo, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 — comunicazioni preventive Transizione 5.0
- Legge 29 aprile 2024, n. 56 — conversione del decreto-legge 19/2024
- Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024 (G.U. 6 agosto 2024, n. 183) — requisiti di ammissibilità Transizione 5.0
- Allegati A e B, legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco beni strumentali materiali e immateriali 4.0
- Art. 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 — compensazione tramite modello F24
- Art. 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244 — limite annuo di compensazione crediti d'imposta
- Art. 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388 — limite annuo di compensazione
- Art. 31, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 — ulteriore limite alla compensazione
- Legge 30 luglio 2010, n. 122 — conversione del decreto-legge 78/2010
- Artt. 61 e 109, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — rapporto proventi esenti/interessi passivi e deducibilità costi
- Art. 18, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 — copertura finanziaria
- Art. 1, comma 1, lettera a), decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 — modifiche all'art. 8