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Decreto-Legge n. 19/2024 — Governo

2 marzo 2024 · Decreto-Legge · Governo

Il testo sottostante riproduce il testo vigente alla data di consultazione. Per il testo ufficiale sempre aggiornato e la cronologia completa delle modifiche, consulta Normattiva.

Consulta il testo vigente su Normattiva

Sintesi

L'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) istituisce il Piano Transizione 5.0, un credito d'imposta destinato a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. L'agevolazione copre investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (allegati A e B alla legge 232/2016), impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese di formazione, con aliquote variabili dal 5% al 45% in funzione dell'entità del risparmio energetico conseguito. La misura è finanziata con risorse PNRR (Missione 7 – REPowerEU, Investimento 15) per un totale di circa 6,3 miliardi di euro nel periodo 2024-2030 e prevede un articolato sistema di certificazioni ex ante ed ex post, con il GSE quale soggetto gestore delle procedure di accesso e controllo.

Contesto normativo e finalità

Il Piano Transizione 5.0 nasce nel quadro della revisione del PNRR italiano conseguente all'introduzione del capitolo REPowerEU, con l'obiettivo di coniugare la transizione digitale — già perseguita dal Piano Industria/Transizione 4.0 — con la transizione energetica delle imprese. Il legislatore intende incentivare investimenti che non si limitino alla digitalizzazione dei processi produttivi, ma che producano un effettivo e misurabile risparmio energetico.

Il comma 1 esplicita il fondamento europeo della misura:

Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.

Il vincolo ambientale europeo è recepito dal comma 6, che subordina l'agevolabilità al principio DNSH (Do No Significant Harm):

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati: a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili; b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi [...]

La copertura finanziaria è integralmente a valere su risorse europee. Il comma 21 dispone:

[...] si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo

Il comma 2 definisce un perimetro soggettivo molto ampio, esteso a tutte le imprese a prescindere da forma giuridica, settore, dimensione e regime fiscale:

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa [...]

Il medesimo comma prevede che il credito possa essere riconosciuto anche alle ESCo (società di servizi energetici) certificate, in alternativa all'impresa committente, per i progetti realizzati presso l'azienda cliente.

Il comma 3 elenca le cause di esclusione: imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale; imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/2001. Per tutte le imprese ammesse, la spettanza è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Investimenti agevolabili e requisito del risparmio energetico

Il comma 4 individua il nucleo dell'agevolazione: investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale, a condizione che il progetto di innovazione consegua:

una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Il medesimo comma estende il novero dei beni immateriali agevolabili a software di Energy Dashboarding e software gestionali, se acquistati congiuntamente ai primi.

Il comma 5 aggiunge ulteriori investimenti agevolabili nell'ambito di progetti che soddisfino i requisiti di risparmio energetico:

  • lettera a): beni materiali per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (escluse le biomasse), con maggiorazioni del 130%, 140% e 150% per impianti fotovoltaici con moduli conformi all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del DL 181/2023;
  • lettera b): spese di formazione del personale (art. 31, par. 3, Reg. UE 651/2014), nel limite del 10% degli investimenti in beni 4.0 e in impianti FER, fino a un massimo di 300.000 euro.

Attività escluse (principio DNSH)

Il comma 6 esclude investimenti in attività connesse a combustibili fossili, sistema ETS, discariche, inceneritori, trattamento meccanico biologico e attività che generino rifiuti speciali pericolosi. Sono altresì esclusi i beni gratuitamente devolvibili delle imprese concessionarie.

Misura dell'agevolazione

Il comma 7 fissa le aliquote base: 35% fino a 10 milioni di euro di investimento e 5% per la quota eccedente fino a 50 milioni di euro per anno per impresa. I commi 8, lettere a) e b), prevedono aliquote maggiorate in funzione della riduzione dei consumi energetici conseguita:

Risparmio struttura Risparmio processo Aliquota ≤ 10 mln Aliquota > 10 mln
≥ 3% ≥ 5% 35% 5%
> 6% > 10% 40% 10%
> 10% > 15% 45% 15%

Calcolo del risparmio energetico

Il comma 9 stabilisce i criteri di calcolo della riduzione dei consumi:

La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione si fa riferimento a uno scenario controfattuale; per le società di locazione operativa, il risparmio può essere verificato rispetto al noleggiante o al locatario.

Procedura di accesso e ruolo del GSE

Il comma 10 disciplina la procedura, interamente telematica e gestita dal GSE:

  1. presentazione della domanda con certificazione ex ante e descrizione del progetto;
  2. prenotazione del credito da parte del GSE (nei limiti delle risorse disponibili);
  3. comunicazioni periodiche sull'avanzamento, tra cui quella sull'ordine accettato con acconto almeno pari al 20% del costo, da trasmettere entro 30 giorni dalla prenotazione, a pena di decadenza;
  4. comunicazione di completamento con certificazione ex post;
  5. trasmissione all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei beneficiari.

Certificazioni ex ante ed ex post

Il comma 11 subordina il beneficio a certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Il comma 12 prevede un riconoscimento in aumento del credito, fino a 10.000 euro, per le PMI che sostengano spese di certificazione.

Utilizzo del credito d'imposta

Il comma 13 stabilisce che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 telematico, decorsi cinque giorni dalla trasmissione dell'elenco GSE-Agenzia delle Entrate. L'ammontare non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 è riportato in avanti in cinque quote annuali di pari importo. Il credito non può essere ceduto o trasferito, neppure nell'ambito del consolidato fiscale, e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Mantenimento dei beni e investimenti sostitutivi

Il comma 14 prevede la riduzione del credito se i beni agevolati sono ceduti, destinati a finalità estranee o a strutture produttive diverse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento dell'investimento. Il maggior credito già utilizzato va riversato senza sanzioni e interessi. Si applicano le disposizioni sui beni sostitutivi di cui all'art. 1, commi 35-36, legge 205/2017.

Obblighi documentali e di revisione

Il comma 15 impone la conservazione della documentazione e l'apposizione del riferimento normativo su fatture e DDT. È inoltre richiesta una certificazione contabile rilasciata dal revisore legale dei conti, con un riconoscimento in aumento del credito fino a 5.000 euro per le imprese non obbligate alla revisione legale.

Controlli e recupero

Il comma 16 attribuisce al GSE la funzione di controllo tecnico. In caso di mancanza dei presupposti, il GSE annulla la prenotazione e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate per il recupero del credito, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari di recupero il GSE è litisconsorte necessario.

Cumulo con altre agevolazioni

Il comma 18 stabilisce il divieto di cumulo con il credito d'imposta 4.0 ex art. 1, commi 1051 ss., legge 178/2020 sui medesimi costi. Il cumulo è ammesso con altre agevolazioni, incluso il credito ZES unica e ZLS, a condizione che non si superi il costo sostenuto e che le diverse fonti non coprano le medesime quote di costo.

Dotazione finanziaria

Il comma 21 quantifica le risorse: 1.039,5 milioni per il 2024, 3.118,5 milioni per il 2025 e 415,8 milioni per ciascun anno dal 2026 al 2030, oltre a 63 milioni per le spese di gestione (commi 16, 19, 20).

Testo dei commi rilevanti

Il comma 2 definisce i soggetti beneficiari e l'arco temporale dell'agevolazione:

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.

Il comma 4 fissa il requisito minimo di risparmio energetico e i beni agevolabili:

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Il comma 7 stabilisce le aliquote base e il massimale per impresa:

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il comma 8, lettera b), prevede l'aliquota massima per i progetti con il più elevato risparmio energetico:

al 45 per cento e al 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.

Il comma 9 disciplina le modalità di calcolo del risparmio energetico:

La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.

Il comma 13 regola le modalità di fruizione del credito:

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il comma 14 disciplina il mantenimento dei beni:

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il comma 18 regola il cumulo con altre agevolazioni:

Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 13, ultimo periodo, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 21 definisce la dotazione finanziaria complessiva:

Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

Modifiche e proroghe

  • 29/03/2024 — DL 29 marzo 2024, n. 39 (conv. L. 67/2024), art. 6, comma 3-bis: modifica dei commi 2 (investimenti agevolabili antecedenti alla domanda), 10 (procedura di accesso) e 16 (controlli).
  • 30/04/2024 — L. 29 aprile 2024, n. 56 (legge di conversione del DL 19/2024): ampia riscrittura in sede di conversione. Modificati i commi 4, 5 (lettere a e b), 6, 7, 8 (lettera b), 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 e 20. Introdotti i commi 11-bis, 11-ter e la lettera b-bis) al comma 17.
  • 07/05/2024 — DL 7 maggio 2024, n. 60 (conv. L. 95/2024), art. 15, comma 4-bis: modifica del comma 5, lettera a), relativo agli impianti FER.
  • 27/12/2024 — DL 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. "Milleproroghe", conv. L. 15/2025), art. 13, comma 1-quinquies: modifica del comma 2.
  • 31/12/2024 — L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), art. 1, commi 427-428: intervento esteso con modifica dei commi 2, 5 lettera a), 7, 8 lettere a) e b), 9 e 18; introduzione dei commi 9-bis e 9-ter (regole aggiuntive per il calcolo del risparmio energetico).
  • 21/11/2025 — DL 21 novembre 2025, n. 175 (conv. L. 4/2026), art. 1, commi 2 e 3: modifica del comma 18 (regole di cumulo) e del comma 11-ter (attività di vigilanza).

Riferimenti normativi

  • Art. 38, commi 1-21, DL 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 — disposizione istitutiva del Piano Transizione 5.0
  • Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 — approvazione revisione PNRR con capitolo REPowerEU
  • Missione 7, Investimento 15, PNRR — «Transizione 5.0»
  • Allegati A e B alla L. 11 dicembre 2016, n. 232 — elenchi dei beni materiali e immateriali 4.0
  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — legge fallimentare (procedure concorsuali)
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — responsabilità amministrativa degli enti (sanzioni interdittive)
  • Art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), DL 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11 — requisiti moduli fotovoltaici
  • Art. 30, comma 1, lettera a), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 — autoconsumo a distanza da fonti rinnovabili
  • Art. 31, paragrafo 3, Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione — spese di formazione ammissibili
  • Art. 17, Reg. (UE) 2020/852 — principio DNSH (Do No Significant Harm)
  • Reg. (UE) n. 1357/2014 della Commissione — classificazione rifiuti speciali pericolosi
  • Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — compensazione tramite modello F24
  • Art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007, n. 244 — limite annuale di utilizzo crediti d'imposta (non applicabile)
  • Art. 34, L. 23 dicembre 2000, n. 388 — limite compensazioni (non applicabile)
  • Art. 31, DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 — limite compensazioni (non applicabile)
  • Artt. 61 e 109, comma 5, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — rapporto di deducibilità (irrilevanza del credito)
  • Art. 1, commi 35 e 36, L. 27 dicembre 2017, n. 205 — investimenti sostitutivi
  • Art. 1, commi 1051 ss., L. 30 dicembre 2020, n. 178 — credito d'imposta beni strumentali 4.0 (divieto di cumulo)
  • Artt. 16 e 16-bis, DL 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 — credito ZES unica Mezzogiorno
  • Art. 13, DL 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 — credito ZLS
  • Art. 8, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — registro dei revisori legali
  • Art. 14, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — litisconsorzio necessario nel processo tributario
  • Art. 9, Reg. (UE) 2021/241 — divieto di doppio finanziamento PNRR
  • Allegato VI, Reg. (UE) 2021/241 — monitoraggio obiettivi climatici
  • DL 29 marzo 2024, n. 39, art. 6, comma 3-bis (conv. L. 23 maggio 2024, n. 67) — modifiche ai commi 2, 10, 16
  • DL 7 maggio 2024, n. 60, art. 15, comma 4-bis (conv. L. 4 luglio 2024, n. 95) — modifica al comma 5, lettera a)
  • DL 27 dicembre 2024, n. 202, art. 13, comma 1-quinquies (conv. L. 21 febbraio 2025, n. 15) — modifica al comma 2
  • L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 427-428 — modifiche ai commi 2, 5, 7, 8, 9, 18 e introduzione commi 9-bis, 9-ter
  • DL 21 novembre 2025, n. 175, art. 1, commi 2 e 3 (conv. L. 15 gennaio 2026, n. 4) — modifiche ai commi 18 e 11-ter
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