Sintesi
Il Decreto Direttoriale del MiSE del 6 ottobre 2021, firmato dal Direttore Generale Avv. Mario Fiorentino, approva il modello di comunicazione che le imprese beneficiarie del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 devono trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico. Il provvedimento attua quanto previsto dall'art. 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e si estende anche agli investimenti disciplinati dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021). La comunicazione ha finalità esclusivamente statistico-conoscitive e non costituisce presupposto per la fruizione del credito d'imposta. Il modello riguarda gli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A e in beni immateriali di cui all'Allegato B alla legge n. 232 del 2016.
Finalità e ambito applicativo
Il decreto risponde all'esigenza del MiSE di acquisire informazioni sull'utilizzo effettivo delle misure agevolative Industria 4.0. La base giuridica è individuata nel comma 191 della Legge di Bilancio 2020, che il decreto richiama testualmente:
Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico
La norma primaria rinvia espressamente a un decreto direttoriale per la definizione operativa:
Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione
L'ambito applicativo è duplice. Il decreto specifica che il modello vale sia per la disciplina della Legge di Bilancio 2020 sia per quella della Legge di Bilancio 2021:
È approvato l'allegato modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'art.1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L'ambito oggettivo è circoscritto ai beni 4.0 degli Allegati A e B alla legge n. 232 del 2016, come chiarisce il considerando del decreto:
CONSIDERATA l'opportunità di predisporre un modello di comunicazione valevole sia per gli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione del richiamato articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia per gli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione del richiamato articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
Modalità operative
Struttura del modello
Il modello di comunicazione si articola in un frontespizio e due sezioni dedicate rispettivamente ai beni materiali e immateriali. L'art. 1, comma 2, del decreto precisa:
Il modello è composto da un frontespizio per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa che si avvale del credito d'imposta e da due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali di cui all'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all'allegato B alla legge n. 232 del 2016.
Il frontespizio dell'Allegato 1 richiede, tra l'altro: denominazione, forma giuridica, codice fiscale/p. IVA, codice ATECO, dimensione dell'impresa, appartenenza a un gruppo, se gli investimenti riguardano un nuovo stabilimento o il rinnovamento di uno esistente, e l'indicazione delle tecnologie abilitanti 4.0 collegate (Advanced manufacturing solution, Additive manufacturing, Augmented reality, Simulation, Horizontal/Vertical integration, Industrial Internet of Things, Cloud Computing, Cybersecurity, Big Data & Analytics).
La Sezione A è dedicata ai beni materiali e richiede la selezione delle voci dell'Allegato A (dal gruppo 1 — beni controllati da sistemi computerizzati, al gruppo 2 — sistemi per la qualità e sostenibilità, al gruppo 3 — dispositivi per l'interazione uomo-macchina) con indicazione del costo agevolabile per ciascun gruppo e del totale.
La Sezione B raccoglie i dati sugli investimenti in beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) con selezione delle 20 voci dell'Allegato B e indicazione del totale del costo agevolabile.
Trasmissione del modello
Le modalità di invio sono definite dall'art. 1, comma 3:
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo [email protected] secondo gli schemi disponibili on line nel sito www.mise.gov.it e riportati nell'allegato 1.
Natura facoltativa della comunicazione
L'aspetto più rilevante sul piano operativo è la natura non obbligatoria della comunicazione ai fini della fruizione del beneficio. L'art. 1, comma 5, lo chiarisce espressamente:
L'invio del modello di comunicazione approvato con il presente decreto non costituisce presupposto per l'applicazione del credito d'imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.
E ancora, nella seconda parte dello stesso comma:
L'eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Adempimenti e scadenze
I termini di invio della comunicazione sono differenziati in base alla normativa di riferimento dell'investimento. L'art. 1, comma 4, del decreto stabilisce:
Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021.
Per gli investimenti rientranti nella Legge di Bilancio 2021, il termine è diverso:
Con riferimento agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art.1, commi da 1056 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
In sintesi, gli adempimenti a carico delle imprese sono:
- Compilazione del modello secondo lo schema dell'Allegato 1 (frontespizio + Sezione A e/o Sezione B);
- Firma digitale del legale rappresentante;
- Invio tramite PEC all'indirizzo dedicato del MiSE;
- Rispetto dei termini: 31 dicembre 2021 per investimenti ex L. 160/2019; entro la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta dell'investimento per investimenti ex L. 178/2020.
Conseguenze del mancato adempimento: nessuna. Come espressamente previsto dal decreto, il mancato invio non produce effetti né sulla fruibilità del credito d'imposta né in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — art. 1, commi 184 e seguenti (commi 189, 190, 191 in particolare) — Legge di Bilancio 2020
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — art. 1, commi da 1051 a 1063 (commi 1056-1058 in particolare) — Legge di Bilancio 2021
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — Allegato A (beni strumentali materiali 4.0) e Allegato B (beni strumentali immateriali 4.0)
- Decreto Direttoriale MiSE del 6 ottobre 2021 (provvedimento in esame)