Decreto direttoriale del 31 luglio 2026 — MIMIT

31 luglio 2026 · Decreto Direttoriale · MIMIT

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Sintesi

Il decreto direttoriale MIMIT del 31 luglio 2026, protocollo n. 0058657, modifica l’articolo 2 del decreto direttoriale 15 maggio 2025, prorogando al 15 settembre 2026 il termine per le comunicazioni di completamento relative agli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026. Introduce inoltre una specifica finestra, con la stessa scadenza, per perfezionare la procedura delle imprese interessate dalla nuova disponibilità di risorse comunicata dal GSE. Il provvedimento attua il quadro formato dall’articolo 6 del decreto-legge n. 39/2024 e dall’articolo 1, commi 446-448, della legge n. 207/2024, relativo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi. I soggetti coinvolti sono le imprese beneficiarie, il MIMIT, il GSE e, per la fruizione del credito, l’Agenzia delle entrate.

Finalità e ambito applicativo

Il MIMIT motiva la proroga con l’esigenza di permettere il completamento della procedura anche alle imprese raggiunte dal GSE dopo l’emersione di nuove risorse:

al fine di consentire il perfezionamento della procedura per la comunicazione del credito d'imposta anche alle imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse;

La disciplina riguarda il modello relativo agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi agevolabili ai sensi dell’articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178/2020. Nel richiamare il decreto direttoriale 15 maggio 2025, il MIMIT ne descrive così l’oggetto:

che reca contenuto, modalità e termini di invio del modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, ai sensi del comma 448 dell'articolo 1 della sopra citata legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Il perimetro temporale degli investimenti 2025, comprese le condizioni per il completamento entro il 30 giugno 2026 e il limite complessivo di spesa, è richiamato nei seguenti termini:

dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro;

La proroga interviene esclusivamente sui termini e sulla procedura di comunicazione: non modifica beni agevolabili, aliquote, condizioni di investimento o limite di spesa.

Modalità operative

Comunicazione preventiva

Il decreto si inserisce nel sistema di comunicazioni previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 39/2024. Nel ricostruire tale disciplina, il MIMIT richiama la disposizione:

che subordina la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020, alla comunicazione da parte delle imprese in via preventiva dell'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, della presunta ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione

Il provvedimento del 31 luglio 2026 non introduce un nuovo modello: modifica i termini applicabili al modello disciplinato dal decreto direttoriale 15 maggio 2025.

Trasmissione telematica tramite GSE

Le comunicazioni devono essere trasmesse attraverso i servizi informatici del GSE. Il MIMIT richiama infatti:

l'individuazione dei termini a decorrere dai quali il modello di cui al citato decreto è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE);

Il GSE gestisce quindi il canale telematico e comunica alle imprese l’eventuale nuova disponibilità di risorse rilevante per la finestra speciale introdotta dal decreto.

Comunicazione di completamento

Al termine dell’investimento, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di completamento entro il termine corrispondente alla data di ultimazione. Per le imprese rientranti nella procedura collegata alla nuova disponibilità di risorse, devono essere inviati entro il 15 settembre 2026 i modelli richiamati dall’articolo 2, commi 3 e 4, del decreto direttoriale 15 maggio 2025.

Trasmissione all’Agenzia delle entrate

Nel quadro attuativo richiamato dal decreto, il MIMIT trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari:

prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni;

Adempimenti e scadenze

  • Per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, la comunicazione di completamento deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2026.

  • Per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, il termine della comunicazione di completamento è prorogato dal 31 luglio al 15 settembre 2026.

Il nuovo testo dell’articolo 2, comma 4, stabilisce letteralmente:

Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall'impresa al completamento degli investimenti, entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 15 settembre 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.

  • Le imprese interessate dalla procedura collegata alla nuova disponibilità di risorse comunicata dal GSE devono inviare entro il 15 settembre 2026 i modelli previsti dall’articolo 2, commi 3 e 4. La deroga opera anche per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, nonostante il termine generale del 31 marzo 2026.

Il periodo aggiunto all’articolo 2, comma 9, dispone:

Ai fini del perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta, l'impresa invia i modelli di comunicazione di cui ai commi 3 e 4 entro il 15 settembre 2026, anche per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 in deroga ai termini di cui al comma 4

Il decreto non qualifica espressamente i termini come perentori o ordinatori e non stabilisce un’autonoma sanzione o una specifica decadenza. Collega tuttavia l’invio dei modelli al perfezionamento della procedura per la fruizione del credito; nel quadro generale richiamato dal provvedimento, la fruizione è subordinata alle comunicazioni prescritte.

Riferimenti normativi

  • Decreto direttoriale MIMIT 31 luglio 2026, protocollo n. 0058657, articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 184 e seguenti e, in particolare, commi 189, 190 e 191, quarto periodo.
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232, allegati A e B.
  • Decreto del Direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese 6 ottobre 2021.
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 1051 a 1063 e, in particolare, commi 1057-bis, 1058, 1058-bis, 1058-ter, 1059, 1062 e 1063.
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 44.
  • Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, articolo 6 e, in particolare, comma 1, quarto e quinto periodo.
  • Decreto direttoriale MIMIT 24 aprile 2024, di approvazione del modello di comunicazione previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 39/2024.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 445, 446, 447 e 448.
  • Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 41/E dell’11 giugno 2025, istitutiva del codice tributo 7077.
  • Decreto direttoriale MIMIT 15 maggio 2025, articolo 1, comma 3, e articolo 2, commi 3, 4 e 9.
  • Decreto direttoriale MIMIT 16 giugno 2025, attuativo dell’articolo 1, comma 3, del decreto direttoriale 15 maggio 2025 e modificativo del medesimo decreto.
  • Decreto direttoriale MIMIT 28 gennaio 2026, relativo ai termini delle comunicazioni di completamento.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, articoli 46 e 47.
  • Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, articolo 2.
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174.
  • Decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2024.
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2024.