Sintesi
Il Decreto Direttoriale del 28 gennaio 2026, firmato dal Direttore Generale Paolo Casalino per delega di Raffaele Spallone, modifica il precedente decreto direttoriale del 15 maggio 2025 in materia di comunicazioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178/2020, come novellato dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024). Il provvedimento estende i termini per la trasmissione delle comunicazioni di completamento degli investimenti, al fine di consentire alle imprese di perfezionare la procedura. La base giuridica primaria è l'articolo 1, commi 446-448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha ridisciplinato il credito d'imposta per il 2025 nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro, e l'articolo 6 del decreto-legge n. 39/2024, che ha introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva e di completamento.
Finalità e ambito applicativo
Il decreto risponde all'esigenza, dichiarata nelle premesse, di garantire alle imprese un termine più ampio per l'invio delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0. Il MIMIT motiva l'intervento dichiarando di aver:
ravvisata la necessità di estendere i termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento previsti dall'articolo 2, comma 4, del suddetto decreto direttoriale del 15 maggio 2025, al fine di consentire alle imprese di completare la procedura per la comunicazione del credito d'imposta
L'ambito oggettivo riguarda gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016, disciplinati dall'articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178/2020. La legge di bilancio 2025, richiamata nel decreto, ha previsto l'applicazione del credito d'imposta:
anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro
L'obbligo comunicativo trova fondamento nell'articolo 6 del decreto-legge n. 39/2024, che subordina la fruizione del credito:
alla comunicazione da parte delle imprese in via preventiva dell'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, della presunta ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione nonché all'aggiornamento della medesima comunicazione a seguito del completamento degli investimenti di cui al primo periodo per gli investimenti già realizzati fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
L'ambito soggettivo comprende tutte le imprese che intendono fruire del credito d'imposta 4.0 e che, ai sensi della disciplina originaria (legge n. 160/2019), sono tenute a effettuare comunicazioni al Ministero. Come precisa il comma 191 della legge n. 160/2019, richiamato nel decreto:
le imprese che si avvalgono del credito d'imposta effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico
Modalità operative
Piattaforma telematica e modello di comunicazione
Il decreto si inserisce nel quadro procedurale già definito dai precedenti decreti direttoriali del 15 maggio 2025 e del 16 giugno 2025. Quest'ultimo, come richiamato nelle premesse, ha individuato:
i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare il modello di comunicazione attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE)
Il decreto del 15 maggio 2025 aveva a sua volta demandato a un successivo provvedimento:
l'individuazione dei termini a decorrere dai quali il modello di cui al citato decreto è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE)
Comunicazione di completamento
Il cuore dispositivo del decreto è la sostituzione dell'articolo 2, comma 4, del decreto direttoriale del 15 maggio 2025. La nuova formulazione prevede:
«4. Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall'impresa al completamento degli investimenti, entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.»
Trasmissione all'Agenzia delle Entrate
Una volta ricevute le comunicazioni, il MIMIT provvede alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dal comma 448 della legge n. 207/2024, richiamato nel decreto:
il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni
L'utilizzo in compensazione del credito avviene tramite modello F24 con il codice tributo "7077", istituito con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E dell'11 giugno 2025.
Adempimenti e scadenze
Il decreto fissa due scadenze distinte per la comunicazione di completamento, differenziate in base alla data di ultimazione dell'investimento:
| Investimenti ultimati entro | Termine comunicazione completamento |
|---|---|
| 31 dicembre 2025 | 31 marzo 2026 |
| 30 giugno 2026 | 31 luglio 2026 |
La norma dispositiva prevede testualmente:
Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall'impresa al completamento degli investimenti, entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.
Si ricorda che la finestra temporale per la realizzazione degli investimenti agevolabili è stabilita dalla legge n. 207/2024 (comma 446) fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che:
entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
Il mancato invio della comunicazione di completamento nei termini indicati impedisce la fruizione del credito d'imposta, poiché l'articolo 6 del decreto-legge n. 39/2024 subordina espressamente la fruizione del credito all'adempimento comunicativo e il comma 448 della legge n. 207/2024 condiziona l'inserimento nell'elenco dei beneficiari trasmesso all'Agenzia delle Entrate al ricevimento della comunicazione.
Il decreto è stato pubblicato nel sito internet istituzionale del MIMIT, come espressamente disposto:
Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it).
Riferimenti normativi
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 184 e seguenti (in particolare commi 189, 190, 191) — istituzione del Piano Transizione 4.0 e credito d'imposta per beni strumentali nuovi
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, allegati A e B — elenco dei beni strumentali agevolabili
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 1051 a 1063 (in particolare commi 1057-bis, 1058, 1058-bis, 1058-ter, 1059, 1062, 1063) — proroga e rideterminazione del credito d'imposta
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 44 — introduzione dei commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter nella legge n. 178/2020
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, commi 445, 446, 447 e 448 — legge di bilancio 2025, cessazione anticipata al 31 dicembre 2024, nuova disciplina per il 2025, limite di spesa di 2.200 milioni di euro
- Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, articolo 6 — obbligo di comunicazione preventiva e di completamento come condizione per la fruizione del credito
- Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico — modello originario di comunicazione
- Decreto direttoriale 24 aprile 2024 del MIMIT — nuovo modello di comunicazione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 39/2024
- Decreto direttoriale 15 maggio 2025 del MIMIT — contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni per investimenti ex comma 1057-bis
- Decreto direttoriale 16 giugno 2025 del MIMIT — individuazione dei termini di apertura della piattaforma GSE e modifiche al decreto del 15 maggio 2025
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 41/E dell'11 giugno 2025 — istituzione del codice tributo "7077"
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 46 e 47 — dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà
- Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, articolo 2 — ridenominazione del Ministero
- D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 174 — regolamento di organizzazione del MIMIT
- Decreto ministeriale 10 gennaio 2024 — individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MIMIT